...."Protocollo di Intesa" proposto da Alenia Spazio (ALS) e successivo "Protocollo di Intenti" proposto da ASPS + commenti by e-mail



PROTOCOLLO DI INTESA (Proposto da Alenia)
TRA



Alenia Spazio S.p.A. (d'ora innanzi indicata come "ALS") con sede in Via Saccomuro, 24 -00131 -Roma, capitale sociale Lire 570.300.000.000 interamente versato, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05857791007, rappresentata da ........
E
Associazione Sviluppo Propulsione Spaziale (d'ora innanzi indicata come "ASPS")

Premesso che
1. ASPS ha sviluppato un concetto di sistema propulsivo operante senza espulsione di massa, denominato Propulsione Non Newtoniana Elettromagnetica (d'ora innanzi indicata come "PNN") , del quale detiene un brevetto
2. ASPS ha dimostrato in laboratorio la validità del concetto e ritiene possa essere molto competitivo per una sua utilizzazione in campo spaziale
3. ASPS intende promuovere la valorizzazione e successivamente la commercializzazione della PNN a seguito di un approfondimento delle sue prestazioni (attività qui di seguito denominata nel suo complesso "Progetto") ed è pertanto interessata ad individuare possibili partners con competenze di industrializzazione e di realizzazione di sistemi spaziali con i quali awiare una collaborazione per la realizzazione del Progetto
4. ALS , industria leader nel settore dei Sistemi Spaziali sia in ambito nazionale che internazionale è interessare a partecipare al Progetto come partner operativo
5. Le Parti intendono valorizzare le loro rispettive competenze tecnologiche e commerciali nel settore di sistemi di propulsione innovativi per impiego spaziale ed awiare allo scopo una collaborazione avente come oggetto, tra l'altro, un'attività di promozione presso le Istituzioni per il reperimento dei fondi necessari alla realizzazione di un prototipo
6. Le Parti sono, pertanto, interessate ad awiare e disciplinare una opportuna fase di approfondimento volta a valutare dal punto di vista industriale la validità della PNN , i suoi campi di applicazione, la sua fattibilità tecnologica. Qualora questo approfondimento dia risultati di interesse per entrambe le Parti, esse stabiliranno le linee guida per la creazione dello strumento associativo più idoneo al raggiungimento degli obiettivi del Progetto

Reception dell'Alenia Spazio dove in data 15 Luglio 2003 si e' svolto un "Incontro sulla Propulsione Elettromagnetica" (il primo si era svolto il 15 Aprile 2003)

In considerazione di quanto sopra esposto, le Parti convengono quanto segue :

Articolo 1 - 0ggetto dell'accordo

Con il presente accordo ALS ed ASPS convengono quanto segue : ~ ASPS fornirà ad ALS , alle proprie Consociate ed a suoi rappresentanti tutte le evidenze teoriche in proprio possesso che riguardano la PNN e tutta la documentazione del brevetto ~ ASPS si impegna a dare visibità delle prove effettuate in laboratorio (di cui al punto 2 della premessa) a supporto della validazione del principio fisico della PNN ~ Sarà costituito un Gruppo di lavoro di cui all' Art. 3 , che ha la finalità di esaminare tutti gli elementi che scaturiranno dalle evidenze di cui ai punti precedenti e che avallerà una fase successiva, di presentazione del Progetto e di reperimento di fondi, da attuarsi in ambito Istituzionale e finalizzata alla costruzione di un prototipo. Questa successiva fase non fa parte del presente accordo ~ Nel caso che il Gruppo di Lavoro non pervenga ad una decisione di intraprendere una fase successiva, il presente accordo sarà terminato ~ Le Parti convengono di esaminare congiuntamente nei termini e modalità sottoindicate, le opportunità di una futura collaborazione, stabilendone sin d'ora i termini principali

Articolo 2- Modalità di attuazione

Le Parti concordano di cooperare in maniera fatti va e trasparente e sulla base di un rapporto esclusivo, per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto . Il ruolo di ALS in questa fase, che è l'oggetto del presente accordo, è quello di valutare attentamente la validità industriale della PNN prima di intraprendere ogni azione propositiva verso il mondo esterno. Per questo ALS utilizzerà tutte le sue conoscenze e capacità per raggiungere dei risultati obiettivi . ASPS farà il migliore sforzo per supportare e promuovere la validità della PNN e di dare ad ALS tutte le evidenze necessarie all'espletamento d I suo ruolo . Durante il periodo di validità del presente accordo, in previsione di un esito positivo del Gruppo di Lavoro, le Parti valuteranno le possibili forme di cooperazione e di associazione tra di loro .



Da destra a sinistra Ennio Morando e il Collaboratore Asps Claudio Caprioli



Articolo 3- Gruppo di lavoro

Le Parti concordano di affidare ad un Gruppo di Lavoro, composto da soggetti designati da ciascuna di esse, l'incarico di condurre le attività di cui al precedente punto 2 . L'obiettivo di questo Gruppo è quello di poter giungere, al termine di una fase di tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ad una condivisione della validità della PNN , alla identificazione delle sue applicazioni ed alla predisposizione di una proposta tecnico -economica da sottoporre successivamente alI' Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione di un Prototipo, essendo ALS il Prime Contractor . Se i risultati delle indagini del Gruppo di Lavoro saranno valutati sufficienti da entrambe le Parti, esse provvederanno anche alla stesura di un'ipotesi concordata di successiva collaborazione, la sua struttura organizzativa e le sue finalità, da sottoporre ai rispettivi organi decisionali . Il Gruppo di lavoro ha un comitato permanente composto da tre rappresentanti ALS ( o delle sue Società consociate) e da due rappresentanti ASPS . ALS avrà la chairmanship del Gruppo di Lavoro, pertanto avrà la responsabilità finale ed insindacabile di decidere o meno per ta prosecuzione ad una fase successiva Entrambe le parti si potranno avvalere di consulenti esterni che saranno tenuti al vincolo di riservatezza di cui all'Articolo 6.

Articolo 4 -Costi

Ciascuna delle Parti sosterrà il costo delle attività di propria competenza svolte per l'attuazione del presente Accordo.

Articolo 5 -Limitazioni , esclusiva

Durante il periodo di validità del presente Accordo, la collaborazione tra le Parti è da intendersi esclusiva: pertanto ciascuna delle Parti si impegna, salvo esplicito consenso scritto dell'altra parte, a non avviare negoziati ed a non concludere accordi con terzi aventi per oggetto le attività inerenti al "Progetto". Resta comunque inteso che l'attività produttiva di entrambe le Parti non verrà sospesa. La collaborazione tra le Parti potrà essere successivamente estesa ad altre attività.

Articolo 6 -Riservatezza

Per Informazione Confidenziale, ai fini del presente Atto, si intende qualunque informazione, in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto ricevuta od ottenuta, che sia chiaramente indicata come Confidenziale da una Parte all'atto della comunicazione all'altra Parte. Tutte le informazioni Confidenziali, comunicate o comunque apprese in relazione al presente Accordo, ivi incluso quelle originate e/o scambiate da eventuali consulenti delle Parti, sono da considerare di proprietà esclusiva della Parte che le ha originate. Ciascuna Parte, pertanto, si impegna: (i) a mantenere il massimo riserbo circa dette Informazioni Confidenziaii ricevute dall'altra Parte, limitandone e controllandone la circolazione al proprio interno; (ii) ad usare le Informazioni Confidenziali ricevute unicamente allo scopo di eseguire le attività relative al presente Atto; (iii) a non divulgare a terzi dette Informazioni Confidenziali per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di loro comunicazione senza previo consenso scritto della Parte che ie ha originate. Restano escluse dagli obblighi suddetti unicamente le informazioni che le Parti possono provare: (i) essere state già in loro possesso prima di averle ricevute dall'altra Parte; (ii) essere state di pubblico dominio già alla data di sottoscrizione del presente Accordo; (iii) essere state autonomamente sviluppate da personale della Parte che non aveva accesso alle Informazioni Confidenziali ricevute; (iv) essere state divulgate per obbligo di legge o su richiesta della Magistratura.

Articolo 7 -Effetti

Resta inteso che, salvo nel caso di violazione degli obblighi esplicitamente previsti a carico di ciascuna delle Parti nel presente Accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che nulla esse avranno a pretendere qualora, entro il termine di validità del presente Accordo, non giungessero a perfezionare l'accordo definitivo previsto al precedente Articolo 1.

Articolo 8 -Estensione

~ Ad eccezione degli eventuali impegni già assunti antecedentemente alla stipula del presente Accordo, durante il periodo di validità dello stesso, le Parti si impegnano a non porre in essere, direttamente o indirettamente, atti o accordi con terzi che possano pregiudicare la positiva conclusione della collaborazione oggetto del presente Accordo. Tale impegno si estende anche alle società controllate delle Parti.

Articolo 9 -Durata

Il presente Accordo avrà validità sino al verificarsi del primo dei seguenti eventi: a) sottoscrizione tra le parti di un contratto associativo che precisi i termini e le condizioni della collaborazione oggetto del presente Accordo; b) scadenza di un periodo di sei mesi dalla data della sua sottoscrizione, salvo proroga stabilita di comune accordo e formalizzata per iscritto.

Articolo 10- Comunicazioni

Le comunicazioni tra le Parti relative al presente Accordo saranno inviate alle persone ed indirizzi sottoindicati:

perALS:
per ASPS


Articolo 11 -Oneri Fiscali

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente Protocollo sono a carico di entrambe le Parti.

Articolo 12 -Tutela dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione, i nterconnessione, raffronto altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonche a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.

Articolo 13 -Controversie

Per ogni eventuale controversia relativa al presente Accordo sarà competente il Foro di Roma.

per Alenia Spazio S.p.A. per ASPS fatto in , li



Da sinistra a destra: Ennio Morando, Giorgio Daprati (Alenia Spazio), Marco Manfreda (Alenia Spazio), Francesco Morganti (Alenia Spazio), Paolo Morando, Giovanni Matticari (Responsabile Div. Laben-Proel). In basso: Claudio Caprioli (Collaboratore Asps)

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(Email da Asps a Alenia) 28/10/2003
Egr. Ing. ...... ,

abbiamo esaminato con il Dr. Laureti la Vs. proposta e
......
nei prossimi giorni riceverà al riguardo una raccomandata dal Dr. Laureti. Come immagino, la troverà piuttosto restrittiva e vincolante ma è purtroppo una conseguenza di quanto sottopostoci.
................
Cordialmente
Ennio Morando (Direttore Commerciale Asps)


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PROTOCOLLO DI INTENTI (Da parte di Asps)
TRA

Alenia Spazio S.p.A. (d'ora innanzi indicata come "ALS") con sede in Via Saccomuro, 24 -00131 -Roma, capitale sociale Lire 570.300.000.000 interamente versato, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05857791007, rappresentata da
E
Associazione Sviluppo Propulsione Spaziale (d'ora innanzi indicata come "ASPS") Via Nino Martoglio 22, 00137 Roma .

Premesso che
1. ASPS ha sviluppato un concetto di sistema propulsivo operante senza espulsione di massa, denominato Propulsione Non Newtoniana Elettromagnetica (d'ora innanzi indicata come "PNN") , del quale detiene un brevetto.
2. ASPS ha dimostrato in laboratorio la validità del concetto e ritiene possa essere molto competitivo per una sua utilizzazione in campo spaziale.
3. ASPS intende promuovere la valorizzazione e successivamente la commercializzazione della PNN a seguito di un approfondimento delle sue prestazioni (attività qui di seguito denominata nel suo complesso "Progetto") ed è pertanto interessata ad individuare possibili partners con competenze di industrializzazione e di realizzazione di sistemi spaziali con i quali avviare una collaborazione per la realizzazione del Progetto.
4. ALS , industria leader nel settore dei Sistemi Spaziali sia in ambito nazionale che internazionale è interessata a partecipare al Progetto come partner operativo.
5. Le Parti intendono valorizzare le loro rispettive competenze tecnologiche e commerciali nel settore di sistemi di propulsione innovativi per impiego spaziale ed avviare allo scopo una collaborazione avente come oggetto, tra l'altro, un'attività di promozione presso le Istituzioni per il reperimento dei fondi necessari alla realizzazione di un prototipo.
6. Le Parti sono, pertanto, interessate ad avviare e disciplinare una opportuna fase di approfondimento volta a valutare dal punto di vista industriale la validità della PNN , i suoi campi di applicazione, la sua fattibilità tecnologica. Qualora questo approfondimento dia risultati di interesse per entrambe le Parti, esse stabiliranno le linee guida per la creazione dello strumento associativo più idoneo al raggiungimento degli obiettivi del Progetto.
7. Ciascuna delle Parti sosterrà il costo delle attività di propria competenza svolte per l'attuazione del presente Protocollo.
8. ALS avrà la responsabilità finale ed insindacabile di decidere o meno per la prosecuzione ad una fase successiva.

In considerazione di quanto sopra esposto, le Parti convengono quanto segue :

Articolo 1 - 0ggetto del Protocollo di Intenti
ASPS dichiara di aver già fornito ad ALS attraverso due Incontri presso la Sede di ALS in via Saccomuro 24 -00131 -Roma evidenze teoriche che riguardano la PNN. Il primo incontro si è svolto il 15 Aprile 2003. Erano presenti per ASPS Emidio Laureti e Massimo Ceccarelli, per ALS Mario Ciampini, Giampiero Di Paolo, Riccardo Giubilò, Marco Manfreda, Giorgio Da Prati, Sergio Pica.
Il secondo incontro si è svolto il 15 Luglio 2003. Erano presenti per ASPS Emidio Laureti , Ennio Morando, Paolo Morando , Claudio Caprioli, per ALS Francesco Morganti, Giovanni Matticari, Marco Manfreda, Giorgio Da Prati.
ASPS si impegna a dare visibità della PNN attraverso videoclip ed una prova di laboratorio a supporto della validazione del principio fisico della PNN a sua discrezione e insindacabile procedura.

Articolo 2- Modalità di attuazione
ALS valuterà, utilizzando le propre capacità, le prove sperimentali relative alla PNN offerte da ASPS e la validità industriale della PNN prima di intraprendere ogni ulteriore azione propositiva. Le validazioni sperimentali proposte da ASPS saranno registrate in audio-video e protocollate.

Articolo 3- Valutazione di Videoclip
Entro 10 giorni solari successivi la firma del "Protocollo di Intenti" ASPS comunicherà a ALS dove e quando al massimo due rappresentanti di ALS si potranno recare a visionare i videoclip della PNN. Saranno effettuate registrazioni in audio-video e sarà steso un protocollo.
Tutta la delegazione di ALS non dovrà essere in possesso di materiale capace di audio e video registrazione.

Articolo 4 - Valutazione Sperimentale
Entro 35 giorni solari successivi la visione di videoclip da parte di ALS , ASPS comunicherà ad ALS dove e quando due rappresentanti di ALS si potranno recare a visionare una prova sperimentale della PNN. Poiché nel presente Protocollo non è previsto che ALS acquisisca un qualunque quantitativo di know-how sulla PNN i rappresentanti di ALS non potranno accedere fisicamente al prototipo, posto in una scatola chiusa, e dovranno mantenersi nella zona precedentemente stabilita e indicata da ASPS da dove potranno avere visione della prova. Del tutto sarà effettuata registrazione in audio-video e sarà steso un protocollo. A richiesta ALS potrà intervenire un rappresentante legale per parte. In questo caso il rappresentante legale per ALS dovrà essere uno dei due rappresentanti. I rappresentanti di ALS potranno fare domande a cui potranno avere risposta a discrezione dei rappresentanti ASPS.
La tempistica della prova sarà determinata da ASPS.
Tutta la delegazione di ALS non dovrà essere in possesso di materiale capace di audio e video registrazione.
All'atto della comunicazione di ASPS della data in cui sarà attuata la prova sperimentale, ALS verserà a un notaio o legale di reciproca fiducia un deposito cauzionale di 1.000.000 di euro che preservi ASPS da eventuali violazioni da parte di ALS relativamente a quanto sopra definito circa il know-how della PNN. Le spese legali concernenti il deposito cauzionale saranno addebitate ad ALS.

Articolo 5- Gruppo di lavoro
In riferimento ai punti 7 e 8 della premessa, le Parti concordano che è prematura la costituzione di un gruppo di lavoro.





Da sinistra a destra in alto: Giorgio Daprati, Marco Manfreda, Francesco Morganti, Paolo Morando, Giovanni Matticari. Da sinistra a destra in basso: Ennio Morando, Emidio Laureti.

Articolo 6 -Limitazioni , esclusiva
In riferimento ai punti 1,2, 3, 7 e 8 della premessa, l'esclusiva di collaborazione potrà essere concordata solo dopo che ALS si riterrà soddisfatta delle evidenze sperimentali acquisite e dopo che ASPS avrà avuto adeguate garanzie economiche. ASPS è libera di porre in essere in ambito PNN , direttamente o indirettamente, atti o accordi con terzi anche durante la durata del "Protocollo di Intenti" con ALS.

Articolo 7 -Riservatezza
In riferimento ai punti 1,2, 3, 7 e 8 della Premessa, ASPS si riserva di attuare autonomamente tutte quelle procedure che tutelino il know-how in ambito PNN. Di conseguenza ALS è svincolata da ogni obbligo di riservatezza. Peraltro le registrazioni in audio-video nonché i protocolli effettuati saranno gestiti insindacabilmente da ASPS anche dopo la decadenza del presente Protocollo di Intenti.

Articolo 8 -Effetti
Resta inteso che, salvo nel caso di violazione degli obblighi esplicitamente previsti a carico di ciascuna delle Parti nel presente Protocollo, le Parti si danno reciprocamente atto che nulla esse avranno a pretendere qualora, entro il termine di validità del presente Protocollo, non giungessero a perfezionare qualunque tipo di successivo accordo.

Articolo 9 -Durata
Il protocollo di Intenti potrà terminare per comunicazione scritta con RR a discrezione di ognuna delle due parti in qualunque momento dalla firma dello stesso. Se le due parti non decideranno diversamente il Protocollo di Intenti terminerà 15 giorni solari dopo la presa visione da parte di ALS di quanto all'articolo 4 nel caso che, nel frattempo ALS non abbia comunicato, con raccomandata RR a ASPS l'interesse a proseguire nella collaborazione.

Articolo 10 - Comunicazioni
Le comunicazioni tra le Parti relative al presente Accordo saranno inviate alle persone ed indirizzi sottoindicati:
perALS: .......
per ASPS:......

Articolo 11 -Controversie
Per ogni eventuale controversia relativa al presente Accordo sarà competente il Foro di Roma.

per Alenia Spazio S.p.A. per ASPS fatto in , li

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E-mail di Alenia Spazio a ASPS del 17/11/2003

Gentile Dott. Morando

Ricambiando la franchezza , i quattro mesi non sono passati inutilmente , poichè abbiamo preso consapevolezza , internamente , di tutta una serie di aspetti che hanno portato a rivedere a più riprese i termini della questione ,producendo quello che lei ritiene essere "un risultato simile".
Questo risultato può essere deludente , visto dal vostro punto di vista , ma rappresenta la posizione ufficiale della Alenia Spazio.
Come Lei sostiene , l'oggetto della collaborazione è un sistema rivoluzionario che divide i fisici di tutto il mondo e mi sembra normale che ci si debba muovere con cautela , instaurando un iter dialettico che porti ad un punto di incontro che salvaguardi l'interesse di entrambe le parti . Non mi sembra di aver colto da parte vostra un segno di condivisione di questo approccio : la vostra controproposta di accordo sembra infatti di assoluta chiusura ed inserisce delle clausole che denotano una sostanziale mancanza di fiducia nei confronti di Alenia ed una non chiara comprensione del suo ruolo .
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Se ASPS desidera il supporto di Alenia Spazio nel promuovere il concetto della PNN in ambito istituzionale , Alenia Spazio è disposta ad accettare questo ruolo , spendendo la sua immagine ae la sua credibilità ma vuole avere completa , diretta ed insindacabile visibilità su tutto quello che è stato fatto finora da ASPS ed è pronta per questo a sottoscrivere un impegno di riservatezza . Inoltre Alenia desidera anche che nel periodo dell'accordo vi sia un rapporto esclusivo e che intende esercitare in ogni momento il diritto di rescissione . Qui non si tratta di "dare tutto e subito per avere in cambio solo promesse" , non è una questione di do ut des , è solo una questione di impostare una partnership che salvaguardi il ruolo dei singoli . L'aleatorietà del risultato finale è una delle variabili che purtroppo non si può eludere e per raggiungere un risultato , anche se fosse aleatorio , bisogna che ci sia massima trasparenza e fiducia reciproca . Questi sono i capisaldi della questione e si può discutere solo nelle modalità di implementazione .

In attesa di riscontro Distinti saluti .............

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E-mail del 18/11/2004 da Asps a ALS

Egr. Ing. ..........

ho ricevuto la Sua gradita email odierna che ho apprezzato nella sua apertura. Tenga conto peraltro che la mia risposta è da intendersi anche a nome del Dr Laureti, che, in pratica, è il deus ex machina della faccenda anche perché nella stessa si configurano sia aspetti commerciali, sia aspetti tecnici.
Abbiamo preso nota delle Vs. esigenze, del resto ampiamente chiare per noi anche in precedenza. A tale riguardo siamo lusingati dal fatto che abbiate preso in debita considerazione e serietà in ns. progetto. Tuttavia ci sono da tenere presenti anche le ns. esigenze mentre, al contrario, riteniamo che ciò non sia avvenuto.
Mi consenta al riguardo una breve analisi della Vs. proposta.
Per prima cosa intendo sconfessare il fatto, come Lei afferma, che siamo consapevoli di avervi fornito evidenze sufficienti del ns. progetto. Al contrario sappiamo perfettamente che la percentuale di ciò che è stato divulgato è assolutamente irrisoria rispetto al totale e che, per altro verso, Alenia debba ben conoscere il "prodotto" che dovrebbe commercializzare.
E' inoltre indubbio che Alenia non possa impegnarsi per i risultati e da parte ns. non li abbiamo mai pretesi. E' quindi del tutto condivisibile che non ci siano garanzie al riguardo come pure la Vs. richiesta di esclusiva appare giustificata. Infine rimane anche da noi accettato il concetto che possiate rescindere l'accordo in qualsiasi momento. Quindi, per ricapitolare, ciò che ci chiedete è:
1)- conoscenza tecnico-scientifica completa;
2)- libertà di concludere il rapporto;
3)- esclusiva;
4)- non garanzia dei risultati;
5)- libertà di azione commerciale.
Ci corregga pure su questo punto, se abbiamo commesso errori.
A fronte di tutto ciò ci concedete unicamente una garanzia scritta di riservatezza e nessun beneficio né immediato né in prospettiva.
E ci corregga anche in questo caso se sbagliamo.
Orbene, e qui non si tratta di fiducia personale ma di affidare il ns. know-how, che è tutta e sola la ns. ricchezza, ad un certo numero di persone o enti che, in presenza di interessi che potrebbero diventare, come ci auguriamo, di livello planetario, non si fermeranno certo di fronte ad una firma messa dall'Ing. Moranti o dall'Ing. Ciampini. Nell'ipotesi di spionaggio industriale, ammesso e non concesso che i sottoscritti siano in grado di far valere i propri diritti in sede legale, vista la modestia del ns. potere economico, non è improbabile ipotizzare una soddisfazione, che appare comunque problematica, molto ma molto successiva alla ns. dipartita da questa valle di lacrime, a similitudine della nota vicenda di Meucci e di Bell. E questo, francamente, vorremmo evitarlo.
In conclusione, questi sono i motivi per cui abbiamo ritenuto la Vs. proposta, così come formulata, troppo sperequata.
Allo scopo di vedere se un accordo tra le parti con muto profitto rimane possibile, dimentichiamo la ns. controproposta, che in effetti riconosciamo piuttosto vincolante sulla scia della Vs. precedente, e cerchiamo di ragionare costruttivamente, da questo momento in poi.
Viste le Vs. esigenze di cui sopra, di cui riconfermiamo l'accettazione, intendiamo mettere sul tavolo, in termini molto chiari, le ns. esigenze, che in estrema sintesi, possono riassumersi in tre punti.
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Come vede, abbiamo cercato di chiarire gli aspetti più delicati con la massima sincerità ed apertura. Rimane sempre il problema di come proteggere i ns. giusti diritti sui quali, pur sempre con la massima disponibilità, non possiamo eludere ogni cautela.
Rimaniamo in attesa di un Suo cortese riscontro.

Ennio Morando


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Simpatizzanti Asps presso Alenia Spazio nell'Ottobre 2003 ai fini della definizione del "Teaming Agreeement" tra Alenia Spazio (Francesco Morganti) e Asps (Emidio Laureti)



Dal 22 Luglio 2004