CAPITOLATO GENERALE
PER I CONTRATTI INDUSTRIALI E DI SERVIZI STIPULATI DALL’AGENZIA SPAZIALE
ITALIANA
SCOPO E CONTENUTO
CAPO
I - Disposizioni Generali
A.
Quadro normativo di riferimento
B.
Contenuti del
contratto
C.
Contenuti dell’Allegato Tecnico e di Gestione
CAPO
II - Capitolato
A.
Natura delle premesse, oggetto, termini
temporali ed economici
ART.
1 Natura delle premesse
ART.
2 Oggetto del contratto
ART.
3 Durata del contratto
ART.
4 Piano dei lavori
ART.
5 Prezzo
ART. 6 Termini economici: Piano e modalità di
pagamento, autorizzazioni a fatturare, ritenute, fatturazione, persona
autorizzata a riscuotere e quietanzare
ART.
7 Penalità
ART.
8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora
ART.
9 Oneri fiscali
ART.10
Fidejussioni
B.
Responsabilità
ART.11
Responsabilità del Contraente
ART.12
Subcontraenti, consulenti e fornitori
ART.13
Documentazione
C.
Organizzazione e controllo delle attività
ART.14
Organizzazione dell’ASI
ART.15
Organizzazione del Contraente
ART.16
Commissione di Collaudo
ART.17
Modifiche
ART.18
Accettazione, Consegna finale e Proprietà
ART.19
Garanzia
ART.20
Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali
ART.21
Beni posti dall’ASI a disposizione del Contraente
ART.22
Materiali di provenienza estera
ART.23
Forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Riproduzione di prototipi
ART.24
Forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Modifiche
ART.25 Accettazione
forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Decurtazione del prezzo
contrattuale
ART.26 Permessi e
autorizzazioni
ART.27 Trasporti e
assicurazioni
ART.28 Comunicazioni e
corrispondenza
ART.29 Sospensione dei
lavori
ART.30 Recesso
unilaterale dell’ASI
ART.31 Risoluzione del
contratto
ART.32 Causa di forza
maggiore
ART.33 Cognizioni,
Brevetti, Diritti di riproduzione, Utilizzazioni future
ART.34 Regime di
segretezza
ART.35 Assicurazioni
sociali
ART.36 Arbitrato
ART.37 Normativa
D.
Contratti
di servizi
E.
Eventuali deroghe pattuite nel contratto a fronte del presente Capitolato
APPENDICE
A
DOCUMENTAZIONE
Valutazione
della documentazione tecnica
Presentazione
della documentazione
Rapporti
di avanzamento
Lingua
APPENDICE
B
CONTROLLO DEI LAVORI
Riunioni
Contrattuali ASI-Contraente
Riunioni
di lavoro
Sorveglianze
ed ispezioni dell’ASI
Verbali
APPENDICE
C
1.
Diagramma
di flusso per l’approvazione delle proposte di modifica
2.
Project
Directive
3.
Engineering
Change Proposal
4.
Change
Processing Organizational Responsibilities
5.
Risultanze
del CRB
APPENDICE
D
MODIFICHE
APPENDICE
E
METODOLOGIA DI
CONTROLLO DEI COSTI
APPENDICE
F
COGNIZIONI E BREVETTI
SCOPO E CONTENUTO
Il
presente documento contiene le norme generali applicabili a tutti i contratti
dell’ASI relativi alle attività spaziali industriali (facendo riferimento alla
natura giuridica del Contraente), alle opere, lavori, impianti ed ai servizi,
nonché l’articolato standard del testo contrattuale in vigore presso l’ASI,
dell’allegato tecnico e di gestione, dell’allegato cognizioni e brevetti.
Le
metodologie di controllo dei costi sono esplicitate in Appendice E. al presente
Capitolato.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
A.
Quadro normativo di riferimento
Le
forniture, le manutenzioni, i lavori, i servizi riguardanti l’Agenzia Spaziale
Italiana devono eseguirsi sotto l’osservanza, nell’ordine, di:
a)
leggi
nazionali e comunitarie ed i regolamenti vigenti
b)
regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Agenzia Spaziale Italiana
c)
manuale
dei contratti dell’ASI
d)
condizioni fissate nel
presente capitolato, che forma parte integrante dei contratti
e)
condizioni
speciali stabilite nei singoli contratti
f)
disposizioni
contenute negli allegati tecnico e di gestione, cognizioni e brevetti,
amministrativo ai singoli contratti
g)
regolamento
concernente i collaudi dell’ASI - Quadro Giuridico di Riferimento
h)
offerta
i)
norme
della European Cooperation for Space standardization ECSS
j)
documentazione
tecnica applicabile; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più
recenti
k)
tutti i documenti
generati dall’ASI ed accettati dal contraente; in caso di conflitto hanno
prevalenza i documenti più recenti
l)
tutti
i documenti generati dal contraente ed approvati dall’ASI; in caso di conflitto
hanno prevalenza i documenti più recenti
L’ASI
è tenuta inoltre all’applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R.
18/4/1994 , n. 573 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia
comunitaria, nonché all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge
11/2/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni (legge quadro in
materia dei lavori pubblici, per le attività di costruzione,demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere ed impianti).
Qualora
nei singoli contratti, in relazione alla specificità delle attività, debbano
essere inseriti patti difformi da quelli contenuti nel presente Capitolato,
tali eventuali deroghe pattuite debbono essere esplicitamente menzionate nel
contratto e al punto E del presente Capitolato, debitamente motivate e
sottoscritte.
B.
Contenuti del contratto
Il
contratto deve contenere, tra quanto altro giudicato necessario, quanto segue:
a)
le
Parti
b)
le premesse
c)
l’oggetto
d)
la struttura
industriale
e)
la
durata delle attività contrattuali e la eventuale suddivisione in periodi
f)
gli
eventi del piano dei lavori con identificazione separata di quelli chiave
g)
il
prezzo e la sua tipologia
h)
l’imponibilità
o meno ai fini IVA
i)
il
piano e le modalità di pagamento
j)
la
persona autorizzata a riscuotere e quietanzare da parte del Contraente
k)
gli indirizzi per la
corrispondenza
l)
l’accettazione
delle presenti norme generali e l’evidenziazione delle eventuali deroghe pattuite
m)
Allegato Tecnico e di Gestione
Sono evidenziati in
corsivo gli articoli che dovranno essere specifica in ogni singolo contratto.
C.
Contenuti dell’Allegato Tecnico e di Gestione
L’Allegato
Tecnico e di Gestione deve contenere, tra l’altro, quanto segue:
a)
composizione
qualitativa e quantitativa della fornitura
b)
la documentazione
tecnica applicabile e di riferimento
c)
criteri
di successo
d)
requisiti tecnici, e modalità di progetto
e di interfaccia
a) configurazioni
a) filosofia
di sviluppo
a) filosofia
di modelli
a) requisiti
per assiematura, integrazione e verifica
a) requisiti
operativi
a) garanzia
del prodotto e gestione dati
a) attività e responsabilità del Contraente
a) adempimenti
dell’ASI
a) pianificazione
attività
a) requisiti
per attività future
a) documentazione
contrattuale
a) dettagli
sul controllo dei lavori
a) responsabilità
ed organizzazione di dettaglio del Contraente
a) organizzazione
di dettaglio dell’ASI
e)
i
documenti che debbono essere prodotti dal Contraente, con l’indicazione della
riunione di programma alla quale i documenti stessi debbono essere presentati
f)
la
struttura ed il piano dei lavori; l’organizzazione industriale
g)
le
modalità tecniche di esecuzione ed il livello di qualità
h)
le
responsabilità, le interfacce e le modalità specifiche di controllo dei lavori
CAPO II
C A P I T O L A T O
A. NATURA
DELLE PREMESSE, OGGETTO, TERMINI TEMPORALI ED ECONOMICI
ARTICOLO 1
NATURA
DELLE PREMESSE
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Le premesse definiscono il
contesto di riferimento nel quale le Parti assumono le reciproche obbligazioni
contrattuali e costituiscono parte integrante del Contratto. Nelle premesse
sono riportate le fasi istruttorie seguite e sono motivate le eventuali eccezioni all’iter normalmente adottato
dall’Ente.
Le
premesse costituiscono parte integrante del contratto.
Le premesse
al contratto dovranno contenere, al minimo e,
ove applicabile, il riferimento a:
nPiano
Spaziale Nazionale
nAccordi
internazionali, memorandum of understandings, etc.
nMotivazioni
inerenti l’interesse dell’ASI all’attività da svolgere
nRichiesta
di offerta
nOfferta del
contraente
nRisultati
delle valutazioni di congruità
ARTICOLO 2
OGGETTO
DEL CONTRATTO
2.1 L'ASI affida al Contraente, che accetta alle
condizioni di seguito specificate, lo svolgimento delle attività descritte nel
contratto, di cui al precedente punto B. Capo I.
2.2 Le Parti si atterranno, nell'ordine, al presente
contratto, alle presenti norme per i contratti dell’ASI relative alle attività
spaziali industriali, agli allegati al contratto, alla documentazione tecnica
applicabile ivi indicata e a quanto indicato al precedente punto D. Capo I.
2.1 L’oggetto e le condizioni
per la realizzazione delle attività sono definite nel testo contrattuale.
2.2 L'ASI
si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al riorientamento delle attività, previo
accordo con il Contraente. delle attività descritte nell'allegato B (Allegato
Tecnico e di Gestione).
ARTICOLO 3
DURATA
DEL CONTRATTO
3.1
Il presente contratto
entra in vigore con la sottoscrizione di esso da parte dell’ASI, a seguito
della sottoscrizione da parte del Contraente. Le attività avranno inizio con la
riunione iniziale ed avranno termine entro la data indicata nel contratto.
Il contratto riporta la eventuale ripartizione temporale
in periodi delle attività e l’indicazione del periodo autorizzato dall’ASI.
3.1 Il termine di cui al
precedente articolo 3.1. potrà essere prorogato di comune
accordo fra le Parti. Qualora tale proroga comporti oneri aggiuntivi per l’ASI,
essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo fra le Pari.
Per i
contratti suddivisi in periodi:
3.1. Il presente contratto entra in
vigore con la sottoscrizione di esso da
parte dell’ASI, a seguito della sottoscrizione da parte del Contraente. Le
attività oggetto del contratto stesso avranno inizio con la riunione iniziale
ed avranno termine entro la data indicata nel contratto, di cui al precedente
punto B-Capo I (riunione finale). Le attività oggetto del presente
contratto avranno inizio con la
riunione iniziale ed avranno termine entro la data indicata nel contratto, di
cui al precedente punto B. Capo I, con la
ripartizione temporale in periodi
ivi indicat
3.2
Con il presente atto l'ASI
autorizza le attività relative al primo periodoL'ASI, tenuto conto
delle necessarie disponibilità finanziarie dell'Ente destinate al Programma e
delle valutazioni positiveed alla positiva valutazione delle attività svolte,
al monitoraggio nel tempo della validità tecnica ed alla prospettiva della
commercializzazione del programa - valutare formulate dai propri responsabili di Programma e contrattuale e/o della Commissione di Collaudo secondo
quanto specificato nel contratto, potrà commissionare i periodi contrattuali
successivi, tramite apposita comunicazione al Contraente, alla scadenza del
periodo autorizzatoed alla positiva valutazione delle attività svolte,
al monitoraggio nel tempo della validità tecnica ed alla prospettiva della
commercializzazione del programa - valutare.
3.3
Il Contraente, con la sottoscrizione
del contratto, si impegna ad eseguire le attivita' relative ai periodi
successivi.
Nel caso in cui, per le ragioni di
cui al precedente
art. 3.2,3.2 non venga autorizzata la
prosecuzione delle attività, il contratto, a seguito di apposita comunicazione
da parte del Presidente dell'ASI, avrà termine, ed il Contraente non avra'
alcunchè a pretendere.
3.4
In caso di mancata
autorizzazione delle fasi successive, il contraente avrà diritto, previo
accertamento della Commissione di collaudo, alla liquidazione delle rate relative al periodo autorizzato, maturate e
liquidabili, e non avrà null’altro a pretendere nei confronti dell’ASI.
Pertanto nel caso l’ASI non
autorizzi l’esecuzione delle attività dei periodi successivi al primo, il
Contraente ed i suoi sottocontraenti interromperanno i lavori al termine del
periodo autorizzato. Tale termine, nella suddetta evenienza, costituirà la data
di conclusione delle attività e degli obblighi contrattuali.
In tale caso non sarà
applicato quanto disposto al successivo articolo Recesso unilaterale dell’ASI.
L’ASI acquisirà tutta la
documentazione tecnica, i materiali e le prestazioni relativi alla parte di
programma commissionato e realizzato.
3.5 L’ASI
comunicherà al Contraente i risultati dell’accertamento della Commissione di
collaudo entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione del collaudo da parte
dell’ASI, secondo quanto previsto all’art. 6.3.
3.5 Il termine di ciascun periodo contrattuale di
cui al punto 3.1 potra' essere prorogato di comune accordo fra le Parti.
Qualora tale proroga comporti oneri aggiuntivi
per l'ASI, essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo fra le Parti.
3.6 Il
termine delle attività o il termine di
ciascun periodo contrattuale, potrà essere prorogato di comune accordo fra le
Parti. Qualora tale proroga comporti oneri aggiuntivi per l’ASI, essa sarà
regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo.
ARTICOLO 4
PIANO DEI LAVORI
4.1
Il Contraente si
impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza al Piano dei
Lavori, contenuto nell'Allegato Tecnico e di Gestione, e si impegna a
verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente
al Program Manager dell’ASI.
4.2
Il
Piano dei lavori è articolato sulla base della successione temporale degli
eventi chiave previsti dal contratto.
4.3
Gli eventi chiave
identificano particolari eventi del piano dei lavori, di cui al precedente punto B. Capo I.che possono
anche corrispondere ad impegni assunti dall’ASI verso terzi partecipanti, o
comunque coinvolti nel programma.
Gli eventi si considerano completati
quando i relativi requisiti e obiettivi, stabiliti nell’Allegato 18.43tecnico e di Gestione, sono
stati, a giudizio dell’ASI, rispettati
e raggiunti.
4.4 Il contratto identifica eventuali impegni a
carico dell'ASI, necessari al fine di consentire il raggiungimento dell’oggetto
contrattuale nel rispetto della pianificazione stabilita.
ARTICOLO 5
PREZZO
5.1 Il
prezzo complessivo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione delle
attività contrattuali è quello indicato nel contratto stessodi cui al precedente punto B.
Capo I, unitamente alle eventuali ripartizioni del prezzo e alla
sua tipologia.
Il suddetto prezzo è omnicomprensivo
di quanto necessario al raggiungimento dell’oggetto contrattuale.
Il prezzo contrattuale e la sua
composizione si intendono accettati dal Contraente, a suo rischio, e sono
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che il
Contraente non abbia tenuto presente.
Il Contraente non può pretendere
alcun compenso per qualsiasi titolo per errori nell’interpretazione dei patti
contrattuali, o nei prezzi o nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si
verifichi durante l’esecuzione del contratto nei prezzi commerciali, negli
oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità o circostanza.
5.2 A garanzia dell’esecuzione del contratto
il Contraente deve prestare deposito cauzionale dal 5% al 10% dell’importo contrattuale (più IVA se
dovuta), secondo la tipologia della fornitura.
A garanzia dell’esecuzione del
contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il contraente può
prestare una fidejussione dal 5% al 10% dell’importo contrattuale (più IVA se
dovuta), previo assenso dell’ASI.
Il
contratto fisserà la percentuale applicabile.
Nel caso di esonero dal deposito
cauzionale, il Contraente concede un miglioramento del prezzo pari al 5%
dell’importo contrattuale.
5.3 La
metodologia per il controllo dei costi è riportata in Allegato E.
5.2 Tale prezzo sarà corrisposto dall'ASI al
Contraente secondo il piano e le modalità di cui all'art. 6.
ARTICOLO 6
TERMINI ECONOMICI:
PIANO E MODALITA' DI
PAGAMENTO, AUTORIZZAZIONI A FATTURARE, RITENUTE, FATTURAZIONE, PERSONA
AUTORIZZATA A RISCUOTERE E QUIETANZARE
6.1 Il prezzo contrattuale verrà corrisposto secondo
le modalità indicate nel contratto. di cui al
precedente punto B.- Capo I.
Sulla base
della normativa vigente non sono concesse anticipazioni. In caso di variazione
della normativa, l’anticipo sarà trattato come eccezione e comporterà il
rilascio di idonea fidejussione.
6.2
In occasione di ogni
evento indicato nel Piano dei lavori, l’ASI effettuerà le proprie verifiche,
sul raggiungimento degli eventi sopracitati e sulla corrispondenza in qualita',
quantita' e tempi, delle attivita' svolte a quanto stabilito nell'Allegato
Tecnico e di Gestione al contratto e delle eventuali modifiche ad esso
apportate ai sensi del successivo art.17.
Tali verifiche
saranno effettuate dai Responsabili di Programma e Contrattuale e dalla
Commissione di Collaudo e/o dalla struttura dell’ASI, secondo le rispettive
competenze, come specificate nel contratto.
6.3 Dell’esito
delle suddette verifiche sarà data comunicazione da parte dei Responsabili ASI
con raccomandata A.R. entro 10 giorni lavorativi dal completamento di ciascuno
degli eventi sovrammenzionati o dalla data di approvazione del collaudo da
parte dell’ASI.
L'invio
delle fatture da parte del Contraente avverra' con lettera raccomandata A.R..
In mancanza di comunicazione da parte
dell'ASI, entro i termini sopra previsti, il Contraente potra' emettere
fattura, fatto salvo il diritto dell'ASI, anche dopo la scadenza di detti
termini, di rifiutare in tutto o in parte il pagamento, in caso di giudizio
negativo sul completamento degli eventi.
I pagamenti
saranno effettuati entro 90 giorni dalla ricezione da parte dell'ASI delle
fatture relative o dalla comunicazione di completamento dell’evento.
6.4.1 Sull'importo delle rate di avanzamento,
sarà effettuata una trattenuta a garanzia pari al 5% dell'importo stesso. Gli
importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento disposto in
base all’esito dell’accertamento della Commissione di Collaudo.
La suddetta trattenuta è cumulabile
con quella eventualmente effettuata ai sensi del successivo articolo 6.5.
Il Contraente, previa richiesta e
autorizzazione da parte ASI, potrà sostituire tale trattenuta con idonea fidejussione
bancaria o assicurativa di pari importo, che dovrà recare in calce l’autentica
di firma dell’Ente fidejubente.
6.4.2 Una
quota del prezzo contrattuale, variante dal 5% al 10%, dovrà essere liberata
alla scadenza del periodo di garanzia.
6.5 L'ASI, in caso di esito non completamente
positivo dell'accertamento, effettuato da parte dei Responsabili di Programma e
Contrattuale o della Commissione di Collaudo, del lavoro eseguito dal
Contraente, a fronte di quanto previsto in Allegato Tecnico e di Gestione, in
occasione del compimento dei vari
eventi indicati nel Piano dei Lavori, si riserva di effettuare trattenute
corrispondenti al lavoro non effettuato o non conforme in qualita’ e quantità a
quanto previsto nell’Allegato Tecnico e di Gestione e nella documentazione
applicabile. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente
comma 6.3.
6.6 La fattura relativa all'importo
trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell'ASI di
positiva valutazione sul completamento della relativa attività e sarà liquidata
secondo i tempi e le modalità sopra richiamati.
Tale completamento dovrà avvenire in
un numero di giorni lavorativi concordato tra le Parti; in caso di disaccordo,
tale termine sarà fissato dall'ASI.
Superato il periodo fissato, la
trattenuta effettuata in occasione degli stati di avanzamento rimarrà in essere
per la parte di lavoro non eseguita o non accettata e diverrà definitiva in
caso di mancata esecuzione o non accettazione definitiva di tale lavoro in
occasione dell’accettazione finale, ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo Risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto dell’ASI di
valutare l’influenza di tale parte sull’accettabilità complessiva dell’oggetto
contrattuale.
Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto secondo le
modalità di cui al precedente punto 6.3.
La trattenuta effettuata in
occasione delle verifiche di collaudo, superato il termine fissato, diverrà
definitiva per la parte di lavoro non eseguita o non accettata al superamento
del termine stabilito per il completamento delle attività, fermo restando
quanto stabilito all’articolo relativo alle penali.
6.7 Unitamente
all'invio delle fatture relative agli stati di avanzamento, ed alla riunione
finale, il Contraente, sulla base di analoga attestazione da parte dei propri
sottocontraenti, per quanto di loro responsabilita', deve inviare all'ASI una
dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale del Contraente stesso,
attestante il rispetto della struttura industriale indicata a contratto e della
normativa relativa a sottocontraenti, consulenti e fornitori di cui
all'articolo 12.
6.8 Le
fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI in 1 (uno) originale
e 5 (cinque) copie.
La persona autorizzata a quietanzare
per il Contraente e' indicata nel contratto.
Il Contraente si obbliga a
notificare, giustificandola con idonei documenti legali, qualunque variazione
alle predette designazioni, esonerando, in pari tempo, l'ASI da qualsiasi
responsabilità possa derivare, sia per le designazioni fatte con il presente
atto, sia per le successive variazioni alle designazioni stesse, non notificate
o non validamente giustificate.
ARTICOLO 7
PENALITA'
7.1
Nel caso in cui il
Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per ognuno
degli eventi chiave di cui all’art. 4.1, sempre che il ritardo non costituisca
inadempimento ai fini del successivo art. 31, sarà assoggettato, per ciascun
giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall’ASI sulla parte del prezzo contrattuale
corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo.
Nel caso che il
ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute dalla Commissione di
Collaudo essenziali per il raggiungimento dello scopo del presente contratto,
l’ASI si riserva la possibilità di applicare la penalità sul prezzo complessivo
contrattuale.
Le penali
saranno applicate sugli ammontari di cui sopra, nella misura dello 0,02% per
ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05%
per ogni giorno di ritardo dal sessantunesino giorno in poi.
Il
contratto, sulla base della tipologia e complessità delle attività da svolgere,
determina l’ammontare massimo della penale, compreso fra il 5 e il 10%
dell’importo contrattuale, nonché l’applicazione di altri eventuali
tipi di penali.
7.2
L'applicabilità della
penale ed il suo ammontare saranno accertati dalla Commissione di collaudo sulla
base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dalla
Commissione stessa.
7.3
L’applicazione della
penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli
eventuali oneri subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.2 In casi di
particolare rilevanza il contratto potrà stabilire una percentuale massima
superiore a quella stabilita al precedente art. 7.1, fino al 10% dell’importo
contrattuale.
Incentivi????????
ARTICOLO 8
RITARDO NEI PAGAMENTI,
INTERESSI DI MORA
8.1 Il Contraente non può avanzare pretese di
compenso o indennizzo per ritardi che possono verificarsi nella riscossione
delle somme dovutegli in relazione ai pagamenti di cui allo art. 6, in
dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo
quanto previsto al paragrafo successivo.
8.2 Qualora il pagamento degli importi
previsti dall'art. 6 non avvenga entro i tempi indicati nello stesso, spettano
al Contraente interessi di mora nella misura del tasso legale dal 91° al 120° giorno successivi alla data di ricezione delle fatture da parte
dell'ASI. A partire dal 121° giorno gli
interessi di mora sono da applicare nella misura accertata annualmente con
decreto dei Ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici, emesso in esecuzione
dell'art. 35 del Capitolato Generale
d'appalto approvato con il DPR 1063/62.
Tutti gli interessi da ritardo sono
interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dello
art.1224, 2° comma, del Codice Civile.
ARTICOLO 9
ONERI FISCALI
9.1
Le spese di bollo,
copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al
Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40
del DPR 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma,
del DPR 26/10/1972, n. 633.
Per
i Contraenti la cui natura giuridica è pubblica, la registrazione sarà
effettuata in caso d’uso.
9.2
Il
contratto stabilirà l’imponibilità o meno ai fini IVA delle attività del
contratto stesso.
ARTICOLO 10
FIDEJUSSIONI
Per i contratti
suddivisi in fasi:
10.1
A garanzia
dell’esecuzione del contratto il Contraente deve prestare deposito cauzionale
dal 5% al 10% dell’importo contrattuale (più IVA se dovuta) secondo la
tipologia e complessità della
fornitura.
10.2
L’ASI può consentire che,
a garanzia
dell’esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente presti una fidejussione di primario
istituto bancario o assicurativo dal 5% al 10% (più IVA, se dovuta) dell’importo contrattuale di
cui all’art. 5.1.
10.1
10.3
A garanzia dell'esecuzione
del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente dovra'
prestare una fidejussione di primario istituto bancario pari al 5% (più IVA, se dovuta) Per i contratti suddivisi in
fasi, la
fidejussione è dovuta sulldell’importo contrattuale relativo alprimo
periodo di esecuzione
autorizzato. Successivamente all’autorizzazione dell’ASI all’esecuzione
delle attività relative ai successivi periodi contrattuali, il Contraente dovrà
incrementare l’importo di detta fidejussione delle ulteriori somme necessarie
per costituire una garanzia dal 5% al 10% del prezzo contrattuale nonche’
estendere la fidejussione in corso per i periodi successivi .
Il Contraente
ne potrà richiedere lo svincolo al termine del primo periodo contrattuale
autorizzato, nel caso che l’ASI non autorizzi l’esecuzione delle attività
relative ai periodi successivi.
Per le
altre tipologie contrattuali, si applicano
i seguenti articoli 10.1 e 10A garanzia dell’esecuzione
del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il contraente dovrà
prestare una fidejussione di primario istituto bancario pari al 5% (più IVA, se
dovuta) dell’importo contrattuale di cui all’art. 5.1.
10.4 Per ottenere lo svincolo delle
fidejussioni il Contraente dovrà presentare
all'ASI richiesta scritta di svincolo. Lo svincolo delle fidejussioni sarà
disposto con comunicazione inviata all’Ente fidejubente e trasmessa per
conoscenza al Contraente, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della
richiesta da parte dell'ASI, sempre che non esistano ragioni ostative allo
svincolo stesso.
10.5 Le fidejussioni di cui sopra dovranno
recare in calce l’autentica di firma dell’ente fidejubente.
10.6
Le fidejussioni di cui
al presente articolo, dovranno contenere l'esplicita rinuncia del fidejussore
ad avvalersi della disposizione contenuta nel 1° comma dell'articolo 1957 del
Codice Civile, nonchè l'esclusione del beneficio della preventiva escussione
del debitore principale di cui al 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile
e dovranno rimanere in vigore fino al momento della comunicazione di svincolo
da parte dell'ASI.
10.7
Il disposto degli
artt. 10.4, 10.5 e 10.6 si applica anche alle fidejussioni di cui all’art.
6.4.1.
10.8
Il
contratto fisserà la percentuale applicabile a quanto disciplinato agli artt.
10.1, 10.2, 10.3.
B. RESPONSABILITA’
ARTICOLO 11
RESPONSABILITA' DEL
CONTRAENTE
11.1 Il
Contraente si impegna per tutta la durata del contratto a non condurre per conto terzi attività aventi lo stesso
oggetto del contratto, come specificato nell’Allegato Tecnico e di Gestione.
11.2 Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI
da qualsiasi impegno, onere e responsabilità, ed a qualsiasi titolo, che possa
derivare nei confronti dei terzi
durante l'esecuzione del presente contratto.
11.3 Il
Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle
attività oggetto del contratto, nonchè del controllo sull'omogeneità,
completezza e qualità del lavoro svolto dalle eventuali ditte sottocontraenti.
11.4 Il Contraente si dichiara completamente
edotto di quanto risulta dai piani e dalle specifiche e si obbliga ad assumere
la responsabilità della corretta riuscita della fornitura ed in particolare
della bontà dei materiali e delle lavorazioni.
L'avvenuta approvazione da parte
dell'ASI di disegni, specifiche o di qualsiasi altro documento prodotto dal
Contraente non potrà giustificare omissioni o l'esistenza di particolari
costruttivi e di assiemaggio dimostratisi in seguito difettosi, incompleti o
non conformi alle disposizioni
contrattuali.
11.5
Il Contraente non
assume responsabilità per danni o lesioni subite dal personale dell'ASI o che
agisce per conto dell'ASI, presso i propri impianti. L'ASI si impegna a fornire
tutta la documentazione a tale scopo richiesta dal Contraente e le relative assicurazioni.
11.6 Il
Contraente si impegna ad osservare le disposizioni normative in materia di
antimafia.
11.7 Il
Contraente e' tenuto, ad inserire per
quanto di competenza le norme generali applicate dall’ASI ai sottocontraenti,
consulenti e fornitori nei contratti con i propri sottocontraenti, consulenti e
fornitori nonche' a trasferire nei suddetti contratti tutti i principi e le
condizioni del contratto con l’ASI ed in particolare prezzo, pianificazione,
modifiche, modalità di pagamento.
ARTICOLO 12
SUBCONTRAENTI,
CONSULENTI E FORNITORI
12.1 GENERALITA’
12.1.1
Il Contraente si impegna a svolgere le
attivita' oggetto del contratto secondo
l’organizzazione industriale
prevista nel contratto stesso, come specificata nell’Allegato Tecnico e di Gestione, di cui al precedente punto
B. Capo I, e a non affidare a terzi non compresi in detta
organizzazione industriale, l’esecuzione, anche parziale, delle attività
contrattuali, salvo esplicita autorizzazione scritta dell’ASI, a norma del
successivo comma 12.2.4
12.2
SUBCONTRAENTI
12.2.1 Il
Contraente sara' l'unico responsabile nei confronti dell'ASI della corretta
esecuzione dei sottocontratti stipulati
per le attivita' oggetto del contratto.
Rimane infatti, in ogni caso
invariata, la responsabilità del Contraente, il quale continua a rispondere
direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza,
tanto per fatto proprio quanto per fatto dei sottocontraenti e fornitori.
12.2.2
Il Contraente e' tenuto a stipulare gli
eventuali sottocontratti contestualmente al contratto con l’ASI, dandone
tempestiva comunicazione all'Agenzia.
Nel caso il Contraente non stipuli detti
sottocontratti, entro il termine della riunione iniziale, sara' tenuto a
risarcire l'ASI di tutti i danni che ne possono eventualmente derivare, fatto salvo il caso in cui tale
inadempimento si configuri come causa di risoluzione del contratto.
12.2.3 L'ASI si riserva il diritto di prendere
visione per opportuna conoscenza dei contratti stipulati dal Contraente con i sottocontraenti. Tali
sottocontratti non dovranno prevedere compensi a favore di personale
universitario eccetto per quanto previsto dall'articolo 66 DPR 11/7/80 n.382.
12.2.4
Il Contraente in caso intenda ampliare
e/o modificare l'organizzazione industriale di cui al precedente art. 12.1.1 è
tenuto a sottoporre all'ASI una relazione contenente, la descrizione ed il
prezzo delle attività che intende
affidare in sottocontratto, le Ditte con le relative referenze e le
motivazioni della scelta e/o del cambiamento, l’idoneità tecnica dei nuovi
sottocontraenti.
L'ASI dopo attenta analisi
comunicherà al Contraente, entro 15 giorni lavorativi, le proprie motivate decisioni; in caso favorevole, saranno avviate
le azioni di modifica all'organizzazione industriale e/o ciascun'altra azione
che l'ASI avrà ritenuto necessaria per
la riorganizzazione della gestione dell'attività.
12.2.5 Il
Contraente deve riservarsi il diritto di risolvere ogni sottocontratto qualora
il contratto venga risoluto o l'ASI
receda.
12.2.6 In
merito alla disciplina della subcontraenza si applicano:
· per
le forniture le norme di cui all’art. 13 del D.L.vo 20/10/1998 n. 402
· per
i servizi l’art. 18 del D.L.vo 17/3/1995 n. 157
· per
i lavori, le opere, gli impianti l’art. 34 della legge 11/2/1994 n. 109 e
successive modifiche ed integrazioni.
12.3 CONSULENTI
12.3.1
Il Contraente potra` avvalersi,
nell'ambito del prezzo contrattuale di consulenze specialistiche per
l'esecuzione delle attivita` oggetto del contratto.
Il Contraente deve sottoporre
all'approvazione dell'ASI il nominativo degli Enti e/o degli specialisti di cui
intende avvalersi, la descrizione dell'oggetto della consulenza, nonche'
fornire i risultati delle consulenze al termine delle stesse.
Entro 15 giorni lavorativi dalla
ricezione di tale richiesta l'ASI esprimera' il proprio parere.
L'ASI si riserva il diritto di prendere
visione per opportuna conoscenza dei
contratti stipulati dal
Contraente con i Consulenti.
12.3.2 Qualora venissero coinvolti nelle
attivita' contrattuali istituti universitari si applica, oltre a quanto
stabilito dal comma precedente, l'articolo 66 del DPR n.382 del 11/7/80.
12.4 FORNITORI
12.4.1
Nell'ambito dell'utilizzo del
prezzo contrattuale il Contraente deve sottoporre all'approvazione dell'ASI il
nominativo dei fornitori di cui intende avvalersi e la descrizione dell'oggetto della fornitura.
Entro 10 giorni lavorativi dalla
ricezione della suddetta richiesta l'ASI emettera' il proprio parere.
12.5
PICCOLE E MEDIE
IMPRESE
12.5.1 Le
parti si impegnano a favorire la partecipazione alle attività, su base
competitiva, delle piccole e medie
imprese nazionali.
In
armonia alle direttive del Piano Spaziale Nazionale, i programmi dell’ASI
saranno sviluppati nel quadro di una politica industriale finalizzata alla più
ampia e qualificata partecipazione delle migliori competenze nazionali, con
particolare riferimento all’obiettivo di valorizzare le piccole e medie
imprese.
Il
Contraente nella definizione dell’organizzazione contrattuale, dovrà tendere
all’obiettivo di assicurare alle piccole e medie imprese una partecipazione
significativa al programma.
12.5.2 Il Contraente
evidenzierà, con periodicità annuale, le forniture commissionate a piccole e
medie imprese nazionali.
12.5.3 Quanto
esplicitato all’art. 12.5.1 si applica in particolare anche a quelle attività
che non siano già state affidate in sottocontratto, come evidenziato all’art.
12.5.2.
ARTICOLO 13
DOCUMENTAZIONE
Il
Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la
documentazione elencata nell’Allegato Tecnico e di Gestione nei tempi e secondo
le modalità ivi indicati e nel rispetto delle disposizioni riportate nella
Appendice A al presente Capitolato.
Il
Contraente si impegna a rendere disponibile all’ASI, presso gli impianti ove
l’attività si svolge, la documentazione tecnica di lavoro, ed a fornire copia,
su richiesta.
Nel
caso tale documentazione contenga cognizioni (come specificate al successivo
art. 33) acquisite dal Contraente precedentemente alla stipula del contratto,
fatta eccezione per le cognizioni acquisite mediante contratti con l’ASI, sarà
rilasciata copia della documentazione solo previo accordo con il Contraente.
Il
Contraente è tenuto a conservare a proprie spese tale documentazione per un
periodo quinquennale dall’accettazione del certificato di collaudo.
C. ORGANIZZAZIONE
E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’
ARTICOLO 14
ORGANIZZAZIONE
DELL’ASI
14.1 L’ASI,
per la direzione ed il controllo delle attività, si avvvarrà di un Responsabile
di Programma e di un Responsabile Contrattuale.
Detti responsabili saranno nominati
dall’ASI dopo la sottoscrizione del contratto ed il loro nominativo sarà
comunicato al Contraente entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto
stesso.
Il Responsabile di Programma ed il
Responsabile Contrattuale, nell’espletamento dei loro compiti di seguito
riportati, faranno capo alla struttura organizzativa dell’ASI.
Per il controllo delle attività il Responsabile di
Programma ed il Responsabile Contrattuale saranno supportati dalla struttura
dell’ASI.
L’ASI nominerà altri responsabili
e/o esperti secondo necessità.
14.2 Responsabile
di Programma - Program Manager
Il Responsabile di
Programma assumerà, per conto dell’ASI, la direzione dei lavori al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti in contratto.
Pertanto, il
Responsabile di Programma:
n sarà
il responsabile ed il rappresentante ufficiale dell’ASI nei confronti del
Contraente,
n autorizzerà,
di concerto con il Responsabile Contrattuale, il pagamento delle rate
intermedie, laddove non è previsto l’intervento della Commissione di Collaudo,
del contratto, evidenziando l’eventuale ritardo nella consegna,
n approverà,
la documentazione di programma di cui è prevista l’approvazione da parte
dell’ASI;
n curerà,
insieme al Responsabile Contrattuale, l’istruttoria delle proposte di modifica
del contratto;
n autorizzerà,
d’intesa con il Responsabile Contrattuale, quelle modifiche del contratto,
rientranti fra le proprie competenze, come specificato all’art. 17.
14.3
Responsabile
Contrattuale
n controllerà
la corretta applicazione da parte del Contraente delle clausole contrattuali
durante lo svolgimento delle attività
n affiancherà
il Responsabile di Programma nell’attività relativa alle modifiche di vario
tipo;
n affiancherà
il Responsabile di Programma nello svolgimento delle attività relative alla
concessione dell’autorizzazione per il pagamento delle rate di loro competenza
14.4
Il controllo del
programma avverrà secondo le disposizioni di cui in Appendice B.
14.5
I Responsabili di
Programma e Contrattuale dell’ASI non possono assumere impegni economici in
nome e per conto dell’Ente.
ARTICOLO 15
ORGANIZZAZIONE DEL
CONTRAENTE
15.1 Per
lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà della
organizzazione di gestione specificata nell’offerta ed approvata dall’ASI.
In particolare, il
Contraente individuerà e comunicherà all’ASI nel corso della riunione iniziale:
n il
Responsabile di Programma
n il
Responsabile Contrattuale
15.2 Responsabile
di Programma
Il Responsabile di
Programma, designato dal Contraente, assicurerà, il coordinamento
tecnico-programmatico delle attività previste nel contratto; egli è
responsabile, nei confronti dell’ASI, della validità e completezza dei
risultati tecnici conseguiti.
In particolare
assicura:
n l’interfaccia
dei rapporti con l’ASI
n la
direzione tecnica ed il coordinamento delle attività interne
n il
coordinamento con i sottocontraenti ed eventuali Enti esterni
n la
soluzione dei conflitti fra aree di responsabilità e il controllo della
programmazione temporale, degli stati di avanzamento e dell’esecuzione delle
azioni
n la
supervisione ed approvazione della documentazione tecnico-contrattuale prodotta
nel corso delle attività
n l’organizzazione
delle riunioni e coordinamento della documentazione necessaria per le riunioni
e conseguente alle riunioni.
15.3 Responsabile
Contrattuale
Il Responsabile
Contrattuale gestisce in accordo con il Responsabile di Programma gli aspetti
legali, amministrativi e finanziari del contratto, ivi compresi i riflessi
derivanti dal rapporto con i sottocontraenti.
ARTICOLO 16
COMMISSIONE DI COLLAUDO
16.1
L'ASI
nominera' una Commissione di Collaudo la cui regolamentazione è inserita nel
“Regolamento concernente i collaudi dell’ASI - Quadro giuridico di riferimento
per i collaudi dell’Ente”, che si riunirà in occasione degli eventi di cui
all'art. 4, ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma,
avente i seguenti compiti:
a)
esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in
corrispondenza degli eventi previsti dal contratto
b) verificare
che le attività siano state sviluppate ed i lavori eseguiti secondo le
prescrizioni ed i requisiti stabiliti
nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente
approvate;
c) accertare
i pagamenti effettuati;
d) esprimere
il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all’art.6, ove è
previsto l’intervento della Commissione, e delle quote delle rate di
avanzamento trattenute e non liquidate, tenendo conto dell’applicabilità di
eventuali penali;
e) esprimere
il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute del 5% di cui
all’art. 6.4.1;
f) esprimere
i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione dei lavori, recesso unilaterale dell’ASI, risoluzione
del contratto, causa di forza maggiore.
Nello svolgimento dei suoi compiti la
Commissione di Collaudo sentirà i Responsabili di Programma e Contrattuale
dell’ASI e potrà, inoltre, avvalersi di tutti i diritti riconosciuti all’ASI a
norma di quanto stabilito in Appendice B.
16.2 I nominativi dei componenti la Commissione
di Collaudo saranno comunicati al
Contraente dall’ASI entro 20 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del
contratto. Eventuali variazioni dei nomi della Commissione predetta saranno
comunicati al Contraente entro 20 giorni lavorativi dalla loro effettuazione.
16.3 Le determinazioni assunte in base al parere
della Commissione di Collaudo verranno comunicate al Contraente a norma
dell'art. 6.3.
La Commissione di Collaudo esprimerà
il proprio parere emettendo il certificato di collaudo (o certificato di
regolare esecuzione, da parte del collaudatore, per lavori di importo non
superiore a 150 milioni).
16.4 Eventuali lavori integrativi e di
completamento, per rispettare quanto indicato nell'Allegato Tecnico e di
Gestione, prescritti dalla Commissione di Collaudo a seguito delle proprie
verifiche sulla idoneità della fornitura finale, saranno effettuati dal
Contraente entro il termine fissato in accordo con l'art. 6.6.
Nel caso di lavori integrativi e di
completamento ritenuti essenziali al fine dell'accettazione della fornitura, il
periodo intercorrente fra la ricezione, da parte del Contraente, della
comunicazione emessa a norma del precedente comma 16.3 e la ripresentazione
delle forniture alle verifiche di collaudo è computabile ai fini
dell'applicazione della penale di cui all'art. 7.
16.5
I
collaudi parziali ed il collaudo provvisorio sono disciplinati ai punti VIII e
IX del “Regolamento concernente i collaudi dell’ASI - Quadro giuridico di
riferimento per i collaudi dell’Ente”;
16.6
Le
parti dovranno attenersi a quanto previsto nel “Regolamento concernente i
collaudi dell’ASI - Quadro giuridico di riferimento per i collaudi dell’Ente”, approvato
dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in data 16 settembre 1997 con
delibera n. 100, e parte integrante del presente Capitolato.
ARTICOLO 17
MODIFICHE
17.1 E' facoltà in ogni momento dell'ASI
richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di
programmazione durante l'esecuzione del contratto.
Le comunicazioni relative a richieste o
proposte di dette modifiche saranno effettuate dai Responsabili di Programma e
Contrattuale delle Parti.
17.2 Le
modifiche definite nell’Appendice D. di classe A:
a) che
comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI ;
b) che,
pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano
cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi
allegati;
daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al
contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo
corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla
pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche
saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi.
Le
modifiche di cui al punto b), che in base alla normativa richiamata al
successivo art. 37, possono essere autorizzate direttamente dal Presidente dell'ASI,
saranno rese esecutive con un atto sottoscritto dai Legali Rappresentanti delle
Parti, al termine delle procedure di approvazione, nel quale saranno indicate
le motivazioni e la descrizione della modifica.
17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione
tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a
carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi
ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate
tra i Responsabili di Programma e Contrattuale dell’ASI e del Contraente, sulla
base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi.
17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche
senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.
Nel caso il Contraente introduca modifiche
all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà
pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e
sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza
l'ASI ritenga necessari.
17.5 Le
modifiche non dovranno superare il 20% dell’importo contrattuale.
17.6
La gestione delle modifiche è
riportata in Appendice D.
ARTICOLO 18
ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE E PROPRIETA'
18.1
La fornitura oggetto
del contratto, comprensiva anche di attrezzature specifiche, apparecchiature sviluppate e/o acquisite per prove
ed analisi, il software e l’hardware acquisiti, i risultati e le unità di volo,
i progetti e tutta la relativa documentazione realizzata e/o acquisita
nell’ambito del contratto, così come descritta in Allegato tecnico e di
Gestione, diverrà di proprietà dell’ASI.
18.2
L’accettazione da
parte dell’ASI della fornitura definita nell’Allegato Tecnico e di Gestione è
subordinata all’emissione, da parte del Contraente, dell’attestazione che tutta
la documentazione prodotta è conforme a quanto contrattualmente previsto e concordato con l’ASI. Unitamente a tale
attestazione, il Contraente dichiarerà l’eventuale Know-how acquisito dalle
eventuali ditte partecipanti al programma.
18.3
Entro 10 giorni
lavorativi dall’approvazione da parte ASI del collaudo finale che abbia avuto
esito positivo, l’ASI comunicherà
l’accettazione della fornitura di cui all’art.2 e darà le opportune disposizioni
per la consegna finale ed il relativo passaggio di proprietà.
L’accettazione sarà
effettuata dall’ASI e comunicata al Contraente con le modalità di cui al
precedente art. 6.3.
Della consegna sarà
redatto apposito verbale.
All’atto della
sottoscrizione da entrambe le Parti del verbale di consegna, l’ASI assumerà la
proprietà della fornitura.
La
consegna sarà effettuata nel luogo indicato nel contratto.
La fornitura diventa
proprietà dell’Agenzia solo dopo il collaudo e l’accettazione finale. La fornitura
non si ha per eseguita fino a quando le parti che debbono comporre l’intero
complesso non siano tutte approntate al collaudo o consegnate.
Il
contratto stabilirà le scadenze, le accettazioni parziali, le consegne
parziali.
18.4 La
distruzione o il danneggiamento della fornitura oggetto del contratto,
verificatasi prima del passaggio di proprietà, sarà a completo rischio del
Contraente.
18.5 In caso di cofinanziamento del programma, il
contratto stabilirà la ripartizione della proprietà fra le Parti.
ARTICOLO 19
GARANZIA
19.1 Il
Contraente garantisce che la fornitura sara' conforme a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico e di Gestione al
contratto. Inoltre garantisce che la fornitura non avra' difetti latenti sia
per quanto riguarda i materiali che la fabbricazione e gli assiemaggi.
Il Contraente
garantirà tutta la fornitura per un periodo di almeno 12 mesi dalla consegna
finale.
Il Contraente si
impegna inoltre a trasferire tutte le garanzie e/o contratti di manutenzione in
corso al momento della consegna finale.
19.2 Per
la garanzia si applica inoltre quanto disposto agli artt. 1667-1670 c.c. e
all’art. XII - “Regolamento concernente i collaudi dell'’ASI - Quadro giuridico
di riferimento per i collaudi dell’Ente”, anche in merito alle difformità e
vizi della fornitura.
La garanzia cui il Contraente è
tenuto per le difformità ed i vizi dell’opera si estingue dopo decorsi due anni
dal giorno della consegna.
1\9.3
Per i componenti che sostituiscono
componenti trovati difettosi, verra' esteso un nuovo periodo di garanzia di
uguale durata decorrente dalla data
della riconsegna delle parti riparate.
19.4
L'ASI dara' notizia al
Contraente, a mezzo fax, entro 30 gg.
dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato nella fornitura oggetto del contratto
e dara' ogni particolare circa la richiesta degli interventi in garanzia e
delle ragioni che l'hanno determinata.
19.5
Qualora entro un anno
dalla scadenza della garanzia appaiano difetti non accertati al collaudo,
l’Agenzia può, inoltre, a seconda della natura del contratto o delle
prestazioni:
a)
richiedere
la restituzione del prezzo rivalutato, restituendo i materiali nello stesso
stato in cui si trovano o trattenerli, richiedendo il risarcimento dei danni
b)
richiedere, se ancora
possibile, l’eliminazione dei difetti riscontrati o la sostituzione dei
materiali difettosi o la ripetizione delle lavorazioni o delle prestazioni.
c)
trattenere
la quota del prezzo di cui all’art. 6.4.2.
Restano salve le
eventuali sanzioni amministrative o penali a carico del fornitore in caso di
malafede o frode o occultamento al collaudo dei difetti.
19.6 La
garanzia del Contraente non si estende ai danni che possono derivare alla
fornitura, anche parziale, dopo la consegna della stessa all'ASI, a causa di
manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad
uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il
rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di
responsabilità del Contraente medesimo.
19.7 La
garanzia non copre il risarcimento di danni a persone o cose che possono
risultare dalla utilizzazione della fornitura oggetto del contratto dopo la
consegna finale, sempreché essi non risultino dovuti a riscontrati difetti di
cui al precedente punto 19.1.
19.8
Le riparazioni in garanzia sono, di
regola, effettuate presso i laboratori del Contraente che terra' a proprio
carico le spese relative alla riparazione ed al trasporto dei materiali da
riparare. Qualora l'ASI richieda che tale tipo di riparazioni venga effettuato
in luogo diverso, il Contraente terra' a proprio carico soltanto le ore di
lavoro necessarie alla riparazione. Tutte le altre spese ( ore di viaggio,
trasferte, spese di viaggio, ecc.) saranno a carico dell'ASI sulla base dei valori
stabiliti dall’ASI stessa, sentito il Contraente.
19.9 Il presente articolo e' applicabile ai
contratti suddivisi in periodi alla fornitura relativa a ciascun periodo
contrattuale, ed alla eventuale fornitura finale, in base alle autorizzazioni
scritte da parte dell'ASI alla prosecuzione del programma.
ARTICOLO 20
PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E
MATERIALI
20.1 Il Contraente dovrà destinare
all'esecuzione del contratto tutto il personale, gli impianti, le attrezzature,
gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare l'oggetto contrattuale
al meglio dello stato dell'arte.
Il personale del Contraente impegnato in
funzioni chiave dovrà essere accettato dall’ASI e potrà essere sostituito, con
personale di equivalente qualificazione,
previo consenso dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla
ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato
dissenso.
ARTICOLO 21
BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL
CONTRAENTE
21.1 Tutti gli equipaggiamenti, forniture e
documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto andranno
ad essa restituiti con la consegna
della fornitura al termine dei lavori oggetto del contratto stesso, o in altro
momento concordato tra l’ASI ed il Contraente, tenuto conto delle esigenze del
programma, e salvo che siano parti integrate nella fornitura del Contraente.
Il Contraente non potrà alienare né
utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a
disposizione, i beni messi a disposizione dall'ASI.
Il Contraente sarà responsabile della
custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture
e documenti messi a disposizione dall'
ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento,
come precisato al comma precedente.
21.2 Le
spese di imballaggio e trasporto, installazione e disinstallazione,
manutenzione di detti beni, saranno a
carico del Contraente.
21.3 In caso di distruzione, danneggiamento o
perdita per propria colpa, il Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a
ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato
sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno
da detti beni subito.
Il Contraente non è tenuto al pagamento
di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.
21.4 Il
contratto dovrà disciplinare la regolamentazione dei beni prodotti da terzi e
consegnati dall’ASI al Contraente.
ARTICOLO 22
MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA
23.1 I
materiali approvvigionati all'estero dal Contraente, per conto dell'ASI,
verranno introdotti in territorio nazionale
dal Contraente a proprio nome, in regime di temporanea importazione, a
fronte dell'autorizzazione di cui al successivo comma 23.2.
Oppure, a seconda dei casi:
23.1 I
materiali approvvigionati all’estero dal Contraente verranno introdotti in
territorio nazionale dal contraente stesso, ed a proprie spese, in regime di
importazione definitiva.
22.1 Il contratto specificherà il regime di
importazione (temporanea o definitiva)
22.2 In caso di regime di temporanea
importazione l'ASI, su richiesta e con il supporto del Contraente, si farà
carico di richiedere ai Ministeri competenti la concessione di agevolazioni
doganali. Il Contraente si impegna ad importare a proprio nome tutte le
apparecchiature ed unità integrate oggetto del
contratto.
Per l'esportazione, l'ASI si impegna a
chiedere analoghe agevolazioni doganali su indicazione e con il supporto
tempestivo del Contraente, che si farà
carico di tutte le eventuali analoghe esigenze dei sottocontraenti.
ARTICOLO 23
FORNITURE SPERIMENTALI
AD ALTO RISCHIO TECNOLOGICO - RIPRODUZIONE DI PROTOTIPI
23.1
Per forniture
sperimentali si intendono quelle attività dimostrative e di sperimentazione
relative a parti, materiali e processi, ad alto rischio tecnologico, basate
sulla ricerca e prova di metodi o applicazioni nuove, anche mediante loro
verifica sul terreno dell’esperienza.
23.2
Le Ditte cui sia
commissionata la fornitura di materiali sperimentali, oppure di materiali per
la prima volta costruiti, sono obbligate a concedere gratuitamente all’ASI,
come previsto al successivo art. 33.7, anche dopo la liquidazione della
commessa, la facoltà di riproduzione e l’uso di tutti i disegni di costruzione
relativi ai materiali costruiti ed a fornire tutte le indicazioni necessarie
per la loro riproduzione (esclusivamente per le esigenze dell’ASI) tanto presso
altre Ditte quanto presso i laboratori dell’ASI stessa.
23.3 L’ASI
si avvarrà della facoltà di riproduzione dei materiali quando, a suo giudizio
insindacabile, le esigenze dell’Agenzia non potessero essere soddisfatte dalla
riconosciuta potenzialità produttiva della Ditta, ovvero per effetto di
inadempienze contrattuali o per divergenza di prezzo, ovvero per esigenze
tecniche o scientifiche, anche relative al riparto della produzione ed al
dislocamento dei centri produttivi.
ARTICOLO 24
FORNITURE SPERIMENTALI
AD ALTO RISCHIO TECNOLOGICO - MODIFICHE
24.1 Ove
i contratti si riferiscano a fornitura di carattere sperimentale e vengano
richieste o concordate modifiche e perfezionamenti a parti già costruite allo
scopo di migliorare l’oggetto del contratto, il Contraente può presentare domanda
per la concessione di congrui periodi di proroga dei termini fissati per la
presentazione al collaudo e per la consegna.
ARTICOLO 25
ACCETTAZIONE DI
FORNITURE SPERIMENTALI AD ALTO RISCHIO TECNOLOGICO - DECURTAZIONE DEL PREZZO
CONTRATTUALE
25.1
Ove si tratti di forniture a
carattere sperimentale, qualora nelle prove di collaudo i materiali pur non
avendo raggiunto i requisiti massimi, abbiano però raggiunto i requisiti minimi
per l’accettazione della fornitura, l’ASI potrà dar luogo egualmente all’accettazione
e ritiro dei materiali.
In tale caso l’entità del compenso
da corrispondersi alla Ditta non potrà mai superare il 90% del prezzo
contrattuale e sarà commisurata al valore delle caratteristiche raggiunte,
avendo per base il criterio che al minimo dei requisiti, per il quale è
contemplata la possibilità di accettazione, corrisponderà un compenso in ogni
caso mai superiore al 70% del prezzo contrattuale.
La definizione del compenso entro
i limiti sopraindicati (70-90%) è fatta
dall’ASI ed è insindacabile ed inoppugnabile e non soggetta ad alcun gravame né
in via giudiziaria né in sede arbitrale.
Sarà però facoltà della Ditta di
non consegnare i materiali rinunciando a qualsiasi compenso.
Resta espressamente stabilito che,
nel caso in cui i materiali approntati non abbiano raggiunto i requisiti minimi
o quelli essenziali come sopra definiti, essi rimarranno alle Ditte senza che
l’ASI sia tenuta ad alcun compenso.
ARTICOLO 26
PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI
26.1 E’
fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni
occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in
vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto.
Il Contraente tiene indenne l'ASI da
qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.
ARTICOLO 27
TRASPORTI ED ASSICURAZIONI
27.1 Il Contraente effettuerà a suo rischio i
trasporti in Italia ed all'estero di tutte le apparecchiature, unità integrate
e di quant’altro previsto per l'esecuzione del contratto, come indicato
nell'Allegato Tecnico e di Gestione.
Le relative spese di imballaggio e
trasporto, assicurazione, manutenzione in via, etc... sono a carico del
Contraente.
27.2 Il Contraente ha l'obbligo di
assicurare tutti i beni oggetto della
fornitura di cui all'Allegato Tecnico e di Gestione contro i rischi di furto,
incendio, perdita e distruzione fino al momento indicato in contratto.
Il Contraente sarà tenuto a rinnovare in
tempo utile le polizze di assicurazione che scadono, restando, in caso
contrario, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare all'ASI per
mancato rinnovo dell'assicurazione.
27.3 Le disposizioni contenute nel precedente
comma 27.2 si applicano anche ai beni
posti a disposizione dall'ASI ed affidati al Contraente ai sensi dell'art. 21.
ARTICOLO 28
COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA
28.1 Ogni comunicazione concernente i termini e
le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta o confermata per
iscritto.
28.2 Il
contratto identifica gli indirizzi ai quali deve essere inviata la
corrispondenza.
Le parti si comunicheranno eventuali
cambiamenti dei rispettivi recapiti.
Le
seguenti comunicazioni saranno effettuate per raccomandata A.R.
n determinazioni
assunte dalla Commissione di Collaudo, anche in merito all’applicazione di
penali, o dai Responsabili di Programma e Contrattuale in occasione degli
eventi contrattuali
n comunicazioni
riguardanti l’autorizzazione a fatturare
n comunicazioni
inerenti l’applicazione o lo svincolo di ritenute
n comunicazioni
inerenti la sospensione dei lavori, il recesso unilaterale dell’ASI, la
risoluzione del contratto
n invio
delle fatture da parte del Contraente
28.3
Le comunicazioni ed i
documenti relativi agli aspetti tecnici e programmatici emessi dal Contraente
saranno sottoscritti per approvazione dal Responsabile di Programma; quelli
relativi agli aspetti contrattuali, dal Responsabile di Programma e dal
Responsabile Contrattuale.
28.4
In caso di temporanea
assenza del Responsabile di Programma e del Responsabile Contrattuale del
Contraente, la documentazione verrà approvata da persona da lui delegata. La
delega sarà preventivamente comunicata all’ASI che, in caso di dissenso,
informerà il Contraente.
28.5
Per quanto riguarda
l’ASI, le comunicazioni e la documentazione tecnica e programmatica saranno
sottoscritte dal Responsabile di Programma e dal Responsabile Contrattuale
nell’ambito delle rispettive competenze, salvo il caso in cui questi atti
comportino modificazioni alla normativa o ai contenuti contrattuali o assunzioni
di nuove obbligazioni a carico dell’ASI. In tali casi si dovrà applicare quanto
previsto dalle procedure di modifica.
28.6
Tutta la
documentazione e le comunicazioni saranno inviate:
n per
l’ASI all’attenzione del Responsabile di Programma, per gli aspetti tecnici e
programmatici; all’attenzione del Responsabile Contrattuale, per gli aspetti
contrattuali, con copia al Responsabile di Programma
n per
il Contraente: al Responsabile di Programma, per gli aspetti tecnici e
programmatici; al Responsabile Contrattuale, per gli aspetti contrattuali, con
copia al Responsabile di Programma.
ARTICOLO 29
SOSPENSIONE DEI LAVORI
29.1 L'ASI si riserva la facoltà di sospendere a
tempo determinato in qualsiasi momento i lavori oggetto del contratto. In tale
caso l'ASI è tenuta a darne comunicazione al Contraente via fax, cui farà
seguito conferma a mezzo lettera raccomandata A.R..
I termini della sospensione decorrono
dal 10° giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento di detta
comunicazione via fax.
29.2
La sospensione
determina lo spostamento della scadenza contrattuale di cui all'art. 3, ed
eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della sospensione,
che saranno prorogate di un numero di giorni da convenirsi tra l'ASI ed il
Contraente.
Salvo il caso in cui la sospensione
sia stata determinata da causa di forza maggiore o da fatto del Contraente,
l'ASI sarà tenuta a rimborsare gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per
effetto della sospensione intervenuta, sulla base della documentazione giustificativa
presentata dal Contraente e nella misura ritenuta congrua dalla Commissione di
Collaudo.
La Commissione, prima
di emettere il giudizio, è tenuta a sentire il Contraente.
29.3 Gli eventuali costi aggiuntivi di cui al
paragrafo precedente, concordati con l'ASI, daranno luogo alla stipula di Atto
Aggiuntivo al contratto.
ARTICOLO 30
RECESSO UNILATERALE DELL'ASI
30.1 L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di
recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al
Contraente via fax, cui seguirà conferma a mezzo di lettera raccomandata A.R..
Qualora
l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da
imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della comunicazione via
fax e su istruzioni dell'ASI, prenderà
immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione dei lavori.
Il periodo necessario per dar corso ai
provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI ed il Contraente.
30.2 A condizione che il Contraente si sia
uniformato alle istruzioni di cui al
comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica
prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.
I prezzi saranno fissati dalla
Commissione di Collaudo sulla base della documentazione giustificativa presentata
dal Contraente. La Commissione prima di emettere il giudizio è tenuta a sentire
il Contraente.
Tali prezzi terranno conto della parte
del contratto già eseguita, compatibilmente con quanto disposto dal successivo
comma 30.3.
30.3 In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le
spese e gli impegni che il Contraente
medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione
del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta
della risoluzione del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e
di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso
accertamento della Commissione di Collaudo, la congruità della documentazione
presentata dal Contraente. La Commissione, qualora ravvisi incongruità nella
documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il
Contraente.
30.4 L'ammontare totale dell'indennizzo di cui
sopra, più le somme già pagate a fronte del contratto, non potrà mai superare
il prezzo contrattuale, incrementato del prezzo stabilito negli eventuali Atti
Aggiuntivi in vigore alla data del recesso e delle modifiche già approvate a
norma dell'art. 17.
ARTICOLO 31
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
31.1 L'ASI si riserva il diritto, sentite le
osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:
n inadempienza
contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
n trasferimento
del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ASI;
n sopravvenuta
inadeguatezza del Contraente ad eseguire il
contratto ritenuta dalla Commissione di Collaudo;
n sottoposizione
del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo,
liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera
di terzi creditori;
n violazione
della Legge Antimafia;
31.2 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il
diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il
completamento dei lavori afferenti l'oggetto del contratto, in forma diretta o
da parte di terzi.
L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle
somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente, delle somme
eventualmente ritenute sulle rate del prezzo già pagate e delle somme relative
a garanzie fidejussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.
Gli eventuali costi addizionali
sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione dei
lavori in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente
medesimo entro il limite del 10% del prezzo contrattuale, tenuto conto di
quanto stabilito dagli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data di
risoluzione del contratto stesso e
delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17.
L'ASI si impegna, comunque, ad
utilizzare quanto più possibile i lavori già eseguiti.
ARTICOLO 32
CAUSA DI FORZA MAGGIORE
32.1 Il
Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, entro il termine di 20
(venti) giorni lavorativi dal momento in cui ne viene a conoscenza, il
verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore
(secondo le definizioni di cui all’art. 1218 C.C.), da cui possa derivare
ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso
al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non
implichi colpa o negligenza da parte
sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in
alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.
La
mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa
rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.
In base alla citata comunicazione, la Commissione di Collaudo accerterà la
validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio
verrà data comunicazione al Contraente entro venti giorni lavorativi dalla data
di ricezione della segnalazione
dell'evento.
Se viene accertato che il ritardo nello
svolgimento dei lavori è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di
conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le
Parti.
In tal caso l'ASI non sarà tenuta a
rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto
di tale ritardo.
In caso di impossibilità ad adempiere il
contratto per intervento di una delle cause sovrammenzionate, l'ASI ed il
Contraente concorderanno le misure necessarie.
Il Contraente, comunque, farà del suo
meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.
ARTICOLO 33
COGNIZIONI BREVETTI, DIRITTI DI RIPRODUZIONE -
UTILIZZAZIONI FUTURE
33.1
Per quanto attiene
alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto nel presente
articolo e nell'allegato Cognizioni e Brevetti.
33.2
L’ASI è proprietaria
di ogni risultato materiale ed immateriale che scaturisca dal contratto stesso,
compresi i diritti di grafica e di immagine di satelliti, modelli e/o sistemi
e/o sottosistemi e/o altra componentistica, frutto dei contratti finanziati
dall’Agenzia.
Il Contraente si dovrà pertanto
astenere dal divulgare in qualsiasi modo e/o forma immagini di tali satelliti,
modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altri componenti, relativamente ai
contratti finanziati dall’ASI, senza la preventiva autorizzazione scritta da
parte dell’Agenzia.
Il Contraente si impegna a fornire,
senza oneri aggiuntivi per l’ASI, modellini, gadgets, materiale divulgativo,
video, CD Rom e quant’altro necessari all’ASI per la promozione del programma.
L’Allegato tecnico a ciascun contratto indicherà esplicitamente il materiale
necessario all’ASI per la promozione del programma.
33.3
Il Contraente,
all’atto dell’offerta deve dichiarare le conoscenze che appartengono al
Contraente, le domande di brevetto, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti
di autore (compresi i diritti di autore su programmi informatici) ed altri
diritti analoghi tutelati dalla legge, appartenenti al Contraente e/o ai suoi
sottocontraenti e che intende utilizzare per l’espletamento delle attività
contrattuali.
L’elenco viene annesso
all’allegato Cognizioni e brevetti.
33.4
Il Contraente dovrà
tenere indenne l'ASI da ogni rivendicazione, pregiudizio, onere e da spese di
qualsiasi genere che possano derivare dalla violazione dei diritti di brevetto
e/o proprietà intellettuale appartenenti a terzi e che siano in connessione con
l'oggetto del contratto, ad esclusione delle violazioni che derivino dall'uso
di documenti, modelli, disegni o beni forniti dall'ASI che possano essere
avanzati nei confronti dell'ASI o del Contraente.
33.5 Ciascuna delle Parti informerà
immediatamente l'altra di ogni rivendicazione scritta o notifica di violazione
di diritti di terzi che dovesse ricevere in relazione al contratto.
Le Parti, nei limiti delle proprie
competenze, dovranno immediatamente prendere le misure necessarie per prevenire
e/o porre fine ad ogni disputa e dovranno assistersi vicendevolmente nella
difesa e nella definizione di soluzioni in relazione a tali rivendicazioni,
violazioni o notifiche di violazioni di diritti di terzi.
Tutte le rivendicazioni scritte o
notifiche di violazioni di diritti di terzi saranno accettate o soddisfatte
dall'ASI solo in accordo con il Contraente.
33.6 Ciascuna delle Parti, quando ne venga a
conoscenza, dovrà informare l'altra Parte dell'esistenza di diritti di
proprietà intellettuale connessi sia
all'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti da una delle Parti
all'altra, sia all'esecuzione delle specifiche stabilite dall'altra Parte.
33.7 L'ASI si riserva il diritto di riprodurre
tutta la documentazione e le apparecchiature fornite dal Contraente in esecuzione del contratto.
Il diritto di riproduzione sarà
esercitato dall'ASI nell'ambito dei propri scopi istituzionali.
33.8
Eventuali
accordi di commercializzazione, che verranno allegati al contratto,
stabiliranno i termini e le condizioni mediante cui verranno esercitati i
diritti di riproduzione.
33.9
Le
parti si impegnano a concordare entro il termine delle attività contrattuali,
le modalità delle eventuali utilizzazioni future del prodotto risultante dalle
attività contrattuali stesse.
ARTICOLO 34
REGIME DI SEGRETEZZA
34.1 Il Contraente ed i suoi subcontraenti,
consulenti e fornitori sono tenuti, nei limiti di cui all'Allegato Cognizioni e
Brevetti, ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi oggetto giuridico
estraneo al lavoro oggetto del contratto, in mancanza di esplicita
autorizzazione dell'ASI, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni,
documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.
34.2 Il rilascio di comunicati‑stampa, la
pubblicazione di articoli e di scritti, le inserzioni pubblicitarie riguardanti
le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati sia dall'ASI che
dal Contraente e dai suoi Subcontraenti.
In questo secondo caso, ciò potrà
avvenire solo previo consenso scritto dell'ASI e le pubblicazioni suddette dovranno
sempre recare l'indicazione: "Lavoro effettuato con contratto
dell'ASI".
34.3
Nell'ambito
di Accordi internazionali, il Contraente può essere autorizzato allo scambio di
dati ed informazioni con gli Enti coinvolti ed i loro contraenti, secondo le modalità
indicate nel contratto.
ARTICOLO 35
ASSICURAZIONI SOCIALI
35.1 Il Contraente si obbliga a dimostrare in
ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al
lavoro ed alla tutela dei lavoratori.
35.2 Per assicurare l'osservanza degli obblighi
di legge e di accordi contrattuali riguardanti:
a) le assicurazioni sociali derivanti da leggi e
da accordi contrattuali di lavoro (invalidità e vecchiaia, disoccupazione,
tubercolosi, infortuni, malattie, ecc...);
b) quei rapporti in materia di lavoro che trovano
la loro origine in accordi contrattuali e prevedono, a favore del lavoratore,
diritti patrimoniali aventi per oggetto il pagamento dei contributi da parte
dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi,
contributi GESCAL, etc...);
l'ASI si riserva la facoltà di operare una
ritenuta sugli averi del Contraente fino allo 0,5% dell'importo contrattuale,
salvo le maggiori responsabilità del Contraente stesso, qualora l'Ispettorato
del Lavoro denunci che il Contraente non ha adempiuto agli obblighi di cui
sopra. La somma predetta sarà pagata solo dopo che l'Ispettorato del Lavoro
avrà dichiarato che il Contraente si è posto in regola; in questo caso il
Contraente non potrà pretendere alcuna somma, a nessun titolo, per il ritardo
nel pagamento delle sue spettanze.
ARTICOLO 36
ARBITRATO
36.1 Si
applicano gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.
ARTICOLO 37
NORMATIVA
37.1 L'attività di cui al contratto è disciplinata,
per quanto non previsto dalle clausole in esso riportate, dalle norme del
Codice Civile, dalla Legge dell'ASI e
dal Regolamento di Contabilita' ed Amministrazione dell'ASI, nonché da quanto
previsto al Capo I, punto a), del presente Capitolato.
D. CONTRATTI DI SERVIZI
Le
norme generali inerenti i contratti industriali dell’ASI, nonché l’articolato
standard del testo contrattuale, sono applicabili anche ai contratti di servizi
dell’Agenzia.
Il contratto terrà
conto, nella fraseologia, del diverso oggetto contrattuale.
Ad esempio possono
essere inseriti in contratto, tra gli altri, i seguenti concetti:
OGGETTO
......
Le modalità ed i tempi di resa del suddetto servizio sono indicati
nell’Allegato Tecnico e di Gestione.
Il
Contraente, per prestare il servizio richiesto, utilizzerà impianti di sua
proprietà appositamente costruiti, impianti preesistenti, infrastrutture, linee
di comunicazione, mezzi di calcolo propri o locati, software applicativo,
materiali di consumo e manodopera come definito in Allegato Tecnico e di
Gestione.
Inoltre,
il Contraente nella resa del servizio oggetto del contratto utilizzerà anche
impianti, apparecchiature, software e servizi di proprietà dell’ASI o forniti
dall’ASI.
La
responsabilità del controllo dell’intera missione appartiene all’ASI, che la
eserciterà attraverso persona appositamente delegata (Mission Director) il cui
nominativo sarà comunicato per iscritto al Contraente entro dieci giorni dalla
firma del contratto.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
I
pagamenti al Contraente saranno effettuati dall’ASI, a cadenza bimestrale, su
presentazione, da parte del Contraente, della fattura relativa ai servizi
prestati nel periodo di riferimento, previo parere scritto emesso dai
Responsabili di Programma e Contrattuale sull’andamento del servizio prestato.
Alla
fattura sarà allegata, al minimo, la seguente documentazione:
· una
sintesi delle attività di assistenza eseguite dal Contraente nel periodo in
riferimento, suddivise per programma
· una
specifica dettagliata delle spese indicando, per ciascun programma, le ore/uomo
impegnate, i costi relativi e le spese di missione
· una
lista delle missioni eseguite specificando il luogo, la data, la durata, gli
scopi ed i nominativi del personale inviato
· la
lista delle altre spese, sia dirette che di supporto, richieste per
l’espletamento dei lavori con l’indicazione dettagliata delle singole voci.
L’ASI,
a mezzo dei Responsabili del contratto, comunicherà la sua approvazione o le
sue eventuali motivate obiezioni su detta fattura entro 10 gg. lavorativi dalla
sua ricezione.
PENALITA’
............
Nel
caso in cui il Contraente sia in ritardo nel raggiungimento dei criteri di
successo indicati nell’Allegato Tecnico e di Gestione, sarà assoggettato per
ciascun giorno calendariale di ritardo ad una penale, che verrà calcolata
dall’ASI, sulla parte di prezzo
relativo al periodo autorizzato.
...............
MODIFICHE
E’
facoltà dell’ASI chiedere e, del Contraente proporre, di variare i servizi e/o
le modalità di prestazione dei servizi oggetto del contratto che dovranno
eseguirsi in conformità a quanto specificato nell’Allegato Tecnico e di
Gestione.
E. EVENTUALI DEROGHE
PATTUITE NEL CONTRATTO A FRONTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Le
norme generali consistono in n. 37 articoli e n. 6 appendici
Data
Roma,.............
PER IL CONTRAENTE PER
L'A.S.I.
APPENDICE A
DOCUMENTAZIONE
APPENDICE
A
DOCUMENTAZIONE
Il Contraente svilupperà un
sistema di documentazione centralizzato per rispondere ai requisiti del
Programma dal punto di vista tecnico, programmatico, contrattuale e gestionale.
Tale sistema di
documentazione fornirà in ogni momento informazioni aggiornate su tutti gli
aspetti del lavoro e sullo stato della documentazione emessa.
Dovrà inoltre, permettere un
immediato accesso alle informazioni e questo specialmente per gli aspetti
tecnici e programmatici e per le modifiche al programma.
La documentazione dovrà, su richiesta dell’ASI, essere fornita su
supporto informatico oltre che cartaceo.
Valutazione
della documentazione tecnica
La valutazione da parte
dell’ASI della documentazione tecnica avverrà in accordo con la seguente
procedura:
Documenti per approvazione
(a)
I documenti di questa
categoria richiedono l’approvazione scritta o la firma contestuale dell’ASI
prima del loro uso da parte del Contraente.
Essi dovranno essere
ricevuti dall’ASI non più tardi di 15 gg. lavorativi prima della data in cui ne
è pianificato l’uso o la distribuzione da parte del Contraente. Entro 10 gg.
lavorativi dalla data di ricezione, l’ASI notificherà, per iscritto,
l’approvazione o il rigetto del documento. Nel primo caso, unitamente alla
comunicazione, invierà al Contraente la copertina del documento (cover sheet)
firmata; nel secondo, unitamente alla comunicazione, invierà al Contraente una
relazione in cui verranno identificati i motivi del rigetto e stabilite le
istruzioni per la risottomissione del documento revisionato.
Nel caso in cui il documento
giudicato insufficiente dall’ASI non sia stato modificato dal Contraente in
tempo per evitare ritardi sull’andamento dei lavori, gli eventuali ritardi
saranno imputati al Contraente.
Nel caso in cui non pervenga
al Contraente comunicazione del rigetto del documento da parte dell’ASI entro
il termine sovraindicato, gli eventuali ritardi saranno imputati all’ASI.
Documenti soggetti a
revisione da parte ASI ®
I documenti di questa
categoria saranno sottoposti all’ASI di norma non più tardi di 15 gg.
lavorativi prima della data in cui ne è pianificato l’uso o la distribuzxione
da parte del Contraente.
Tali documenti potranno
essere resi operativi dal Contraente alla data pianificata anche senza
attendere gli eventuali commenti dell’ASI.
L’ASI, qualora valuti
inadeguate alcune parti del documento, ne potrà richiedere l’adeguamento che
sarà concordato fra le Parti.
Documenti per informazione
(I)
I documenti di questa
categoria non necessitano di alcuna approvazione da parte dell’ASI.
Documenti a disposizione (D)
I documenti di questa
categoria, approntati nel corso del programma, saranno disponibili per
eventuali verifiche da parte dell’ASI presso l’originatore.
Le approvazioni ed i
commenti dell’ASI sulla documentazione, così come le informazioni che il
Contraente è tenuto a ricevere nel corso dell’opera vanno intesi solo come
“autorizzazione a procedere” e pertanto non sollevano il Contraente da nessuno
dei suoi obblighi contrattuali.
Presentazione
della documentazione
I documenti tecnici saranno
forniti all’ASI in modo da permetterne la riproduzione. In particolare le
specifiche, i Piani, le procedure ed i Rapporti Tecnici dovranno essere
forniti, nel corso del Programma, in n. 2 copie formato UNI 4.
I disegni saranno forniti in
numero 2 (due) copie.
La documentazione tecnica
dovrà essere strutturata in modo tale che la copertina contenga
l’identificazione del documento nell’ambito del contratto che lo ha generato ed
indichi lo stato di approvazione dello stesso. A tal fine, la copertina deve
riportare almeno le seguenti informazioni:
n identificazione
del Progetto e della Ditta che emette il documento;
n titolo del
documento e codice di identificazione;
n indice di
emissione e data relativa;
n numero delle
pagine che compongono il documento;
n firma
dell’estensore del documento, per l’ultima emissione;
n firma, per
approvazione del Responsabile di Programma del Contraente e data relativa
all’ultima emissione;
n firma per
approvazione dell’ASI, ove applicabile, seguita dall’indice di revisione cui si
riferisce l’approvazione.
Il secondo foglio individui
la storia delle emissioni indicando per ogni emissione:
n la data di
emissione;
n il numero del
Documento, o Documenti, che ha dato origine alla nuova emissione;
n le pagine
interessate alla nuova emissione.
Il terzo foglio individui
chiaramente lo stato di revisione delle singole pagine che compongono il
documento stesso.
Il Document Change Notice
deve essere allegato al documento qualora non ancora incorporato nella revisione.
L’individuazione della
revisione verrà indicata a mezzo di una riga verticale sul margine esterno
destro all’altezza della modifica.
Rapporti
di avanzamento
Con periodicità almeno
trimestrale e comunque ad ogni riunione contrattuale il Contraente dovrà
presentare un Rapporto di Avanzamento contenente, per ciascun pacco di lavoro:
n la certificazione
dello stato di avanzamento (precedente ed attuale)
n i punti critici
n lo stato delle
azioni
n la situazione
delle ritenute in sospeso
n la situazione
della documentazione prevista in uscita e consegnata.
Rapporto
mensile
Con periodicità mensile il
Contraente dovrà presentare un rapporto contenente lo stato dei punti critici e
delle azioni.
Lingua
La documentazione tecnica
potrà essere predisposta in inglese o in italiano secondo le disposizioni
impartite dai Responsabili Contrattuali dell’ASI, fatta eccezione per i casi
specificatamente concordati durante il corso del programma.
La documentazione relativa
allo stato di avanzamento del programma potrà essere in inglese o in italiano,
previo accordo tra le Parti.
Data
Sottoscrizione per
accettazione Contraente
APPENDICE B
CONTROLLO DEI LAVORI
APPENDICE
B
CONTROLLO
DEI LAVORI
L’ASI è libera di definire
le proprie modalità di controllo delle attività del Contraente.
Il controllo delle attività
sarà svolto attraverso Riunioni Contrattuali, di lavoro, sorveglianze ed
ispezioni.
Ove lo ritenesse opportuno,
l’ASI potrà partecipare come osservatore a riunioni di lavoro poste in essere
dal Contraente.
Riunioni
Contrattuali ASI - Contraente
Le Riunioni Contrattuali
sono quelle previste dal Piano dei Lavori e sono di norma:
n la Riunione
Iniziale
n le Riunioni di
Avanzamento e/o di Consegna e/o di Verifica
n la Riunione
Finale.
Tali riunioni sono richieste
dal Contraente e convocate dall’ASI e si terranno sotto la direzione dell’ASI
ed alle stesse parteciperà personale dell’ASI, del Contraente, ed eventualmente
i consulenti delle Parti.
E’ facoltà dell’ASI
determinare la composizione della propria delegazione presente alle riunioni.
L’effettuazione delle
riunioni è condizionata dalla fornitura all’ASI, da parte del Contraente, della
relativa documentazione descritta in Allegato Tecnico e di Gestione, almeno 15
giorni prima della data fissata per la riunione.
Nel caso in cui si
verifichino ritardi nella presentazione della documentazione, rispetto a quanto
sopra specificato, i conseguenti ritardi sull’effettuazione della riunione
saranno imputati al Contraente.
Riunioni
di lavoro
L’ASI ed il Contraente
stabiliranno, di comune accordo, le riunioni tecniche di lavoro che si
rendessero necessarie nel corso del programma.
Sorveglianze
ed ispezioni dell’ASI
L’ASI, al fine di verificare
l’andamento dei lavori commissionati, ha pieno diritto di sorveglianza e
ispezione presso il Contraente, i suoi sottocontraenti e, in casi di
particolare rilievo, i fornitori.
L’esercizio del controllo e
delle ispezioni lascia intera la responsabilità del Contraente e non limita i
diritti dell’ASI di:
a)
non accettare la
fornitura al momento del collaudo
b)
avvalersi delle clausole di garanzia dopo
l’accettazione.
Nel corso dei lavori e con
un preavviso al Contraente di tre giorni, l’ASI potrà effettuare controlli,
verifiche ed ispezioni per fare il punto sulla situazione dei lavori e per
verificare le modalità ed i tempi con cui le attività, oggetto del contratto,
vengono sviluppate. Il Contraente, per lo scopo suddetto ed in conformità con i
regolamenti e le norme di sicurezza/segretezza applicabili, assicurerà
l’accesso dei rappresentanti dell’ASI ai suoi laboratori ove il lavoro, oggetto
del contratto, viene eseguito.
Nell’esercizio delle
suddetta facoltà l’ASI potrà avvalersi di propri consulenti appartenenti ad
Enti terzi.
A tale scopo l’ASI potrà:
n accedere a
qualunque documentazione ed informazione tecnica e programmatica inerente
l’oggetto contrattuale ed utilizzata come base per il programma. L’accesso a
cognizioni o brevetti di proprietà del Contraente o dei Subcontraenti è
subordinato al preventivo assenso di quest’ultimi;
n accedere a tutti
gli impianti o aree ove si stiano eseguendo lavori inerenti il programma;
l’accesso sarà consentito nell’osservanza delle norme di sicurezza e segretezza
militare;
n partecipare come
osservatore a tutte le prove previste dal programma ovunque si tengano;
n partecipare come
osservatore alle riunioni tra Contraente e Subcontraenti ed ai Comitati e
Gruppi di Lavoro posti in essere.
Il Contraente fornirà ai
rappresentanti dell’ASI il supporto idoneo a svolgere i compiti loro affidati
ed assicura e garantisce pieni diritti di controllo ASI nei confronti dei
sottocontraenti e, in casi di particolare rilievo, nei confronti dei fornitori.
Le sorveglianze e le
ispezioni presso i fornitori, così come le eventuali visite a carattere
conoscitivo, saranno effettuate a date concordate con il Contraente ed in
presenza e con la partecipazione del Contraente stesso.
Il Contraente sarà
responsabile dell’organizzazione di tali sorveglianze ed ispezioni.
L’ASI si riserva la facoltà
di distaccare proprio personale presso gli impianti del Contraente. Il
Contraente fornirà i suddetti rappresentanti dell’ASI il supporto logistico
idoneo a svolgere i compiti loro affidati.
Verbali
Al termine di tutte le
Riunioni ed Ispezioni verrà predisposto un verbale della Riunione che sarà
firmato dai Rappresentanti del Contraente e dell’ASI.
Tale verbale, che sarà
contraddistinto da un numero progressivo, conterrà di norma la data, il luogo
ed il nominativo dei partecipanti alla Riunione, una descrizione sintetica
degli argomenti e delle conclusioni
raggiunte, l’individuazione della azioni da svolgere.
Il verbale di Riunione sarà
considerato chiuso quando sarà stato firmato dai Responsabili di programma e
Contrattuale di ogni ente partecipante e sarà stata consegnata copia del
verbale ai firmatari.
Data
Sottoscrizione per
accettazione del Contraente.
APPENDICE C
C.1 - Diagramma di flusso per l’approvazione delle proposte
di modifica
C.2 - esempio Project Directive
C.3 - esempio Engineering Change Proposal
C.4 - Change processing organizational responsibilities
C.5 - risultanze del CRB
APPENDICE D
MODIFICHE
MODIFICHE
1. E' facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e
del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione
durante l'esecuzione del presente contratto.
Le comunicazioni relative a richieste o proposte
di dette modifiche saranno effettuate dai Responsabili di Programma e
Contrattuale delle Parti.
2. Il Contraente non potrà in alcun modo procedere a
modifiche tecniche, gestionali e programmatiche, senza aver prima aggiornata la
documentazione relativa ed aver ottenuto l’approvazione da parte dell’ASI,
secondo quanto stabilito nella presente appendice.
3. Il Contraente dovrà, pertanto, mettere in essere
una adeguata procedura per la proposizione, valutazione e controllo delle
modifiche alla documentazione tecnica e programmatica, alle procedure
gestionali ed alla fornitura.
Il controllo dovrà essere tale da garantire, in
ogni momento, a tutti gli enti partecipanti al programma, la piena conoscenza
dello stato della configurazione effettiva della fornitura e, più in generale,
della documentazione tecnica e programmatica applicabile nell’ambito del
contratto.
4. Tutte le modifiche vengono suddivise nelle
seguenti tre classi:
Si intendono modifiche di classe A quelle che
comportano variazioni ai termini ed
alle condizioni stabilite nel contratto e nei suoi annessi
Si intendono modifiche di classe B quelle che non
rientrano nella classe precedente e che sono relative a documenti tecnici e
programmatici già approvati dall’ASI.
Tali modifiche non riguardano prestazioni,
attività, modalità e tempi di attuazione definiti nel contratto e nei suoi
allegati, e non comportano oneri di alcuna natura a carico dell’ASI.
Si intendono modifiche di classe C quelle che non
rientrano nelle classi precedenti e che riguardano modifiche relative a
requisiti, progetto ed attività di esclusiva responsabilità del contraente.
La proposta di modifica sarà preparata dal
Responsabile tecnico dell’attività interessata, anche quando non risulterà essere il promotore della proposta
stessa.
La proposta di modifica (ECP- Engineering Change Proposal) sarà esaminata dal Responsabile di Programma che classificherà le
proposte secondo le classi di cui al punto precedente e nominerà un
Responsabile per la preparazione di tutta la documentazione necessaria per
rendere operativa la modifica.
Le proposte di modifica di classe A e B saranno
inviate all’ASI per esame.
In particolare quelle di classe A saranno inviate
complete di quanto necessita per la preparazione dei relativi atti.
Per l’esame delle proposte di classe A e B è
costituito un Comitato misto ASI/Contraente (Change Review Board) composto, di
norma, dai Responsabili di Programma (ASI e Contraente) e dai Responsabili
Contrattuali e dai Responsabili di Area - Dipartimento - Unità Operativa
(limitatamente alle proposte di classe A), e, se necessario, da esperti tecnici
di entrambe le Parti. Tale Comitato verrà convocato dalla parte proponente la
modifica entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della proposta di
modifica e darà il proprio parere consultivo entro 15 giorni lavorativi dalla
data di convocazione.
Le proposte di modifica di classe A e B saranno
esecutive solo dopo la loro formale approvazione da parte dell’ASI.
In particolare:
·
le modifiche di
classe A diventano esecutive, al termine delle procedure di modifica
contrattuale, come previsto dal contratto
·
le proposte di
modifica di classe B diventano esecutive solo dopo la loro approvazione da
parte del Responsabile di programma e del Responsabile scientifico dell’ASI
(ove nominato)
·
le proposte di
modifica di classe C saranno rese operative dal contraente dopo il parere
favorevole del proprio Responsabile di programma; le modifiche di classe C
saranno comunicate all’ASI, se richiesto.
In appendice C. punto 1 viene riportato il
diagramma di flusso per l’approvazione delle proposte di modifica.
Per tali proposte e per le modifiche approvate,
sarà utilizzata una apposita modulistica concordata con l’ASI.
Il Contraente preparerà ed applicherà procedure
che permettano di rendere esecutivo quanto sopra.
7.
GESTIONE DELLE MODIFICHE
L’ASI, approva i Configuration and Data Management Plan (CADM Plan) sottoposti dalle ditte all’Ente per approvazione; in questi sono definiti i dettagli per la gestione, da parte del Contraente stesso, delle modifiche.
Le modifiche al dettato contrattuale, ed ai documenti tecnici e programmatici che ne conseguono, possono essere richieste dall’ASI o dal Contraente. In caso che la modifica sia richiesta dall’ASI, questa deve avvenire via Project Directive (P.D.) (App. C., punto 2) firmata dal Program Manager, dal Responsabile Contrattuale e dal Responsabile di Area/Dipartimento/Settore.
Il Program Manager è l’iniziatore della P.D. Per i programmi di collaborazione internazionale, il Program Manager può emettere la P.D. solo dopo che il Configuration Control del Product Assurance ASI abbia correlato la stessa con l’Engineering Change Request (ECR), concordata o da concordare con l’Ente internazionale.
Il Responsabile Contrattuale firma la P.D., dopo aver verificato gli eventuali impatti della modifica a livello contrattuale.
Il Rresponsabile di Area/Dipartimento/Settore firma la P.D. dopo aver verificato i probabili impatti della modifica sul proprio budget.
Sarà cura del Program Manager mantenere il registro delle P.D., numerate sequenzialmente.
In caso che la modifica sia richiesta dal Contraente, o in risposta alla P.D. dell’ASI, il Contraente emetterà una Engineering Change Proposal (ECP) (schema in App.C. punto 3) che verrà inviata in originale al Program Manager ASI, il quale curerà, dopo il visto per presa conoscenza del Responsabile di Area/Dipartimento/Settore:
· la trasmissione in copia della ECP e degli allegati all’Unità Organizzativa Contratti;
· la trasmissione in copia della ECP e dei soli allegati tecnici al Responsabile del P.A.;
· la convocazione del Change Review Board (CRB), dopo essersi accertato che la scheda (Cover Sheet) dell’ECP sia riempita correttamente in tutte le sue parti. Sarà comunque sua cura reperire tutte le informazioni mancanti prima della convocazione del CRB.
Compito del CRB è:
· esaminare il contenuto tecnico e la pianificazione della modifica proposta ed apportare le eventuali variazioni, anche al fine di assicurare la fattibilità tecnica e programmatica;
· controllare la fattibilità tecnica e programmatica della modifica;
· controllare la completezza dell’informazione tecnica, amministrativa e finanziaria contenuta nell’ECP al fine di poter garantire una sollecita valutazione dei costi e trasformazione dell’ECP in Atto Aggiuntivo.
Sono, per parte ASI, membri del CRB:
· il Program Manager, che assicura la fattibilità tecnica, valuta gli impatti sui tempi stabiliti per il progetto e verifica, con il Responsabile di Area/Dipartimento/Settore, gli impatti sulla disponibilità economica;
· il Responsabile Contrattuale, che assicura la conformità della modifica alle leggi ed alle clausole contrattuali;
· il Responsabile di Product Assurance, che assicura il controllo di configurazione valutando anche gli impatti sull’affidabilità, la sicurezza, la qualità.
Le responsabilità dei membri del CRB da parte industriale sono solitamente indicate nel CADM Plan, che viene emesso per un programma specifico. In App. C. punto 4 un tipico esempio di responsabilità industriale.
Il CRB è, di norma, costituito come di seguito; la composizione può comunque variare a seconda delle necessità contrattuali.
MEMBRI CLASSIFICAZIONE DEL CAMBIO
A1/A2 B
_______________________________________________________________________
CONTRAENTE
PROGRAM MANAGER X X
SYSTEM ENGINEERING X X
PROJECT CONTROL X 3
CADM RESPONSIBLE X X
PA RESPONSIBLE X 2
CONTRACTS RESPONSIBLE X -
ASI
PROGRAM MANAGER X X
PROJECT MANAGER 1 1
PA RESPONSIBLE 2 2
CONTRACTS RESPONSIBLE X -
____________________________________________________________________________________
1
- Nei programmi in cui vi è il responsabile di progettto
2
- Solo per le modifiche alla configurazione del prodotto
3
- Quando vengono modificati i tempi senza tuttavia modificare le milestones
contrattuali
Il CRB deve approvare, modificare o respingere l’ECP dopo confronto con il Contraente. E’ facoltà del CRB chiedere documentazione aggiuntiva; in tal caso la documentazione deve essere integrata a quella già pervenuta unitamente all’ECP. Questo deve chiaramente risultare dal foglio di cui in App. C. punto 5, che farà parte integrante dell’ECP in sede di approvazione o rigetto.
In caso di accettazione dell’ECP, il CRB non termina i suoi lavori fino a quando non sia stato negoziato il nuovo testo contrattuale e/o i documenti pertinenti che hanno impatto sull’ECP.
In caso di variazioni alla proposta di modifica iniziale, concordata in sede di CRB, il Program Manager ASI richiederà al contraente l’emissione dell’ECP rivisto conseguentemente.
Il Program Manager è tenuto ad accertarsi che tale attività sia conclusaa prima che la Commissione di Congruità si esprima sul valore dell’ECP, approvato dal CRB.
E’ sempre responsabilità del Program Manager inviare l’ECP all’U.O. Controllo gestione, normative e procedure e all’U.O. Ragioneria, Economato, Bilancio per le verifiche di rispettiva competenza.
Il Program Manager ASI rappresenta il collegamento tecnico con la Commissione di Congruità.
Il verbale della Commissione di Congruità deve chiaramente indicare i documenti in base ai quali la Commissione ha svolto la sua attività.
I documenti devono essere indicati con data di emissione e, quando vi è, con indice di emissione/revisione.
E’ cura del Program Manager ASI trasferire il verbale del CRB ed il verbale di congruità al Responsabile di Area/Dipartimento/Settore che, ove nulla osti:
· comunicherà alla ditta l’accettazione della modifica; il prezzo congruito verrà comunicato a firma del Direttore Generale;
· darà all’U.O. Contratti il suo benestare per la formalizzazione dell’Atto Aggiuntivo.
APPENDICE E
METODOLOGIA DI
CONTROLLO DEI COSTI
1) OBIETTIVO
DELLE ATTIVITA’
Obiettivo delle
attività è la verifica della corretta
imputazione dei costi sostenuti dal Contraente sulla base dei criteri e delle
procedure di seguito riportate.
2) OGGETTO
DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA
La verifica
riguarda i costi, IVA esclusa, delle attività, effettuate dal Contraente per
conto dell’Agenzia Spaziale Italiana, nei termini e alle condizioni stabilite
dal presente contratto, imputate in contabilità alla/e commessa/e
identificata/e dal/i seguente/i codice/i:
CODICE DENOMINAZIONE
3) CRITERI
GENERALI E PROCEDURE
3.1 CRITERI
GENERALI
I criteri
generali, la cui descrizione analitica è
distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1
- 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al
fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.
3.2 PROCEDURE
Sulla base dei
criteri di cui al precedente punto 3.1 le procedure per lo specifico
monitoraggio dei costi sostenuti dal Contraente sono basate sull’acquisizione e
verifica dei supporti documentali nonché, ove ritenuto necessario,
sull’acquisizione di supporti informativi forniti dai vari responsabili di
progetto.
La descrizione
analitica delle procedure di controllo riguardanti ciascuna tipologia di costo,
è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.2 - 4.2.2 - 4.3.2 - 4.4.2 -
4.5.1.2 e 4.5.2.2.
3.3 DOCUMENTAZIONE
Il Contraente ha
il compito di predisporre la documentazione necessaria alle verifiche
ordinandola in modo da contribuire a rendere il lavoro di accertamento il più
efficiente possibile .
La documentazione
di riferimento di norma è la seguente:
· fatture in
fotocopia e/o in originale;
· ordini in
fotocopia e/o in originale;
· tabulati di contabilità
analitica;
· tabulati di
contabilità di magazzino;
· cedolini
riepilogativi mensili delle ore lavorate dal personale impegnato sulla/e
commessa/e di contratto;
· report, in
originale, riepilogativi delle ore lavorate dal personale impegnato sulla/e commessa/e
di contratto;
· copie dei
contratti e degli eventuali atti aggiuntivi agli stessi, nonchè delle
autorizzazioni alle modifiche tecniche, riguardanti i sottocontraenti ;
· note spese e
documenti di spesa, in originale, relativi alle missioni effettuate dal
personale per la/e commessa/e di contratto;
· estratti conto,
in originale, emessi da società, eventualmente convenzionate con il Contraente,
per la fornitura di servizi ( ad es:
biglietti aereo, treno, pernottamento, autonoleggio, affitto residence,
ecc...) sulla/e commessa/e di contratto;
Ai successivi
punti viene riportata, per ciascuna tipologia di costo, una descrizione più
analitica della documentazione.
4) SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’
Lo svolgimento
delle attività di verifica avviene presso la sede del Contraente il quale deve
provvedere alla logistica necessaria.
Lo svolgimento
delle attività di verifica si effettua esaminando la documentazione relativa
alle seguenti tipologie di costo:
· LAVORO
· PRELEVAMENTI DA
MAGAZZINO
· FACILITIES
INTERNE
· VIAGGI E MISSIONI
· COSTI ESTERNI
I costi esterni
sono così ripartiti:
Ø Altri Costi (
Other Costs )
Ø Costi di
Sottocontraenti
Inoltre, per eventuali costi associati ad attività sulla/e commessa/e di contratto per prestazioni e forniture svolte da divisioni, aree o altre strutture facenti parte della stessa società, ma aventi gestioni autonome e separate, sono considerati:
Ø Costi di Sottocontraente se
a divisioni, aree o altre strutture è stata affidata la realizzazione di
sottosistemi, unità, ecc..;
Ø Costi Interni
interdivisionali / interarea / interstruttura se queste hanno svolto altre
attività dirette.
4.1 COSTO
DEL LAVORO
Ø Per “costi di lavoro” si
intendono i costi delle ore dirette, lavorate dal personale iscritto al libro
paga del Contraente, entro la durata contrattuale, imputate alla/e commessa/e
di contratto per attività svolte nei centri di costo diretti riconosciuti come
tali nell’analisi di congruità dei Costi Orari certificati dall’ASI o, in
mancanza, dall’ESA o da altre Istituzioni Pubbliche.
Ø Le ore, classificate
“dirette”, sono valorizzate attraverso i Costi Orari certificati da ASI o, in
mancanza, dall’ESA o da altre Istituzioni Pubbliche.
Ø In caso di mancanza della
certificazione ASI dei Costi Orari, l’utilizzo di altre certificazioni di cui
al comma precedente è subordinato al consenso dell’ASI.
4.1.1 Criterio generale
Le ore imputate dal
Contraente alla/e commessa/e sono verificate attraverso il controllo incrociato
tra le ore di presenza del singolo dipendente, riportate nei cedolini dell’Ufficio
del Personale, e le ore dello stesso dipendente rendicontate nei rapporti
riepilogativi della struttura addetta al Controllo dei Programmi.
A tal fine è pertanto
necessario che nei rapporti riepilogativi della struttura addetta al Controllo
dei Programmi siano riportate, oltre alle ore mensili imputate dal dipendente
alle commesse esterne ( di vendita ), anche le ore impegnate nelle commesse
interne ( ricerca, organizzazione, ecc..) o/e in attività indirette.
Nello specifico
dell’applicazione del criterio qualora, relativamente a un dipendente impiegato
sulla/e commessa/e di contratto, il numero di ore totali lavorate mensili
rilevato dai cedolini riepilogativi dell’Ufficio del Personale risulti
inferiore al numero di ore totali mensili rendicontate nel rapporto della
struttura addetta al Controllo dei Programmi, il numero di ore imputate sulla/e
commessa/e dal Contraente per quel dipendente va diminuito, per tale mese, in
percentuale della differenza negativa accertata; qualora la differenza invece
risulti positiva o pari a zero, viene accettato il numero di ore imputate dal
Contraente sulla/e commessa/e.
l’ASI
riconosce come accertate solo l’ammontare delle ore lavorate che siano
contestualmente verificate nei documenti dell’Ufficio del Personale e in quelli
della struttura addetta al Controllo dei Programmi.
È
facoltà dell’ASI ritenere accertate le ore che, in mancanza della
documentazione di cui sopra dovuta a cause oggettive ( variazioni sul sistema
informativo di rilevazione dati, eventi imprevisti e imprevedibili ), siano
giustificate da altra documentazione, fatto salvo quanto contenuto nel
successivo comma.
Qualora da parte dei Responsabili di Programma e a seguito dei
controlli, emergano informazioni e documenti che prefigurano una realtà in
contrasto con quanto riportato nei documenti di cui ai commi precedenti, si
procede ad ulteriori approfondimenti dei controlli su altra documentazione con
la disponibilità piena del Contraente.
Le ore sono ritenute non accertate e, perciò, non imputabili alla/e
commessa/e di contratto, se, a giudizio dell’ASI, la documentazione a supporto
non risulta sufficiente a chiarire il contrasto di cui sopra.
Il totale di ore
accertate, valorizzate nei modi previsti al secondo e terzo comma del para
4.1., fornisce il costo del lavoro accertato.
4.1.2 Procedura
di rilevazione dati
I dati vengono
raccolti e processati nel modo seguente:
·
rilevazione degli elenchi mensili del personale diretto impegnato
sulla/e commessa/e in cui siano riportate le seguenti informazioni minime:
cognome, nome, numero di matricola, centro di costo di appartenenza (
eventualmente anche reparto, divisione, direzione ecc.. ), livello
contrattuale.
· rilevazione delle
ore mensili lavorate dal personale impegnato sulla/e sola/e commessa/e sulla
base dei rapporti di controllo riepilogativi vistati dai responsabili dei
rispettivi centri di costo;
· rilevazione delle
ore complessive mensili lavorate da ciascuna unità di personale impegnato
nella/e commessa/e secondo due differenti modalità:
Ø raccolta del numero di ore
ordinarie e straordinarie risultanti dai cedolini riepilogativi mensili forniti dall’Ufficio del Personale;
Ø raccolta del
numero di ore complessive mensili risultanti dai rapporti della struttura
addetta al Controllo dei Programmi comprendenti tutte le commesse ( esterne e
interne ) della società e le attività indirette;
· calcolo
automatizzato, effettuato direttamente su foglio elettronico del programma
Excel 5.0 utilizzato per la redazione delle tabelle di riepilogo dati, dello
scostamento tra le ore dei cedolini e le ore dei rapporti di controllo dei
programmi, e diminuzione percentuale, anch’essa in automatico, dell’eventuale
differenza negativa accertata.
·
aggregazione dei centri di costo nella aree di attività o dei livelli
contrattuali nelle figure professionali conformemente a quanto risultante
dall’analisi di congruità del Costo Orario di riferimento.
· valorizzazione
delle ore accertate sulla/e commessa/e di contratto ai Costi Orari secondo la
certificazione di riferimento;
· redazione nella
forma finale delle tabelle riepilogative per anno del costo del lavoro ed
aggregazione dei dati rilevati secondo le seguenti modalità:
-per centri di costo diretti o per
livelli contrattuali;
-per aggregazione dei centri di costo
diretti o dei livelli contrattuali.
4.2 PRELEVAMENTI
DA MAGAZZINO
Relativamente alla determinazione del costo sostenuto dal Contraente per i prelevamenti da magazzino il criterio generale e la procedura di rilevazione dei dati sono di seguito riportati:
4.2.1 Criterio
generale
La determinazione
dei costi sostenuti relativamente ai prelevamenti da magazzino imputati alla/e
commessa/e di progetto è effettuata sulla base della verifica di quelli
rendicontati dal Contraente attraverso l’analisi della documentazione di
supporto relativa ad un campione di prelevamenti di importo significativo,
individuato dal personale ASI addetto al controllo .
I materiali
prelevati e riconosciuti imputati alla/e commessa/e di progetto sono
valorizzati al costo standard eventualmente adeguato se tale adeguamento
risulta giustificato.
4.2.2 Procedura
di rilevazione dati
I dati vengono
raccolti e processati nel modo seguente:
· individuazione di
un campione relativo a prelevamenti di importo significativo.
· acquisizione
della documentazione di supporto relativa al campione (fatture, ordini, buoni
di carico e di prelievo);
· verifica della
completezza e della idoneità della documentazione;
· controllo della
valorizzazione dei materiali a costo standard e controllo dell’eventuale
adeguamento dello stesso.
· predisposizione
delle tabelle riepilogative per anno sulla base dei tabulati di contabilità di
magazzino relativi ai prelevamenti di competenza della/e commessa/e di
progetto.
4.3 FACILITIES
INTERNE
I costi per l’uso
di Facilities sono rappresentati, se riconosciuti a imputazione diretta sulla/e
commessa/e di progetto, dall’utilizzo dei seguenti impianti interni:
TIPO DESCRIZIONE
Oltre il tipo e
la descrizione degli impianti interni, il Contraente deve indicare la tipologia
delle attività per le quali sono stati utilizzati nonché l’unità di misura con
cui vanno espresse le quantità da valorizzare.
4.3.1 Criterio Generale
I costi per uso
di Facilities interne sono riconosciuti ad imputazione diretta se previsto dalle
certificazioni di riferimento di cui al par. 4.1.
I costi accertati
sulla/e commessa/e di progetto sono determinati dal prodotto tra le quantità
accertate, espresse in unità di misura di cui al para 4.3. e le tariffe di
riferimento di cui al para 4.1.
La rilevazione
dei dati avviene secondo le procedure previste all’interno dell’Azienda per
ciascuna delle Facilities utilizzate.
Prima
dell’inizio dell’attività di controllo il Contraente fornisce all’ASI la
descrizione di dette procedure e le modalità di imputazione alla/e commessa/e
di progetto ( o alle strutture );
4.3.2 Procedura
di rilevazione dati
· acquisizione
della documentazione di supporto ( corrispondenza interna con la quale i
responsabili delle Facilities utilizzate comunicano ai responsabili delle
strutture ( o commesse ) interessate il rendiconto, per tipo di impianto, per
commessa, per mese, delle quantità loro imputate.
· verifica della
completezza e della idoneità della documentazione;
· controllo della
valorizzazione delle quantità addebitate alla/e commessa/e di progetto;
· predisposizione
delle tabelle mensili riepilogative per tipo di Facility;
·
redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative annuali del
costo delle missioni.
4.4. VIAGGI
E MISSIONI
Relativamente
alla determinazione dei costi sostenuti dal Contraente per viaggi e missioni il
criterio generale e la procedura di rilevazione dei dati sono di seguito
riportati:
4.4.1 Criterio
generale
I costi per
viaggi e missioni sono costituiti dal totale delle spese sostenute a tale
titolo dal personale impiegato in quanto riconosciute ammissibili e imputabili
alla/e commessa/e di progetto.
Le spese sono ammissibili in quanto necessarie allo svolgimento delle attività e in linea con la economicità della gestione del progetto.
L’imputazione
totale o parziale alla/e commessa/e di progetto delle spese dipende dal tipo e
dalla quantità delle attività ad essa/e dedicata/e durante la missione.
Eventuali
indennità al personale per missione sono riconosciute se previste dal contratto
di lavoro e non rientrano nel calcolo dei Costi Orari di riferimento.
Alle spese
accertate non si applica il ricarico dell’utile.
4.4.2 Procedura
di rilevazione dati
I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:
· acquisizione
delle note spese in originale;
· Rilevazione
completa dei dati risultanti dalle note spese relative alle missioni;
· Raccolta dei dati
risultanti dagli estratti conto, in originale, emessi da società per la
fornitura di servizi ( ad es: biglietti
aereo, treno, pernottamento, autonoleggio, affitto residence, ecc ).
· verifica della
completezza e della idoneità della documentazione;
· analisi,
unitamente al personale amministrativo delle Società, delle eventuali
problematiche relative alla raccolta dati derivanti dalla documentazione di cui
ai due punti precedenti.
· redazione nella
forma finale delle tabelle riepilogative annuali del costo delle missioni.
4.5 COSTI
ESTERNI
Con riferimento
al para 4 i costi esterni sono così ripartiti:
Ø Altri Costi (
Other Costs )
Ø Costi di
Sottocontraenti
Per ciascuna di
queste due ripartizioni si applicano i criteri e le procedure di seguito
riportate.
4.5.1 Altri
Costi ( Other Costs )
Con le
precisazioni di seguito esplicitate, per “other costs” si intendono i costi
esterni, imputati nella contabilità industriale aziendale alla/e commessa/e di
progetto, che sono giustificati dalle relative fatture di acquisto.
Non rientrano in
questa ripartizione i costi dei sottocontraenti, dei prelevamenti di magazzino
e delle missioni in quanto imputati separatamente.
4.5.1.1 Criterio
generale
Gli “other costs”
sono accertati se oltre all’esito positivo del controllo documentale, sono
riconosciuti ammissibili in quanto necessari allo svolgimento delle attività. e
in linea con la economicità della gestione del progetto.
Il controllo
documentale si effettua riscontrando i costi imputati in contabilità
industriale nella documentazione di contabilità generale con la procedura in
vigore presso l’Azienda.
Prima
dell’inizio dell’attività di controllo il Contraente fornisce all’ASI la
descrizione di detta procedura e le modalità di imputazione alla/e commessa/e
di progetto ( o alle strutture ).
Il
controvalore in Lire italiane degli acquisti in valuta estera è quello
stabilito dalla banca o istituto di credito alla data del pagamento o, in
assenza di tale dato, dalla quotazione della Banca d’Italia al mese di
pagamento.
Agli “other
costs” accertati, aggregati nelle voci di costo di cui allo standard ESA PSSA2,
sono applicati i ricarichi stabiliti dalle certificazioni di cui al precedente
para 4.1.
4.5.1.2
Procedure di
rilevazione dati
I dati vengono
raccolti e processati nel modo seguente:
· raccolta da parte
del Contraente dei dati riguardanti i costi esterni di competenza della/e
commessa/e di progetto risultanti dai tabulati di contabilità industriale ;
· predisposizione
delle tabelle riepilogative per anno dei costi di cui al punto precedente.
L’anno di competenza è quello risultante dalla data di contabilizzazione della
fattura;
· acquisizione
della documentazione ( fatture; ordini di acquisto, ecc..) relativamente ai
costi esterni risultanti dai tabulati di contabilità industriale;
· classificazione
di ciascun costo secondo lo standard ESA PSSA2;
· esclusione dei
costi dei sottocontraenti ( compresi eventuali prelevamenti da magazzino ad
essi riferiti ), dei prelevamenti di magazzino e delle missioni essendo questi
riportati nelle specifiche ricostruzioni;
· evidenziazione
dei costi imputati e non documentati o documentati parzialmente per i quali
necessitano di ulteriori approfondimenti;
· acquisizione ed
esame di eventuale documentazione aggiuntiva ;
· verifica
dell’esistenza, corrispondenza ed idoneità della documentazione giustificativa
di contabilità generale rispetto ai dati già inseriti nelle tabelle riepilogative
sulla base della procedura interna;
· verifica delle
problematiche emerse dall’esame della documentazione visionata quali ad esempio
costi non giustificati, mancanza del riferimento al codice di commessa,
mancanza dell’ordine d’acquisto, ..ecc.
· Accertamento
delle differenze tra importi rendicontati nei tabulati di contabilità
industriale ed importi verificati, in considerazione delle seguenti
indicazioni:
Ø richiesta di
ulteriori analisi delle sole problematiche relative ai costi di importo superiore
ad un valore da stabilire dalle parti di comune accordo;
Ø analisi a
campione delle problematiche relative ai costi di importo inferiore al valore
di cui al punto precedente;
Ø non accettazione
degli addebiti posti in contabilità industriale per i quali si ha totale
mancanza di documentazione giustificativa anche per importi inferiori al limite
indicato nel punto precedente;
4.5.2 SOTTOCONTRAENTI
Sono costi di
sottocontraenti quelli derivanti al Contraente dalla stipula di contratti con
Aziende che, a norma del contratto ASI/Contraente, fanno parte del team
industriale.
Relativamente
alla determinazione dei costi sostenuti dal Contraente per i contratti
stipulati con le Società sottocontraenti il criterio generale e la procedura di
rilevazione dei dati è di seguito riportata.
4.5.2.1 Criterio generale
Si applica il
criterio descritto nel para 4.5.1.1. fermo restando che il costo accertato non
potrà complessivamente superare, per ciascun sottocontraente, l’importo totale
contrattuale stipulato. Inoltre al costo accertato non è applicato alcun
ricarico.
4.5.2.2 Procedura di rilevazione dati
Le attività
relative alla verifica dei costi addebitati dai sottocontraenti beneficiano
delle attività di controllo già effettuate sulla documentazione di supporto
relativa ai costi esterni comprensiva delle fatture emesse dai sottocontraenti.
Relativamente ai
prelevamenti di magazzino è prevista una attività di verifica che in parte si
differenzia da quella riportata nel
precedente punto.
I dati vengono
raccolti e processati nel modo seguente:
· definizione
dell’importo contrattuale totale per ciascun sottocontraente sulla base dei
contratti e di eventuali atti aggiuntivi stipulati dal Contraente;
· raccolta,
nell’ambito delle attività relative ai costi esterni, dei dati riguardanti i
costi esterni di competenza dei sottocontraenti impegnati sulla/e commessa/e di
contratto risultanti dai tabulati di contabilità industriale.
· predisposizione
delle tabelle riepilogative per sottocontraente e per anno dei costi sostenuti
e dei dati principali risultanti dai singoli contratti (es.: oggetto del
contratto, prezzo, ...)
· acquisizione,
nell’ambito delle attività relative ai costi esterni, delle fatture e degli
ordini relativi ai sottocontraenti e verifica della corrispondenza di tale
documentazione con i dati già inseriti negli appositi schemi;
· richiesta ed
acquisizione della documentazione eventualmente mancante;
· verifica di
eventuali problematiche a seguito dell’esame della documentazione visionata;
· Redazione delle tabelle
riepilogative per sottocontraente e per anno dei costi accertati.
4.6 CONCLUSIONI
A conclusione
delle attività di cui ai paragrafi precedenti i risultati sono riepilogati
nelle tabelle standard ESA PSSA2.
APPENDICE F
COGNIZIONE E BREVETTI
ALLEGATO " A "
COGNIZIONI
E BREVETTI
Sezione
"A"
COGNIZIONI
A.1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo A.5 del presente allegato
l'ASI ha il diritto esclusivo di utilizzare, per le proprie necessita' e fini
istituzionali, le cognizioni contenute nelle relazioni di cui agli allegati
"B" e "C" del contratto e, nella misura in cui siano state
ottenute nel corso dell'esecuzione del programma definito nell'Allegato
"B" al contratto, le cognizioni:
a) acquisite dal personale ASI;
b) contenute nei documenti necessari alla
descrizione dello stato di avanzamento dei lavori;
c) acquisite in occasione del controllo lavori di
cui all'art......del contratto.
A.2) L'ASI ha il diritto di pubblicare le cognizioni di cui al
paragrafo A.1.
La
facoltà di pubblicare e' riconosciuta anche al Contraente previo accordo con
l'ASI.
All'atto
di ciascuna pubblicazione di cognizioni e di relazioni, l'ASI cita i nomi o la ragione
sociale del Contraente sempre che quest'ultimo non vi si opponga.
A.3) Nell'ambito di accordi riguardanti lo scambio di cognizioni,
conclusi dall'ASI con istituzioni italiane o straniere, l'ASI può trasmettere a
queste ultime le cognizioni di cui al paragrafo A.1 salvo motivata richiesta in
senso contrario da parte del Contraente.
A.4) Le limitazioni di cui all’Art. .... del contratto vengono meno
decorsi due anni dalla scadenza del contratto.
A.5) Se il Contraente trasmette all'ASI una cognizione brevettabile,
l'ASI ed il Contraente si astengono da qualsiasi atto che possa nuocere alla
brevettabilità dell'invenzione sino al momento del deposito della prima domanda
di brevetto.
Sezione " B "
BREVETTI
B.1) Le invenzioni effettuate e concepite nel corso dell'esecuzione del
programma definito nell'Allegato "B" al contratto, appartengono al
Contraente soltanto nel caso che il Contraente possa dimostrare di essere
pervenuto alle suddette invenzioni sulla scorta di precedenti invenzioni il cui
brevetto era già di sua esclusiva proprietà oppure era stato ottenuto in
licenza prima della stipulazione di questo contratto e che comunque siano state
necessariamente ed indispensabilmente
impiegate nello svolgimento di quella parte della ricerca, oggetto del
contratto, che ha portato alla nuova invenzione.
Ricorrendo
tale ipotesi, il Contraente ha diritto di richiedere e di ottenere a suo nome i
brevetti necessari a proteggere le invenzioni dopo aver inoltrato all'ASI la
relazione di cui al paragrafo B.6 e dopo che l'ASI avrà dato il proprio
preventivo benestare per iscritto. Non vengono considerati a questo scopo i
brevetti su apparecchiature commerciali eventualmente modificate in maniera
irrilevante (Brevetto completivo).
Il
Contraente dopo aver inoltrato all'ASI la relazione di cui al paragrafo B.6
sull'invenzione brevettabile ed avendo ottenuto dall'ASI un benestare
preventivo per iscritto, provvederà, a propria cura, nome e spese, a richiedere
ed ottenere i brevetti in Italia ed eventualmente anche all'estero, entro il
termine di priorità del brevetto, fermo restando il diritto degli inventori ad
essere indicati quali autori dell'invenzione.
B.2) In tutti gli altri casi, le eventuali invenzioni effettuate o
concepite nel corso dell'esecuzione del programma definito nell'Allegato B al
contratto, appartengono in proprietà all'ASI.
B.3) Se in uno o più Paesi il Contraente, a mezzo lettera indirizzata
all'ASI, ovvero tacitamente alle condizioni appresso contemplate sub a) e b)
rinunzia a chiedere i brevetti di cui al paragrafo B.1 l'ASI può chiedere i
brevetti a condizione di informarne il Contraente
a) Si presume che il Contraente abbia rinunciato a
prendere un qualsiasi brevetto:
‑ quando allo spirare del termine di sei mesi
dalla data di inoltro all'ASI della prima relazione sull'invenzione
brevettabile non abbia depositato una prima domanda di brevetto o notificato
all'ASI la sua intenzione di depositarla;
‑ ovvero quando non abbia proceduto all'effettivo
deposito di una prima domanda di brevetto entro il termine di tre mesi dalla
data della notifica di cui al comma precedente.
Trascorso
l'uno o l'altro di detti termini, il diritto di depositare domanda di brevetto
in tutti i Paesi del mondo, viene trasferito di pieno diritto all'ASI.
b) Si
presume che il Contraente abbia rinunciato a depositare domande analoghe di
brevetto in tutti i Paesi del mondo eccettuato il paese di primo deposito:
‑ quando, allo spirare del termine di tre mesi
dalla data di deposito da lui effettuato dalla prima domanda di brevetto, non
abbia depositato domande del genere o notificato all'ASI la sua intenzione
di depositarle;
‑ ovvero quando non abbia proceduto all'effettivo
deposito di dette domande entro il termine di tre mesi dalla data della
notifica di cui al comma precedente.
Se in uno o più Paesi l'ASI, a mezzo
lettera indirizzata alla controparte, rinuncia a chiedere i brevetti di cui al
paragrafo B.2 il Contraente può chiedere ed ottenere i detti brevetti a propria
cura, nome e spese.
B.4) Il Contraente ha il diritto di cedere, in uno
o più Paesi, la domanda di brevetto o i brevetti di cui al paragrafo B.1 a
condizione di informarne preventivamente l'ASI e sempre che il cessionario sia
disposto ad assumere nei confronti dell'ASI gli obblighi che incombono al
Contraente in base al presente allegato.
Se il Contraente decide di abbandonare,
in uno o più Paesi, la domanda di brevetto o i brevetti di cui al paragrafo
B.1, deve informarne preventivamente l'ASI la quale può disporre che tali
domande di brevetto o brevetti vengano ceduti all'ASI.
B.5) Se una delle parti rinuncia a mantenere in
vigore un brevetto in uno o più Paesi, deve informarne preventivamente per
iscritto la controparte, la quale potrà subentrare all'altra assumendo di
conseguenza ogni diritto sul brevetto.
B.6) Il Contraente trasmette immediatamente
all'ASI una relazione in sei esemplari sulle caratteristiche delle invenzioni
di cui al paragrafo B.1 non appena dette invenzioni sono state messe a punto.
B.7) Le descrizioni e i disegni riguardanti
l'invenzione da allegare alla domanda di brevetto sono stabiliti di comune
accordo tra l'ASI ed il Contraente; i nomi degli inventori debbono essere
citati nella domanda di brevetto.
B.8) Sulla domanda di brevetto e sui brevetti di
cui al paragrafo B.1 l'ASI usufruisce di pieno diritto, per le necessita'
proprie, di una licenza di sfruttamento gratuita, non esclusiva ma
irrevocabile. Tale licenza si estende ai lavori, ordinazioni e ricerche
effettuati da terzi e per conto e nell'esclusivo interesse dell'ASI; quando si
tratta di lavori o di ordinazioni che il Contraente si offra di eseguire, a
parità di condizioni, viene a lui accordata la preferenza.
Allo scopo della tutela dei diritti
dell'ASI, il Contraente dovrà fare nella domanda esplicita menzione di
riconoscimento del diritto di cui sopra, nonché del diritto dell'ASI per la
sublicenza di cui al successivo punto B.9.
B.9) Sulla domanda di brevetto o sui brevetti di
cui al paragrafo B.1, l'ASI ha il diritto di concedere sublicenze non
trasferibili, per consentire lo sfruttamento dei risultati di una ricerca
condotta dall'ASI o da un terzo nel quadro di un programma dell'ASI nella
misura in cui la sublicenza risulti necessaria per lo sfruttamento dei
risultati di tale ricerca.
Se i risultati sono tutelati da brevetti,
la concessione della sublicenza e' subordinata, qualora il Contraente lo
richieda, alla condizione che essi ottengano una licenza o una sublicenza su
tali brevetti.
Se quest'ultima condizione non viene
soddisfatta, l'ASI può concedere sublicenze soltanto applicando la seguente
procedura:
1) entro
il termine di tre mesi dalla data della domanda di sublicenza, l'ASI si adopera
affinché in base a trattativa privata intervenga un accordo tra il richiedente
la sublicenza ed il Contraente per la concessione di una licenza;
2) se
detto tentativo fallisce, l'ASI prima di concedere o rifiutare la sublicenza,
esamina:
‑ se la capacita' tecnica e commerciale del
richiedente la sublicenza gli consenta di sfruttare effettivamente le invenzioni
di cui si tratta;
‑ se il richiedente la sublicenza non abbia già
iniziato, senza alcun diritto ed in mala fede, lo sfruttamento del brevetto.
Se le condizioni precisate non sono
soddisfatte, l'ASI notifica al richiedente la sublicenza la sua intenzione di
rifiutargli la concessione della medesima.
L'ASI informa inoltre il Contraente della
sua intenzione precisandogliene i motivi. Il richiedente la sublicenza può
formulare le sue osservazioni e richiedere una procedura di conciliazione entro
il termine di tre mesi dalla data di notifica.
Se le condizioni precisate sono
soddisfatte, l'ASI notifica al Contraente, precisandogliene i motivi, la sua
intenzione a concedere la sublicenza e le relative condizioni. Il Contraente
può formulare le sue osservazioni o richiedere una procedura di conciliazione
entro il termine di tre mesi dalla data della notifica.
Allo spirare di ciascuno dei termini di
tre mesi di cui ai due commi precedenti, o eventualmente quando la procedura di
conciliazione e' esaurita, l'ASI decide:
‑ di
rifiutare la concessione della sublicenza, nel qual caso esso notifica la sua
decisione al richiedente la sublicenza precisandogliene i motivi. L'ASI informa
anche il Contraente della sua decisione, precisandogliene i motivi;
‑ ovvero
di concedere la sublicenza, nel qual caso ne stabilisce le condizioni e
notifica al Contraente la sua decisione precisandogliene i motivi.
Se l'ASI si propone di concedere una
sublicenza nei casi sopra contemplati ne stabilisce le condizioni finanziarie dopo
averne discusso con il Contraente e il richiedente; qualora tali condizioni
vengano contestate da una delle parti, l'interessato può richiedere una
procedura di riconciliazione. La procedura di conciliazione sul principio della
sublicenza e sulle condizioni della medesima sono, se del caso, riunite.
B.10) Sulle domande di brevetto e sui brevetti
depositati da una delle parti in applicazione del paragrafo B.3 o ceduti ad una
di esse, in applicazione dei paragrafi B.4 e B.5, la controparte usufruisce di
una licenza di sfruttamento gratuita, non esclusiva ma irrevocabile, con il
diritto di concedere sublicenze.
B.11) Le spese per il deposito, la concessione, il
mantenimento in vigore e la tutela dei brevetti sono a carico del Contraente se
presi in applicazione del paragrafo B.1, mentre sono a carico dell'ASI se presi
in applicazione del paragrafo B.2.
Tuttavia, se una delle parti ha
esercitato a nome proprio i diritti ad essa conferiti dai paragrafi B.3, B.4 e
B.5 dovrà:
‑ sostenere
le spese per il deposito, la concessione, il mantenimento in vigore e la tutela
dei brevetti, dovute successivamente al trasferimento del loro diritto di
depositare domande di brevetto o dei loro diritti sulle domande di brevetto o
sul brevetto;
‑ rimborsare
all'altra parte le spese proporzionali per il deposito e per la concessione dei
brevetti ceduti.
B.12) I canoni di licenza o di sublicenze sulle
domande di brevetto o sui brevetti di cui alla presente sezione appartengono
all'ASI o al Contraente a seconda della proprietà dei brevetti.
B.13) Per tutta la durata del presente contratto,
l'ASI ed il Contraente si informano reciprocamente per iscritto sull'ambito
della materia oggetto della ricerca definita nell'allegato "B" al
presente contratto:
‑ di
qualsiasi deposito, da essi effettuato, di brevetti diversi da quelli
contemplati nella presente sezione;
‑ di
qualsiasi licenza o sublicenza concessa da una delle parti;
‑ di
qualsiasi brevetto appartenente ad un terzo, sul quale ottenessero una licenza
o una sublicenza;
‑ dell'assistenza
di qualsiasi brevetto appartenente ad un terzo di cui venissero a conoscenza
qualora tali brevetti possano ostacolare lo sfruttamento delle cognizioni
contemplate nella sezione "A" o dei brevetti contemplati nella
presente sezione.
Sezione
" C "
DISPOSIZIONI GENERALI
C.1) Le norme del presente allegato ‑
Sezione B ‑ si applicano sino allo spirare dei diritti connessi ai
brevetti ai quali esse si riferiscono.
Esse si applicano anche alle invenzioni
in corso di realizzazione al momento della risoluzione e o della scadenza del
contratto.
C.2) Si considera come invenzione brevettabile, di
cui ai paragrafi B.1 e B.2 del presente allegato, qualsiasi invenzione avente
attinenza con il campo delle ricerche definito nell'allegato B fatta dai
ricercatori preposti alla ricerca durante il periodo della ricerca stessa o in
un periodo di tempo immediatamente successivo con un minimo di due mesi ed un
massimo di sei mesi.
PER IL CONTRAENTE PER L'ASI
Roma,