CAPITOLATO GENERALE PER I CONTRATTI INDUSTRIALI E DI SERVIZI STIPULATI DALL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

 

 

SCOPO E CONTENUTO

 

CAPO I - Disposizioni Generali

 

A. Quadro normativo di riferimento

B.  Contenuti del contratto

C. Contenuti dell’Allegato Tecnico e di Gestione

 

CAPO II - Capitolato

 

A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici

 

ART. 1 Natura delle premesse

ART. 2 Oggetto del contratto

ART. 3 Durata del contratto

ART. 4 Piano dei lavori

ART. 5 Prezzo

ART. 6 Termini economici: Piano e modalità di pagamento, autorizzazioni a fatturare, ritenute, fatturazione, persona autorizzata a riscuotere e quietanzare

ART. 7 Penalità

ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora

ART. 9 Oneri fiscali

ART.10 Fidejussioni

 

B.  Responsabilità

 

ART.11 Responsabilità del Contraente

ART.12 Subcontraenti, consulenti e fornitori

ART.13 Documentazione

 

C. Organizzazione e controllo delle attività

 

ART.14 Organizzazione dell’ASI

ART.15 Organizzazione del Contraente

ART.16 Commissione di Collaudo

ART.17 Modifiche

ART.18 Accettazione, Consegna finale e Proprietà

ART.19 Garanzia

ART.20 Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali

ART.21 Beni posti dall’ASI a disposizione del Contraente

ART.22 Materiali di provenienza estera

ART.23 Forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Riproduzione          di prototipi

ART.24 Forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Modifiche

ART.25 Accettazione forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Decurtazione del prezzo contrattuale

ART.26 Permessi e autorizzazioni

ART.27 Trasporti e assicurazioni

ART.28 Comunicazioni e corrispondenza

ART.29 Sospensione dei lavori

ART.30 Recesso unilaterale dell’ASI

ART.31 Risoluzione del contratto

ART.32 Causa di forza maggiore

ART.33 Cognizioni, Brevetti, Diritti di riproduzione, Utilizzazioni future

ART.34 Regime di segretezza

ART.35 Assicurazioni sociali

ART.36 Arbitrato

ART.37 Normativa

 

D. Contratti di servizi

 

 

E. Eventuali deroghe pattuite nel contratto a fronte del presente Capitolato

 

APPENDICE A

 

DOCUMENTAZIONE

Valutazione della documentazione tecnica

Presentazione della documentazione

Rapporti di avanzamento

Lingua

 

APPENDICE B

 

CONTROLLO DEI LAVORI

Riunioni Contrattuali ASI-Contraente

Riunioni di lavoro

Sorveglianze ed ispezioni dell’ASI

Verbali

 

APPENDICE C

 

1.   Diagramma di flusso per l’approvazione delle proposte di modifica

2.   Project Directive

3.   Engineering Change Proposal

4.   Change Processing Organizational Responsibilities

5.   Risultanze del CRB

 

APPENDICE D

 

MODIFICHE

 

APPENDICE E

 

METODOLOGIA DI CONTROLLO DEI COSTI

 

APPENDICE F

 

COGNIZIONI E BREVETTI

 

 


 

 

SCOPO E CONTENUTO

 

Il presente documento contiene le norme generali applicabili a tutti i contratti dell’ASI relativi alle attività spaziali industriali (facendo riferimento alla natura giuridica del Contraente), alle opere, lavori, impianti ed ai servizi, nonché l’articolato standard del testo contrattuale in vigore presso l’ASI, dell’allegato tecnico e di gestione, dell’allegato cognizioni e brevetti.

 

Le metodologie di controllo dei costi sono esplicitate in Appendice E. al presente Capitolato.

 

 


 

 

 

 

 

CAPO I

 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

A. Quadro normativo di riferimento

 

 

Le forniture, le manutenzioni, i lavori, i servizi riguardanti l’Agenzia Spaziale Italiana devono eseguirsi sotto l’osservanza, nell’ordine, di:

a)   leggi nazionali e comunitarie ed i regolamenti vigenti

b)  regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Agenzia Spaziale Italiana

c)   manuale dei contratti dell’ASI

d)  condizioni fissate nel presente capitolato, che forma parte integrante dei contratti

e)   condizioni speciali stabilite nei singoli contratti

f)    disposizioni contenute negli allegati tecnico e di gestione, cognizioni e brevetti, amministrativo ai singoli contratti

g)   regolamento concernente i collaudi dell’ASI - Quadro Giuridico di Riferimento

h)   offerta

i)     norme della European Cooperation for Space standardization ECSS

j)    documentazione tecnica applicabile; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti

k)  tutti i documenti generati dall’ASI ed accettati dal contraente; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti

l)     tutti i documenti generati dal contraente ed approvati dall’ASI; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti

 

L’ASI è tenuta inoltre all’applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 18/4/1994 , n. 573 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria, nonché all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 11/2/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni (legge quadro in materia dei lavori pubblici, per le attività di costruzione,demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere ed impianti).

 

Qualora nei singoli contratti, in relazione alla specificità delle attività, debbano essere inseriti patti difformi da quelli contenuti nel presente Capitolato, tali eventuali deroghe pattuite debbono essere esplicitamente menzionate nel contratto e al punto E del presente Capitolato, debitamente motivate e sottoscritte.

 

B. Contenuti del contratto

 

Il contratto deve contenere, tra quanto altro giudicato necessario, quanto segue:

 

a)   le Parti

b)  le premesse

c)   l’oggetto

d)  la struttura industriale

e)   la durata delle attività contrattuali e la eventuale suddivisione in periodi

f)    gli eventi del piano dei lavori con identificazione separata di quelli chiave

g)   il prezzo e la sua tipologia

h)   l’imponibilità o meno ai fini IVA

i)     il piano e le modalità di pagamento

j)    la persona autorizzata a riscuotere e quietanzare da parte del Contraente

k)  gli indirizzi per la corrispondenza

l)     l’accettazione delle presenti norme generali e l’evidenziazione delle eventuali deroghe  pattuite

m) Allegato Tecnico e di Gestione

 

Sono evidenziati in corsivo gli articoli che dovranno essere specifica in ogni singolo contratto.

 

C. Contenuti dell’Allegato Tecnico e di Gestione

 

L’Allegato Tecnico e di Gestione deve contenere, tra l’altro, quanto segue:

 

a)   composizione qualitativa e quantitativa della fornitura

b)  la documentazione tecnica applicabile e di riferimento

c)   criteri di successo

d)  requisiti tecnici, e modalità di progetto e di interfaccia

a)   configurazioni

a)   filosofia di sviluppo

a)   filosofia di modelli

a)   requisiti per assiematura, integrazione e verifica

a)   requisiti operativi

a)   garanzia del prodotto e gestione dati

a)    attività e responsabilità del Contraente

a)   adempimenti dell’ASI

a)   pianificazione attività

a)   requisiti per attività future

a)   documentazione contrattuale

a)   dettagli sul controllo dei lavori

a)   responsabilità ed organizzazione di dettaglio del Contraente

a)   organizzazione di dettaglio dell’ASI

e)   i documenti che debbono essere prodotti dal Contraente, con l’indicazione della riunione di programma alla quale i documenti stessi debbono essere presentati

f)    la struttura ed il piano dei lavori; l’organizzazione industriale

g)   le modalità tecniche di esecuzione ed il livello di qualità

h)   le responsabilità, le interfacce e le modalità specifiche di controllo dei lavori

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

CAPO II

 

C A P I T O L A T O

 

 

A. NATURA DELLE PREMESSE, OGGETTO, TERMINI TEMPORALI ED ECONOMICI

 

 

ARTICOLO 1

 

 

NATURA DELLE PREMESSE

 

1.1  Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Le premesse definiscono il contesto di riferimento nel quale le Parti assumono le reciproche obbligazioni contrattuali e costituiscono parte integrante del Contratto. Nelle premesse sono riportate le fasi istruttorie seguite e sono motivate le eventuali eccezioni all’iter normalmente adottato dall’Ente.

 

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.

Le premesse al contratto dovranno contenere, al minimo e,  ove applicabile, il riferimento a:

 

nPiano Spaziale Nazionale

nAccordi internazionali, memorandum of understandings, etc.

nMotivazioni inerenti l’interesse dell’ASI all’attività da svolgere

nRichiesta di offerta

nOfferta del contraente

nRisultati delle valutazioni di congruità

 

 


 

ARTICOLO 2

 

 

OGGETTO DEL CONTRATTO

 

2.1  L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate, lo svolgimento delle attività descritte nel contratto, di cui al precedente punto B. Capo I.

 

             

2.2   Le Parti si atterranno, nell'ordine, al presente contratto, alle presenti norme per i contratti dell’ASI relative alle attività spaziali industriali, agli allegati al contratto, alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata e a quanto indicato al precedente punto D. Capo I.

 

2.1   L’oggetto e le condizioni per la realizzazione delle attività sono definite nel testo contrattuale.

2.2       L'ASI si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al riorientamento delle attività, previo accordo con il Contraente. delle attività descritte nell'allegato B (Allegato Tecnico e di Gestione).

 


 

ARTICOLO 3

 

 

 DURATA DEL CONTRATTO

 

3.1             Il presente contratto entra in vigore con la sottoscrizione di esso da parte dell’ASI, a seguito della sottoscrizione da parte del Contraente. Le attività avranno inizio con la riunione iniziale ed avranno termine entro la data indicata nel contratto.

 

Il contratto  riporta la eventuale ripartizione temporale in periodi delle attività e l’indicazione del periodo autorizzato dall’ASI.

3.1 Il termine di cui al precedente articolo 3.1. potrà essere prorogato di comune accordo fra le Parti. Qualora tale proroga comporti oneri aggiuntivi per l’ASI, essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo fra le Pari.

Per i contratti suddivisi in periodi:

3.1.               Il presente contratto entra in vigore con la  sottoscrizione di esso da parte dell’ASI, a seguito della sottoscrizione da parte del Contraente. Le attività oggetto del contratto stesso avranno inizio con la riunione iniziale ed avranno termine entro la data indicata nel contratto, di cui al precedente punto B-Capo I (riunione finale). Le attività oggetto del presente contratto  avranno inizio con la riunione iniziale ed avranno termine entro la data indicata nel contratto, di cui al precedente punto B. Capo I, con la  ripartizione temporale in periodi  ivi indicat              

3.2             Con il presente atto l'ASI autorizza le attività relative al primo periodoL'ASI, tenuto conto delle necessarie disponibilità finanziarie dell'Ente destinate al Programma e delle valutazioni positiveed alla positiva valutazione delle attività svolte, al monitoraggio nel tempo della validità tecnica ed alla prospettiva della commercializzazione del programa - valutare  formulate dai propri responsabili di Programma e contrattuale  e/o della Commissione di Collaudo secondo quanto specificato nel contratto, potrà commissionare i periodi contrattuali successivi, tramite apposita comunicazione al Contraente, alla scadenza del periodo autorizzatoed alla positiva valutazione delle attività svolte, al monitoraggio nel tempo della validità tecnica ed alla prospettiva della commercializzazione del programa - valutare.

 

3.3       Il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad eseguire le attivita' relative ai periodi successivi.

            Nel caso in cui, per le ragioni di cui al precedente art. 3.2,3.2 non venga autorizzata la prosecuzione delle attività, il contratto, a seguito di apposita comunicazione da parte del Presidente dell'ASI, avrà termine, ed il Contraente non avra' alcunchè a pretendere.

 

3.4             In caso di mancata autorizzazione delle fasi successive, il contraente avrà diritto, previo accertamento della Commissione di collaudo, alla liquidazione delle rate  relative al periodo autorizzato, maturate e liquidabili, e non avrà null’altro a pretendere nei confronti dell’ASI.

            Pertanto nel caso l’ASI non autorizzi l’esecuzione delle attività dei periodi successivi al primo, il Contraente ed i suoi sottocontraenti interromperanno i lavori al termine del periodo autorizzato. Tale termine, nella suddetta evenienza, costituirà la data di conclusione delle attività e degli obblighi contrattuali.

In tale caso non sarà applicato quanto disposto al successivo articolo Recesso unilaterale dell’ASI.

            L’ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica, i materiali e le prestazioni relativi alla parte di programma commissionato e realizzato.

 

3.5       L’ASI comunicherà al Contraente i risultati dell’accertamento della Commissione di collaudo entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione del collaudo da parte dell’ASI, secondo quanto previsto all’art. 6.3.

 

 

 

 

3.5  Il termine di ciascun periodo contrattuale di cui al punto 3.1 potra' essere prorogato di comune accordo fra le Parti.

  Qualora tale proroga comporti oneri aggiuntivi per l'ASI, essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo fra le Parti.

 

3.6       Il termine delle attività o il termine di ciascun periodo contrattuale, potrà essere prorogato di comune accordo fra le Parti. Qualora tale proroga comporti oneri aggiuntivi per l’ASI, essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo.

 


 

ARTICOLO 4

 

 

PIANO DEI LAVORI

 

4.1             Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza al Piano dei Lavori, contenuto nell'Allegato Tecnico e di Gestione, e si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Program Manager dell’ASI.

 

4.2             Il Piano dei lavori è articolato sulla base della successione temporale degli eventi chiave previsti dal contratto.

 

4.3             Gli eventi chiave identificano particolari eventi del piano dei lavori,  di cui al precedente punto B. Capo I.che possono anche corrispondere ad impegni assunti dall’ASI verso terzi partecipanti, o comunque coinvolti nel programma.

            Gli eventi si considerano completati quando i relativi requisiti e obiettivi, stabiliti nell’Allegato 18.43tecnico e di Gestione, sono stati,  a giudizio dell’ASI, rispettati e raggiunti.

 

 

4.4       Il contratto identifica eventuali impegni a carico dell'ASI, necessari al fine di consentire il raggiungimento dell’oggetto contrattuale nel rispetto della pianificazione stabilita.

 

 

 


 

ARTICOLO 5

 

 

PREZZO

              

 

 

5.1       Il prezzo complessivo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione delle attività contrattuali è quello indicato nel contratto stessodi cui al precedente punto B. Capo I, unitamente alle eventuali ripartizioni del prezzo e alla sua tipologia.

           

            Il suddetto prezzo è omnicomprensivo di quanto necessario al raggiungimento dell’oggetto contrattuale.

 

            Il prezzo contrattuale e la sua composizione si intendono accettati dal Contraente, a suo rischio, e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che il Contraente non abbia tenuto presente.

 

            Il Contraente non può pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo per errori nell’interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi o nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi durante l’esecuzione del contratto nei prezzi commerciali, negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità o circostanza.

 

5.2       A garanzia dell’esecuzione del contratto il Contraente deve prestare deposito cauzionale dal 5%  al 10% dell’importo contrattuale (più IVA se dovuta), secondo la tipologia della fornitura.

 

            A garanzia dell’esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il contraente può prestare una fidejussione dal 5% al 10% dell’importo contrattuale (più IVA se dovuta), previo assenso dell’ASI.

           

            Il contratto fisserà la percentuale applicabile.

 

            Nel caso di esonero dal deposito cauzionale, il Contraente concede un miglioramento del prezzo pari al 5% dell’importo contrattuale.

 

5.3       La metodologia per il controllo dei costi è riportata in Allegato E.

 

 

5.2  Tale prezzo sarà corrisposto dall'ASI al Contraente secondo il piano e le modalità di cui all'art. 6.

 

 

 


 

ARTICOLO 6

TERMINI ECONOMICI:

PIANO E MODALITA' DI PAGAMENTO, AUTORIZZAZIONI A FATTURARE, RITENUTE, FATTURAZIONE, PERSONA AUTORIZZATA A RISCUOTERE E QUIETANZARE

 

 

 

6.1       Il prezzo contrattuale verrà corrisposto secondo le modalità indicate nel contratto. di cui al precedente punto B.- Capo I.

Sulla base della normativa vigente non sono concesse anticipazioni. In caso di variazione della normativa, l’anticipo sarà trattato come eccezione e comporterà il rilascio di idonea fidejussione.

 

6.2             In occasione di ogni evento indicato nel Piano dei lavori, l’ASI effettuerà le proprie verifiche, sul raggiungimento degli eventi sopracitati e sulla corrispondenza in qualita', quantita' e tempi, delle attivita' svolte a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico e di Gestione al contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi del successivo art.17.

 

Tali verifiche saranno effettuate dai Responsabili di Programma e Contrattuale e dalla Commissione di Collaudo e/o dalla struttura dell’ASI, secondo le rispettive competenze, come specificate nel contratto.

 

 

6.3         Dell’esito delle suddette verifiche sarà data comunicazione da parte dei Responsabili ASI con raccomandata A.R. entro 10 giorni lavorativi dal completamento di ciascuno degli eventi sovrammenzionati o dalla data di approvazione del collaudo da parte dell’ASI.

 

L'invio delle fatture da parte del Contraente avverra' con lettera raccomandata A.R..

        In mancanza di comunicazione da parte dell'ASI, entro i termini sopra previsti, il Contraente potra' emettere fattura, fatto salvo il diritto dell'ASI, anche dopo la scadenza di detti termini, di rifiutare in tutto o in parte il pagamento, in caso di giudizio negativo sul completamento degli eventi.

 

I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative o dalla comunicazione di completamento dell’evento.

 

6.4.1       Sull'importo delle rate di avanzamento, sarà effettuata una trattenuta a garanzia pari al 5% dell'importo stesso. Gli importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento disposto in base all’esito dell’accertamento della Commissione di Collaudo.

            La suddetta trattenuta è cumulabile con quella eventualmente effettuata ai sensi del successivo articolo 6.5.

            Il Contraente, previa richiesta e autorizzazione da parte ASI, potrà sostituire tale trattenuta con idonea fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo, che dovrà recare in calce l’autentica di firma dell’Ente fidejubente.

 

6.4.2    Una quota del prezzo contrattuale, variante dal 5% al 10%, dovrà essere liberata alla scadenza del periodo di garanzia.    

 

6.5       L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento, effettuato da parte dei Responsabili di Programma e Contrattuale o della Commissione di Collaudo, del lavoro eseguito dal Contraente, a fronte di quanto previsto in Allegato Tecnico e di Gestione, in occasione del compimento  dei vari eventi indicati nel Piano dei Lavori, si riserva di effettuare trattenute corrispondenti al lavoro non effettuato o non conforme in qualita’ e quantità a quanto previsto nell’Allegato Tecnico e di Gestione e nella documentazione applicabile. Di tale decisione il Contraente sarà  informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente comma 6.3.

 

 

6.6       La fattura relativa all'importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell'ASI di positiva valutazione sul completamento della relativa attività e sarà liquidata secondo i tempi e le modalità sopra richiamati.

            Tale completamento dovrà avvenire in un numero di giorni lavorativi concordato tra le Parti; in caso di disaccordo, tale termine sarà fissato dall'ASI.

            Superato il periodo fissato, la trattenuta effettuata in occasione degli stati di avanzamento rimarrà in essere per la parte di lavoro non eseguita o non accettata e diverrà definitiva in caso di mancata esecuzione o non accettazione definitiva di tale lavoro in occasione dell’accettazione finale, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo Risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto dell’ASI di valutare l’influenza di tale parte sull’accettabilità complessiva dell’oggetto contrattuale.

            Di tale decisione il Contraente  sarà informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente punto 6.3.

            La trattenuta effettuata in occasione delle verifiche di collaudo, superato il termine fissato, diverrà definitiva per la parte di lavoro non eseguita o non accettata al superamento del termine stabilito per il completamento delle attività, fermo restando quanto stabilito all’articolo relativo alle penali.

 

6.7        Unitamente all'invio delle fatture relative agli stati di avanzamento, ed alla riunione finale, il Contraente, sulla base di analoga attestazione da parte dei propri sottocontraenti, per quanto di loro responsabilita', deve inviare all'ASI una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale del Contraente stesso, attestante il rispetto della struttura industriale indicata a contratto e della normativa relativa a sottocontraenti, consulenti e fornitori di cui all'articolo 12.

 

 

6.8       Le fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI in 1 (uno) originale e 5 (cinque) copie.

            La persona autorizzata a quietanzare per il Contraente e' indicata nel contratto.

            Il Contraente si obbliga a notificare, giustificandola con idonei documenti legali, qualunque variazione alle predette designazioni, esonerando, in pari tempo, l'ASI da qualsiasi responsabilità possa derivare, sia per le designazioni fatte con il presente atto, sia per le successive variazioni alle designazioni stesse, non notificate o non validamente  giustificate.

 


 

    

ARTICOLO 7

 

 

PENALITA'  

                              

7.1             Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per ognuno degli eventi chiave di cui all’art. 4.1, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento ai fini del successivo art. 31, sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall’ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo.

Nel caso che il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute dalla Commissione di Collaudo essenziali per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare la penalità sul prezzo complessivo contrattuale.

Le penali saranno applicate sugli ammontari di cui sopra, nella misura dello 0,02% per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05% per ogni giorno di ritardo dal sessantunesino giorno in poi.

 

Il contratto, sulla base della tipologia e complessità delle attività da svolgere, determina l’ammontare massimo della penale, compreso fra il 5 e il 10% dell’importo contrattuale, nonché l’applicazione di altri eventuali tipi di penali.

                  

 

7.2             L'applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dalla Commissione di collaudo sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dalla Commissione stessa.

 

7.3             L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.

 

 

7.2 In casi di particolare rilevanza il contratto potrà stabilire una percentuale massima superiore a quella stabilita al precedente art. 7.1, fino al 10% dell’importo contrattuale.

 

 

Incentivi????????

 

 


 

 

ARTICOLO 8

 

 

RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA

 

8.1       Il Contraente non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in relazione ai pagamenti di cui allo art. 6, in dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al paragrafo successivo.

 

 

8.2       Qualora il pagamento degli importi previsti dall'art. 6 non avvenga entro i tempi indicati nello stesso, spettano al Contraente interessi di mora nella misura del tasso legale dal 91° al  120° giorno successivi alla data  di ricezione delle fatture da parte dell'ASI. A partire dal  121° giorno gli interessi di mora sono da applicare nella misura accertata annualmente con decreto dei Ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici, emesso in esecuzione dell'art. 35 del Capitolato Generale  d'appalto approvato con il DPR 1063/62.

            Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dello art.1224, 2° comma, del Codice Civile.

 

 


 

 

ARTICOLO 9

 

 

ONERI FISCALI

 

9.1             Le spese di bollo, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del DPR 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del DPR 26/10/1972, n. 633.

Per i Contraenti la cui natura giuridica è pubblica, la registrazione sarà effettuata in caso d’uso.

 

9.2             Il contratto stabilirà l’imponibilità o meno ai fini IVA delle attività del contratto stesso.

 


 

ARTICOLO 10

 

FIDEJUSSIONI

 

Per i contratti suddivisi in fasi:

 

10.1         A garanzia dell’esecuzione del contratto il Contraente deve prestare deposito cauzionale dal 5% al 10% dell’importo contrattuale (più IVA se dovuta) secondo la tipologia  e complessità della fornitura.

 

10.2         L’ASI può consentire che, a garanzia dell’esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente presti una fidejussione di primario istituto bancario o assicurativo dal 5% al 10% (più IVA, se dovuta) dell’importo contrattuale di cui all’art. 5.1.

 

10.1          

10.3         A garanzia dell'esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente dovra' prestare una fidejussione di primario istituto bancario pari al 5%  (più IVA, se dovuta) Per i contratti suddivisi in fasi, la fidejussione è dovuta sulldell’importo contrattuale relativo alprimo periodo di esecuzione autorizzato. Successivamente all’autorizzazione dell’ASI all’esecuzione delle attività relative ai successivi periodi contrattuali, il Contraente dovrà incrementare l’importo di detta fidejussione delle ulteriori somme necessarie per costituire una garanzia dal 5% al 10% del prezzo contrattuale nonche’ estendere la fidejussione in corso per i periodi successivi .

 

Il Contraente ne potrà richiedere lo svincolo al termine del primo periodo contrattuale autorizzato, nel caso che l’ASI non autorizzi l’esecuzione delle attività relative ai periodi successivi.

Per le altre tipologie contrattuali, si applicano  i seguenti articoli 10.1 e 10A garanzia dell’esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il contraente dovrà prestare una fidejussione di primario istituto bancario pari al 5% (più IVA, se dovuta) dell’importo contrattuale di cui all’art. 5.1.

 

 

10.4     Per ottenere lo svincolo delle fidejussioni  il Contraente dovrà presentare all'ASI richiesta scritta di svincolo. Lo svincolo delle fidejussioni sarà disposto con comunicazione inviata all’Ente fidejubente e trasmessa per conoscenza al Contraente, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell'ASI, sempre che non esistano ragioni ostative allo svincolo stesso.

 

10.5     Le fidejussioni di cui sopra dovranno recare in calce l’autentica di firma dell’ente fidejubente.

 

10.6         Le fidejussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'esplicita rinuncia del fidejussore ad avvalersi della disposizione contenuta nel 1° comma dell'articolo 1957 del Codice Civile, nonchè l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile e dovranno rimanere in vigore fino al momento della comunicazione di svincolo da parte dell'ASI.

 

10.7         Il disposto degli artt. 10.4, 10.5 e 10.6 si applica anche alle fidejussioni di cui all’art. 6.4.1.

 

10.8         Il contratto fisserà la percentuale applicabile a quanto disciplinato agli artt. 10.1, 10.2, 10.3.


 

B. RESPONSABILITA’

 

 

ARTICOLO 11

 

 

RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

 

11.1   Il Contraente si impegna per tutta la durata del contratto a non condurre per   conto terzi attività aventi lo stesso oggetto del contratto, come specificato nell’Allegato Tecnico e di Gestione.

 

 

11.2     Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità, ed a qualsiasi titolo, che possa derivare nei confronti  dei terzi durante l'esecuzione del presente contratto.

 

 

11.3    Il Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonchè del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità del lavoro svolto dalle eventuali ditte sottocontraenti.

 

 

11.4     Il Contraente si dichiara completamente edotto di quanto risulta dai piani e dalle specifiche e si obbliga ad assumere la responsabilità della corretta riuscita della fornitura ed in particolare della bontà dei materiali e delle lavorazioni.

        L'avvenuta approvazione da parte dell'ASI di disegni, specifiche o di qualsiasi altro documento prodotto dal Contraente non potrà giustificare omissioni o l'esistenza di particolari costruttivi e di assiemaggio dimostratisi in seguito difettosi, incompleti o non conformi alle disposizioni  contrattuali.

 

 

11.5         Il Contraente non assume responsabilità per danni o lesioni subite dal personale dell'ASI o che agisce per conto dell'ASI, presso i propri impianti. L'ASI si impegna a fornire tutta la documentazione a tale scopo richiesta dal Contraente  e le relative assicurazioni.

 

11.6    Il Contraente si impegna ad osservare le disposizioni normative in materia di antimafia.

 

11.7     Il Contraente e' tenuto,  ad inserire per quanto di competenza le norme generali applicate dall’ASI ai sottocontraenti, consulenti e fornitori nei contratti con i propri sottocontraenti, consulenti e fornitori nonche' a trasferire nei suddetti contratti tutti i principi e le condizioni del contratto con l’ASI ed in particolare prezzo, pianificazione, modifiche, modalità di pagamento.

 

 

 

ARTICOLO 12

 

 

SUBCONTRAENTI, CONSULENTI E FORNITORI

 

12.1          GENERALITA’

 

 

12.1.1 Il Contraente si impegna a svolgere le attivita'  oggetto del contratto secondo l’organizzazione industriale prevista  nel contratto stesso, come specificata nell’Allegato Tecnico e di Gestione, di cui al precedente punto B. Capo I, e a non affidare a terzi non compresi in detta organizzazione industriale, l’esecuzione, anche parziale, delle attività contrattuali, salvo esplicita autorizzazione scritta dell’ASI, a norma del successivo comma 12.2.4

 

12.2         SUBCONTRAENTI

 

 

12.2.1 Il Contraente sara' l'unico responsabile nei confronti dell'ASI della corretta esecuzione dei sottocontratti         stipulati per le attivita' oggetto del contratto.

            Rimane infatti, in ogni caso invariata, la responsabilità del Contraente, il quale continua a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto dei sottocontraenti e fornitori.

 

12.2.2 Il Contraente e' tenuto a stipulare gli eventuali sottocontratti contestualmente al contratto con l’ASI, dandone tempestiva comunicazione all'Agenzia.

        Nel caso il Contraente non stipuli detti sottocontratti, entro il termine della riunione iniziale, sara' tenuto a risarcire l'ASI di tutti i danni che ne possono eventualmente       derivare, fatto salvo il caso in cui tale inadempimento si configuri come causa di risoluzione del contratto.

 

12.2.3  L'ASI si riserva il diritto di prendere visione per opportuna conoscenza dei contratti stipulati dal        Contraente con i sottocontraenti. Tali sottocontratti non dovranno prevedere compensi a favore di personale universitario eccetto per quanto  previsto dall'articolo 66 DPR 11/7/80 n.382.

 

12.2.4 Il Contraente in caso intenda ampliare e/o modificare l'organizzazione industriale di cui al precedente art. 12.1.1 è tenuto a sottoporre all'ASI una relazione contenente, la descrizione ed il prezzo delle attività che intende  affidare in sottocontratto, le Ditte con le relative referenze e le motivazioni della scelta e/o del cambiamento, l’idoneità tecnica dei nuovi sottocontraenti.

            L'ASI dopo attenta analisi comunicherà al Contraente, entro 15 giorni lavorativi, le proprie motivate  decisioni; in caso favorevole, saranno avviate le azioni di modifica all'organizzazione industriale e/o ciascun'altra azione che l'ASI avrà ritenuto necessaria  per la riorganizzazione della gestione dell'attività.

 

12.2.5   Il Contraente deve riservarsi il diritto di risolvere ogni sottocontratto qualora il contratto venga  risoluto o l'ASI receda.

12.2.6   In merito alla disciplina della subcontraenza si applicano:

·      per le forniture le norme di cui all’art. 13 del D.L.vo 20/10/1998 n. 402

·      per i servizi l’art. 18 del D.L.vo 17/3/1995 n. 157

·      per i lavori, le opere, gli impianti l’art. 34 della legge 11/2/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

 

12.3         CONSULENTI

 

12.3.1 Il Contraente potra` avvalersi, nell'ambito del prezzo contrattuale di consulenze specialistiche per l'esecuzione delle attivita` oggetto del contratto.

        Il Contraente deve sottoporre all'approvazione dell'ASI il nominativo degli Enti e/o degli specialisti di cui intende avvalersi, la descrizione dell'oggetto della consulenza, nonche' fornire i risultati delle consulenze al termine delle stesse.

        Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione di tale richiesta l'ASI esprimera' il proprio parere.

 L'ASI si riserva il diritto di prendere visione per opportuna conoscenza dei  contratti stipulati dal  Contraente con i Consulenti.

 

12.3.2       Qualora venissero coinvolti nelle attivita' contrattuali istituti universitari si applica, oltre a quanto stabilito dal comma precedente, l'articolo 66 del DPR n.382 del 11/7/80.

 

 

12.4        FORNITORI

 

12.4.1        Nell'ambito dell'utilizzo del prezzo contrattuale il Contraente deve sottoporre all'approvazione dell'ASI il nominativo dei fornitori di cui intende avvalersi e la  descrizione dell'oggetto della fornitura.

        Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta richiesta l'ASI emettera' il proprio  parere.

 

 

12.5         PICCOLE E MEDIE IMPRESE

 

12.5.1   Le parti si impegnano a favorire la partecipazione alle attività, su base competitiva,  delle piccole e medie imprese nazionali.

In armonia alle direttive del Piano Spaziale Nazionale, i programmi dell’ASI saranno sviluppati nel quadro di una politica industriale finalizzata alla più ampia e qualificata partecipazione delle migliori competenze nazionali, con particolare riferimento all’obiettivo di valorizzare le piccole e medie imprese.

Il Contraente nella definizione dell’organizzazione contrattuale, dovrà tendere all’obiettivo di assicurare alle piccole e medie imprese una partecipazione significativa al programma.

 

12.5.2   Il Contraente evidenzierà, con periodicità annuale, le forniture commissionate a piccole e medie imprese nazionali.

 

12.5.3   Quanto esplicitato all’art. 12.5.1 si applica in particolare anche a quelle attività che non siano già state affidate in sottocontratto, come evidenziato all’art. 12.5.2.

 

ARTICOLO 13

 

DOCUMENTAZIONE

 

 

Il Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la documentazione elencata nell’Allegato Tecnico e di Gestione nei tempi e secondo le modalità ivi indicati e nel rispetto delle disposizioni riportate nella Appendice A al presente Capitolato.

 

Il Contraente si impegna a rendere disponibile all’ASI, presso gli impianti ove l’attività si svolge, la documentazione tecnica di lavoro, ed a fornire copia, su richiesta.

 

Nel caso tale documentazione contenga cognizioni (come specificate al successivo art. 33) acquisite dal Contraente precedentemente alla stipula del contratto, fatta eccezione per le cognizioni acquisite mediante contratti con l’ASI, sarà rilasciata copia della documentazione solo previo accordo con il Contraente.

 

Il Contraente è tenuto a conservare a proprie spese tale documentazione per un periodo quinquennale dall’accettazione del certificato di collaudo.


 

 

C. ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’

 

 

 

ARTICOLO 14

 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ASI

 

14.1     L’ASI, per la direzione ed il controllo delle attività, si avvvarrà di un Responsabile di Programma e di un Responsabile Contrattuale.

            Detti responsabili saranno nominati dall’ASI dopo la sottoscrizione del contratto ed il loro nominativo sarà comunicato al Contraente entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso.

            Il Responsabile di Programma ed il Responsabile Contrattuale, nell’espletamento dei loro compiti di seguito riportati, faranno capo alla struttura organizzativa dell’ASI.

           

            Per il controllo delle attività il Responsabile di Programma ed il Responsabile Contrattuale saranno supportati dalla struttura dell’ASI.

 

            L’ASI nominerà altri responsabili e/o esperti secondo necessità.

 

 

14.2            Responsabile di Programma - Program Manager

 

Il Responsabile di Programma assumerà, per conto dell’ASI, la direzione dei lavori al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti in contratto.

Pertanto, il Responsabile di Programma:

 

n    sarà il responsabile ed il rappresentante ufficiale dell’ASI nei confronti del Contraente,

n    autorizzerà, di concerto con il Responsabile Contrattuale, il pagamento delle rate intermedie, laddove non è previsto l’intervento della Commissione di Collaudo, del contratto, evidenziando l’eventuale ritardo nella consegna,

n    approverà, la documentazione di programma di cui è prevista l’approvazione da parte dell’ASI;

n    curerà, insieme al Responsabile Contrattuale, l’istruttoria delle proposte di modifica del contratto;

n    autorizzerà, d’intesa con il Responsabile Contrattuale, quelle modifiche del contratto, rientranti fra le proprie competenze, come specificato all’art. 17.

 

 

 

 

 

14.3         Responsabile Contrattuale

 

n    controllerà la corretta applicazione da parte del Contraente delle clausole contrattuali durante lo svolgimento delle attività

n    affiancherà il Responsabile di Programma nell’attività relativa alle modifiche di vario tipo;

n    affiancherà il Responsabile di Programma nello svolgimento delle attività relative alla concessione dell’autorizzazione per il pagamento delle rate di loro competenza

 

14.4         Il controllo del programma avverrà secondo le disposizioni di cui in Appendice B.

 

14.5         I Responsabili di Programma e Contrattuale dell’ASI non possono assumere impegni economici in nome e per conto dell’Ente.

 


 

ARTICOLO 15

 

ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE

 

 

15.1     Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà della organizzazione di gestione specificata nell’offerta ed approvata dall’ASI.

 

In particolare, il Contraente individuerà e comunicherà all’ASI nel corso della riunione iniziale:

n    il Responsabile di Programma

n    il Responsabile Contrattuale

 

 

 

15.2   Responsabile di Programma

 

Il Responsabile di Programma, designato dal Contraente, assicurerà, il coordinamento tecnico-programmatico delle attività previste nel contratto; egli è responsabile, nei confronti dell’ASI, della validità e completezza dei risultati tecnici conseguiti.

In particolare assicura:

n    l’interfaccia dei rapporti con l’ASI

n    la direzione tecnica ed il coordinamento delle attività interne

n    il coordinamento con i sottocontraenti ed eventuali Enti esterni

n    la soluzione dei conflitti fra aree di responsabilità e il controllo della programmazione temporale, degli stati di avanzamento e dell’esecuzione delle azioni

n    la supervisione ed approvazione della documentazione tecnico-contrattuale prodotta nel corso delle attività

n    l’organizzazione delle riunioni e coordinamento della documentazione necessaria per le riunioni e conseguente alle riunioni.

 

 

15.3   Responsabile Contrattuale

 

Il Responsabile Contrattuale gestisce in accordo con il Responsabile di Programma gli aspetti legali, amministrativi e finanziari del contratto, ivi compresi i riflessi derivanti dal rapporto con i sottocontraenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 16

 

 

COMMISSIONE DI COLLAUDO

 

16.1     L'ASI nominera' una Commissione di Collaudo la cui regolamentazione è inserita nel “Regolamento concernente i collaudi dell’ASI - Quadro giuridico di riferimento per i collaudi dell’Ente”, che si riunirà in occasione degli eventi di cui all'art. 4, ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma, avente i seguenti compiti:

                       

a) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto

b)     verificare che le attività siano state sviluppate ed i lavori eseguiti secondo le prescrizioni ed i requisiti  stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;

c)       accertare i pagamenti effettuati;

d)       esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all’art.6, ove è previsto l’intervento della Commissione, e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non liquidate, tenendo conto dell’applicabilità di eventuali penali;

e)       esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute del 5% di cui all’art. 6.4.1;

f)        esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli  sospensione dei lavori, recesso unilaterale dell’ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore.

 

Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione di Collaudo sentirà i Responsabili di Programma e Contrattuale dell’ASI e potrà, inoltre, avvalersi di tutti i diritti riconosciuti all’ASI a norma di quanto stabilito in Appendice B.

 

           

16.2     I nominativi dei componenti la Commissione di Collaudo saranno  comunicati al Contraente dall’ASI entro 20 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto. Eventuali variazioni dei nomi della Commissione predetta saranno comunicati al Contraente entro 20 giorni lavorativi dalla loro effettuazione.

           

 

16.3     Le determinazioni assunte in base al parere della Commissione di Collaudo verranno comunicate al Contraente a norma dell'art. 6.3.

            La Commissione di Collaudo esprimerà il proprio parere emettendo il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione, da parte del collaudatore, per lavori di importo non superiore a 150 milioni).

 

 

16.4            Eventuali lavori integrativi e di completamento, per rispettare quanto indicato nell'Allegato Tecnico e di Gestione, prescritti dalla Commissione di Collaudo a seguito delle proprie verifiche sulla idoneità della fornitura finale, saranno effettuati dal Contraente entro il termine fissato in accordo con l'art. 6.6.

            Nel caso di lavori integrativi e di completamento ritenuti essenziali al fine dell'accettazione della fornitura, il periodo intercorrente fra la ricezione, da parte del Contraente, della comunicazione emessa a norma del precedente comma 16.3 e la ripresentazione delle forniture alle verifiche di collaudo è computabile ai fini dell'applicazione della penale di cui all'art. 7.

 

 

16.5     I collaudi parziali ed il collaudo provvisorio sono disciplinati ai punti VIII e IX del “Regolamento concernente i collaudi dell’ASI - Quadro giuridico di riferimento per i collaudi dell’Ente”;

 

 

16.6     Le parti dovranno attenersi a quanto previsto nel “Regolamento concernente i collaudi dell’ASI - Quadro giuridico di riferimento per i collaudi dell’Ente”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in data 16 settembre 1997 con delibera n. 100, e parte integrante del presente Capitolato.

 


 

ARTICOLO 17

 

MODIFICHE

 

17.1     E' facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto.

        Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dai Responsabili di Programma e Contrattuale delle Parti.

 

 

17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe A:

 

a)  che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI ;

b)  che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati;

           

            daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi.

Le modifiche di cui al punto b), che in base alla normativa richiamata al successivo art. 37, possono essere autorizzate direttamente dal Presidente dell'ASI, saranno rese esecutive con un atto sottoscritto dai Legali Rappresentanti delle Parti, al termine delle procedure di approvazione, nel quale saranno indicate le motivazioni e la descrizione della modifica.

 

 

17.3   Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra i Responsabili di Programma e Contrattuale dell’ASI e del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi.

 

 

17.4     Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

   Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.

 

 

 

 

17.5     Le modifiche non dovranno superare il 20% dell’importo contrattuale.

 

 

17.6     La gestione delle modifiche è riportata in Appendice D.

 


 

ARTICOLO 18

 

 

ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE E PROPRIETA'

 

 

18.1         La fornitura oggetto del contratto, comprensiva anche di attrezzature   specifiche, apparecchiature sviluppate e/o acquisite per prove ed analisi, il software e l’hardware acquisiti, i risultati e le unità di volo, i progetti e tutta la relativa documentazione realizzata e/o acquisita nell’ambito del contratto, così come descritta in Allegato tecnico e di Gestione, diverrà di proprietà dell’ASI.

 

18.2         L’accettazione da parte dell’ASI della fornitura definita nell’Allegato Tecnico e di Gestione è subordinata all’emissione, da parte del Contraente, dell’attestazione che tutta la documentazione prodotta è conforme a quanto contrattualmente previsto e concordato con l’ASI. Unitamente a tale attestazione, il Contraente dichiarerà l’eventuale Know-how acquisito dalle eventuali ditte partecipanti al programma.

 

18.3         Entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione da parte ASI del collaudo finale che abbia avuto esito positivo, l’ASI  comunicherà l’accettazione della fornitura di cui all’art.2 e darà le opportune disposizioni per la consegna finale ed il relativo passaggio di proprietà.

L’accettazione sarà effettuata dall’ASI e comunicata al Contraente con le modalità di cui al precedente art. 6.3.

Della consegna sarà redatto apposito verbale.

All’atto della sottoscrizione da entrambe le Parti del verbale di consegna, l’ASI assumerà la proprietà della fornitura.

La consegna sarà effettuata nel luogo indicato nel contratto.

La fornitura diventa proprietà dell’Agenzia solo dopo il collaudo e l’accettazione finale. La fornitura non si ha per eseguita fino a quando le parti che debbono comporre l’intero complesso non siano tutte approntate al collaudo o consegnate.

Il contratto stabilirà le scadenze, le accettazioni parziali, le consegne parziali.

 

 

18.4     La distruzione o il danneggiamento della fornitura oggetto del contratto, verificatasi prima del passaggio di proprietà, sarà a completo rischio del Contraente.

 

 

18.5     In caso di cofinanziamento del programma, il contratto stabilirà la ripartizione della proprietà fra le Parti.

 

 

 


 

ARTICOLO 19

 

 

GARANZIA

 

 

19.1     Il Contraente garantisce che la fornitura sara' conforme a quanto stabilito  nell'Allegato Tecnico e di Gestione al contratto. Inoltre garantisce che la fornitura non avra' difetti latenti sia per quanto riguarda i materiali che la fabbricazione e gli assiemaggi.

Il Contraente garantirà tutta la fornitura per un periodo di almeno 12 mesi dalla consegna finale.

Il Contraente si impegna inoltre a trasferire tutte le garanzie e/o contratti di manutenzione in corso al momento della consegna finale.

 

19.2     Per la garanzia si applica inoltre quanto disposto agli artt. 1667-1670 c.c. e all’art. XII - “Regolamento concernente i collaudi dell'’ASI - Quadro giuridico di riferimento per i collaudi dell’Ente”, anche in merito alle difformità e vizi della fornitura.

            La garanzia cui il Contraente è tenuto per le difformità ed i vizi dell’opera si estingue dopo decorsi due anni dal giorno della consegna.

 

1\9.3    Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, verra' esteso un nuovo periodo di garanzia di uguale durata  decorrente dalla data della riconsegna delle parti riparate.

 

 

19.4         L'ASI dara' notizia al Contraente, a mezzo fax,  entro 30 gg. dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato nella fornitura oggetto del contratto e dara' ogni particolare circa la richiesta degli interventi in garanzia e delle ragioni che l'hanno determinata.

 

19.5         Qualora entro un anno dalla scadenza della garanzia appaiano difetti non accertati al collaudo, l’Agenzia può, inoltre, a seconda della natura del contratto o delle prestazioni:

 

a)   richiedere la restituzione del prezzo rivalutato, restituendo i materiali nello stesso stato in cui si trovano o trattenerli, richiedendo il risarcimento dei danni

b)  richiedere, se ancora possibile, l’eliminazione dei difetti riscontrati o la sostituzione dei materiali difettosi o la ripetizione delle lavorazioni o delle prestazioni.

c)   trattenere la quota del prezzo di cui all’art. 6.4.2.

 

Restano salve le eventuali sanzioni amministrative o penali a carico del fornitore in caso di malafede o frode o occultamento al collaudo dei difetti.

 

 

 

19.6     La garanzia del Contraente non si estende ai danni che possono derivare alla fornitura, anche parziale, dopo la consegna della stessa all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilità del Contraente medesimo.

 

19.7     La garanzia non copre il risarcimento di danni a persone o cose che possono risultare dalla utilizzazione della fornitura oggetto del contratto dopo la consegna finale, sempreché essi non risultino dovuti a riscontrati difetti di cui al precedente punto 19.1.

 

 

19.8     Le riparazioni in garanzia sono, di regola, effettuate presso i laboratori del Contraente che terra' a proprio carico le spese relative alla riparazione ed al trasporto dei materiali da riparare. Qualora l'ASI richieda che tale tipo di riparazioni venga effettuato in luogo diverso, il Contraente terra' a proprio carico soltanto le ore di lavoro necessarie alla riparazione. Tutte le altre spese ( ore di viaggio, trasferte, spese di viaggio, ecc.) saranno a carico dell'ASI sulla base dei valori stabiliti dall’ASI stessa, sentito il Contraente.

 

 

19.9     Il presente articolo e' applicabile ai contratti suddivisi in periodi alla fornitura relativa a ciascun periodo contrattuale, ed alla eventuale fornitura finale, in base alle autorizzazioni scritte da parte dell'ASI alla prosecuzione del programma.

 

 


 

 

ARTICOLO 20

 

 

PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI

 

 

 

20.1     Il Contraente dovrà destinare all'esecuzione del contratto tutto il personale, gli impianti, le attrezzature, gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare l'oggetto contrattuale al meglio dello stato dell'arte.

        Il personale del Contraente impegnato in funzioni chiave dovrà essere accettato dall’ASI e potrà essere sostituito, con personale di equivalente  qualificazione, previo consenso dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato dissenso.

 

 


 

 

ARTICOLO 21

 

 

BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE

 

21.1     Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto andranno ad essa restituiti  con la consegna della fornitura al termine dei lavori oggetto del contratto stesso, o in altro momento concordato tra l’ASI ed il Contraente, tenuto conto delle esigenze del programma, e salvo che siano parti integrate nella fornitura del Contraente.

        Il Contraente non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a disposizione, i beni messi a disposizione dall'ASI.

        Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e  documenti messi a disposizione dall' ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come precisato al comma precedente.

 

 

21.2     Le spese di imballaggio e trasporto, installazione e disinstallazione, manutenzione di detti beni,  saranno a carico del Contraente.

 

 

21.3     In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni subito.

 

        Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta  utilizzazione dei beni di cui trattasi.

 

21.4     Il contratto dovrà disciplinare la regolamentazione dei beni prodotti da terzi e consegnati dall’ASI al Contraente.

 

 


 

 

ARTICOLO 22

 

 

MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA

 

23.1   I materiali approvvigionati all'estero dal Contraente, per conto dell'ASI, verranno introdotti in territorio nazionale  dal Contraente a proprio nome, in regime di temporanea importazione, a fronte dell'autorizzazione di cui al successivo comma 23.2.

   

 Oppure, a seconda dei casi:

 

23.1   I materiali approvvigionati all’estero dal Contraente verranno introdotti in territorio nazionale dal contraente stesso, ed a proprie spese, in regime di importazione definitiva.

 

22.1     Il contratto specificherà il regime di importazione (temporanea o definitiva)

 

22.2     In caso di regime di temporanea importazione l'ASI, su richiesta e con il supporto del Contraente, si farà carico di richiedere ai Ministeri competenti la concessione di agevolazioni doganali. Il Contraente si impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed unità integrate oggetto del  contratto.

        Per l'esportazione, l'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni doganali su indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente,  che si farà carico di tutte le eventuali analoghe esigenze dei sottocontraenti.

 

 

 

 

 


 

 

 

ARTICOLO 23

 

FORNITURE SPERIMENTALI AD ALTO RISCHIO TECNOLOGICO - RIPRODUZIONE DI PROTOTIPI

 

 

 

23.1              Per forniture sperimentali si intendono quelle attività dimostrative e di sperimentazione relative a parti, materiali e processi, ad alto rischio tecnologico, basate sulla ricerca e prova di metodi o applicazioni nuove, anche mediante loro verifica sul terreno dell’esperienza.

 

23.2              Le Ditte cui sia commissionata la fornitura di materiali sperimentali, oppure di materiali per la prima volta costruiti, sono obbligate a concedere gratuitamente all’ASI, come previsto al successivo art. 33.7, anche dopo la liquidazione della commessa, la facoltà di riproduzione e l’uso di tutti i disegni di costruzione relativi ai materiali costruiti ed a fornire tutte le indicazioni necessarie per la loro riproduzione (esclusivamente per le esigenze dell’ASI) tanto presso altre Ditte quanto presso i laboratori dell’ASI stessa.

 

23.3       L’ASI si avvarrà della facoltà di riproduzione dei materiali quando, a suo giudizio insindacabile, le esigenze dell’Agenzia non potessero essere soddisfatte dalla riconosciuta potenzialità produttiva della Ditta, ovvero per effetto di inadempienze contrattuali o per divergenza di prezzo, ovvero per esigenze tecniche o scientifiche, anche relative al riparto della produzione ed al dislocamento dei centri produttivi.

 

 

 


 

 

ARTICOLO 24

 

FORNITURE SPERIMENTALI AD ALTO RISCHIO TECNOLOGICO - MODIFICHE

 

 

24.1       Ove i contratti si riferiscano a fornitura di carattere sperimentale e vengano richieste o concordate modifiche e perfezionamenti a parti già costruite allo scopo di migliorare l’oggetto del contratto, il Contraente può presentare domanda per la concessione di congrui periodi di proroga dei termini fissati per la presentazione al collaudo e per la consegna.

 

 


 

 

ARTICOLO 25

 

ACCETTAZIONE DI FORNITURE SPERIMENTALI AD ALTO RISCHIO TECNOLOGICO - DECURTAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

 

 

25.1       Ove si tratti di forniture a carattere sperimentale, qualora nelle prove di collaudo i materiali pur non avendo raggiunto i requisiti massimi, abbiano però raggiunto i requisiti minimi per l’accettazione della fornitura, l’ASI potrà dar luogo egualmente all’accettazione e ritiro dei materiali.

              In tale caso l’entità del compenso da corrispondersi alla Ditta non potrà mai superare il 90% del prezzo contrattuale e sarà commisurata al valore delle caratteristiche raggiunte, avendo per base il criterio che al minimo dei requisiti, per il quale è contemplata la possibilità di accettazione, corrisponderà un compenso in ogni caso mai superiore al 70% del prezzo contrattuale.

              La definizione del compenso entro i limiti sopraindicati (70-90%)  è fatta dall’ASI ed è insindacabile ed inoppugnabile e non soggetta ad alcun gravame né in via giudiziaria né in sede arbitrale.

              Sarà però facoltà della Ditta di non consegnare i materiali rinunciando a qualsiasi compenso.

              Resta espressamente stabilito che, nel caso in cui i materiali approntati non abbiano raggiunto i requisiti minimi o quelli essenziali come sopra definiti, essi rimarranno alle Ditte senza che l’ASI sia tenuta ad alcun compenso.


 

 

ARTICOLO 26

 

 

PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

 

26.1     E’  fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto.

        Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.

 

 


 

ARTICOLO 27

 

 

TRASPORTI ED ASSICURAZIONI

 

27.1     Il Contraente effettuerà a suo rischio i trasporti in Italia ed all'estero di tutte le apparecchiature, unità integrate e di quant’altro previsto per l'esecuzione del contratto, come indicato nell'Allegato Tecnico e di Gestione.

        Le relative spese di imballaggio e trasporto, assicurazione, manutenzione in via, etc... sono a carico del Contraente.

 

 

27.2     Il Contraente ha l'obbligo di assicurare  tutti i beni oggetto della fornitura di cui all'Allegato Tecnico e di Gestione contro i rischi di furto, incendio, perdita e distruzione fino al momento indicato in contratto.

        Il Contraente sarà tenuto a rinnovare in tempo utile le polizze di assicurazione che scadono, restando, in caso contrario, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare all'ASI per mancato rinnovo dell'assicurazione.

 

 

27.3     Le disposizioni contenute nel precedente comma  27.2 si applicano anche ai beni posti a disposizione dall'ASI ed affidati al Contraente ai sensi dell'art. 21.

 


 

 ARTICOLO 28

 

 

COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

 

28.1     Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta o confermata per iscritto.

 

 

28.2     Il contratto identifica gli indirizzi ai quali deve essere inviata la corrispondenza.

         

        Le parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

 

Le seguenti comunicazioni saranno effettuate per raccomandata A.R.

 

n    determinazioni assunte dalla Commissione di Collaudo, anche in merito all’applicazione di penali, o dai Responsabili di Programma e Contrattuale in occasione degli eventi contrattuali

n    comunicazioni riguardanti l’autorizzazione a fatturare

n    comunicazioni inerenti l’applicazione o lo svincolo di ritenute

n    comunicazioni inerenti la sospensione dei lavori, il recesso unilaterale dell’ASI, la risoluzione del contratto

n    invio delle fatture da parte del Contraente

 

28.3         Le comunicazioni ed i documenti relativi agli aspetti tecnici e programmatici emessi dal Contraente saranno sottoscritti per approvazione dal Responsabile di Programma; quelli relativi agli aspetti contrattuali, dal Responsabile di Programma e dal Responsabile Contrattuale.

 

28.4         In caso di temporanea assenza del Responsabile di Programma e del Responsabile Contrattuale del Contraente, la documentazione verrà approvata da persona da lui delegata. La delega sarà preventivamente comunicata all’ASI che, in caso di dissenso, informerà il Contraente.

 

28.5         Per quanto riguarda l’ASI, le comunicazioni e la documentazione tecnica e programmatica saranno sottoscritte dal Responsabile di Programma e dal Responsabile Contrattuale nell’ambito delle rispettive competenze, salvo il caso in cui questi atti comportino modificazioni alla normativa o ai contenuti contrattuali o assunzioni di nuove obbligazioni a carico dell’ASI. In tali casi si dovrà applicare quanto previsto dalle procedure di modifica.

 

28.6         Tutta la documentazione e le comunicazioni saranno inviate:

 

n    per l’ASI all’attenzione del Responsabile di Programma, per gli aspetti tecnici e programmatici; all’attenzione del Responsabile Contrattuale, per gli aspetti contrattuali, con copia al Responsabile di Programma

n    per il Contraente: al Responsabile di Programma, per gli aspetti tecnici e programmatici; al Responsabile Contrattuale, per gli aspetti contrattuali, con copia al Responsabile di Programma.

 

 


 

ARTICOLO 29

 

 

SOSPENSIONE DEI LAVORI

 

29.1     L'ASI si riserva la facoltà di sospendere a tempo determinato in qualsiasi momento i lavori oggetto del contratto. In tale caso l'ASI è tenuta a darne comunicazione al Contraente via fax, cui farà seguito conferma a mezzo lettera raccomandata A.R..

        I termini della sospensione decorrono dal 10° giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione via fax.

 

 

29.2         La sospensione determina lo spostamento della scadenza contrattuale di cui all'art. 3, ed eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della sospensione, che saranno prorogate di un numero di giorni da convenirsi tra l'ASI ed il Contraente.

            Salvo il caso in cui la sospensione sia stata determinata da causa di forza maggiore o da fatto del Contraente, l'ASI sarà tenuta a rimborsare gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto della sospensione intervenuta, sulla base della documentazione giustificativa presentata dal Contraente e nella misura ritenuta congrua dalla Commissione di Collaudo.

La Commissione, prima di emettere il giudizio, è tenuta a sentire il Contraente.

 

 

29.3     Gli eventuali costi aggiuntivi di cui al paragrafo precedente, concordati con l'ASI, daranno luogo alla stipula di Atto Aggiuntivo al contratto.

 

 


 

 

ARTICOLO 30

 

 

RECESSO UNILATERALE DELL'ASI

 

30.1     L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al Contraente via fax, cui seguirà conferma a mezzo di lettera raccomandata A.R..

Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della comunicazione via fax e su istruzioni dell'ASI,  prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione dei lavori.

        Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI ed il Contraente.

 

 

30.2     A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui al  comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.

        I prezzi saranno fissati dalla Commissione di Collaudo sulla base della documentazione giustificativa presentata dal Contraente. La Commissione prima di emettere il giudizio è tenuta a sentire il Contraente.

        Tali prezzi terranno conto della parte del contratto già eseguita, compatibilmente con quanto disposto dal successivo comma  30.3.

 

 

30.3     In caso di recesso anticipato,  l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le spese e gli impegni che il Contraente  medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta della risoluzione del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento della Commissione di Collaudo, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. La Commissione, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.

 

 

30.4       L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, più le somme già pagate a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale, incrementato del prezzo stabilito negli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data del recesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17.

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 31

 

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

 

31.1     L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

 

n    inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;

n    trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta    dell'ASI;

n    sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il  contratto ritenuta          dalla Commissione di Collaudo;

n    sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione    controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad    opera di terzi creditori;

n    violazione della Legge Antimafia;

 

 

31.2     Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento dei lavori afferenti l'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

 

        L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del prezzo già pagate e delle somme relative a garanzie fidejussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.

 

        Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione dei lavori in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo entro il limite del 10% del prezzo contrattuale, tenuto conto di quanto stabilito dagli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data di risoluzione del contratto stesso  e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17.

 

        L'ASI si impegna, comunque, ad utilizzare quanto più possibile i lavori già eseguiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 32

 

 

CAUSA DI FORZA MAGGIORE

 

32.1     Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore (secondo le definizioni di cui all’art. 1218 C.C.), da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa o  negligenza da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.

       

La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.

        In base alla citata comunicazione,  la Commissione di Collaudo accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione al Contraente entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione  dell'evento.

 

        Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento dei lavori è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.

 

        In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.

 

        In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause sovrammenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie.

 

        Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

 

 


 

ARTICOLO 33

 

 

COGNIZIONI BREVETTI, DIRITTI DI RIPRODUZIONE - UTILIZZAZIONI FUTURE

 

 

33.1         Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto nel presente articolo e nell'allegato Cognizioni e Brevetti.

 

 

33.2         L’ASI è proprietaria di ogni risultato materiale ed immateriale che scaturisca dal contratto stesso, compresi i diritti di grafica e di immagine di satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altra componentistica, frutto dei contratti finanziati dall’Agenzia.

 

            Il Contraente si dovrà pertanto astenere dal divulgare in qualsiasi modo e/o forma immagini di tali satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altri componenti, relativamente ai contratti finanziati dall’ASI, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Agenzia.

 

            Il Contraente si impegna a fornire, senza oneri aggiuntivi per l’ASI, modellini, gadgets, materiale divulgativo, video, CD Rom e quant’altro necessari all’ASI per la promozione del programma. L’Allegato tecnico a ciascun contratto indicherà esplicitamente il materiale necessario all’ASI per la promozione del programma.

 

 

33.3         Il Contraente, all’atto dell’offerta deve dichiarare le conoscenze che appartengono al Contraente, le domande di brevetto, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti di autore (compresi i diritti di autore su programmi informatici) ed altri diritti analoghi tutelati dalla legge, appartenenti al Contraente e/o ai suoi sottocontraenti e che intende utilizzare per l’espletamento delle attività contrattuali.

       L’elenco viene annesso all’allegato  Cognizioni e brevetti.

 

33.4         Il Contraente dovrà tenere indenne l'ASI da ogni rivendicazione, pregiudizio, onere e da spese di qualsiasi genere che possano derivare dalla violazione dei diritti di brevetto e/o proprietà intellettuale appartenenti a terzi e che siano in connessione con l'oggetto del contratto, ad esclusione delle violazioni che derivino dall'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti dall'ASI che possano essere avanzati nei confronti dell'ASI o del Contraente.

 

 

33.5       Ciascuna delle Parti informerà immediatamente l'altra di ogni rivendicazione scritta o notifica di violazione di diritti di terzi che dovesse ricevere in relazione al contratto.

        Le Parti, nei limiti delle proprie competenze, dovranno immediatamente prendere le misure necessarie per prevenire e/o porre fine ad ogni disputa e dovranno assistersi vicendevolmente nella difesa e nella definizione di soluzioni in relazione a tali rivendicazioni, violazioni o notifiche di violazioni di diritti di terzi.

            Tutte le rivendicazioni scritte o notifiche di violazioni di diritti di terzi saranno accettate o soddisfatte dall'ASI solo in accordo con il Contraente.

 

 

33.6       Ciascuna delle Parti, quando ne venga a conoscenza, dovrà informare l'altra Parte dell'esistenza di diritti di proprietà intellettuale connessi sia  all'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti da una delle Parti all'altra, sia all'esecuzione delle specifiche stabilite dall'altra Parte.

 

 

33.7     L'ASI si riserva il diritto di riprodurre tutta la documentazione e le apparecchiature fornite  dal Contraente in esecuzione del contratto.

        Il diritto di riproduzione sarà esercitato dall'ASI nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

 

33.8         Eventuali accordi di commercializzazione, che verranno allegati al contratto, stabiliranno i termini e le condizioni mediante cui verranno esercitati i diritti di riproduzione.

 

33.9         Le parti si impegnano a concordare entro il termine delle attività contrattuali, le modalità delle eventuali utilizzazioni future del prodotto risultante dalle attività contrattuali stesse.

 

 

 


 

 

ARTICOLO 34

 

 

REGIME DI SEGRETEZZA

 

34.1     Il Contraente ed i suoi subcontraenti, consulenti e fornitori sono tenuti, nei limiti di cui all'Allegato Cognizioni e Brevetti, ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi oggetto giuridico estraneo al lavoro oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.

 

 

34.2     Il rilascio di comunicati‑stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti, le inserzioni pubblicitarie riguardanti le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati sia dall'ASI che dal Contraente e dai suoi Subcontraenti.

 

        In questo secondo caso, ciò potrà avvenire solo previo consenso scritto dell'ASI e le pubblicazioni suddette dovranno sempre recare l'indicazione: "Lavoro effettuato con contratto dell'ASI".

 

 

34.3      Nell'ambito di Accordi internazionali, il Contraente può essere autorizzato allo scambio di dati ed informazioni con gli Enti coinvolti ed i loro contraenti, secondo le modalità indicate nel contratto.

 


 

ARTICOLO 35

 

 

ASSICURAZIONI SOCIALI

 

35.1     Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.

 

 

35.2     Per assicurare l'osservanza degli obblighi di legge e di accordi contrattuali riguardanti:

           

a)  le assicurazioni sociali derivanti da leggi e da accordi contrattuali di lavoro (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie, ecc...);   

b)  quei rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in accordi contrattuali e prevedono, a favore del lavoratore, diritti patrimoniali aventi per oggetto il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, contributi GESCAL, etc...);

           

     l'ASI si riserva la facoltà di operare una ritenuta sugli averi del Contraente fino allo 0,5% dell'importo contrattuale, salvo le maggiori responsabilità del Contraente stesso, qualora l'Ispettorato del Lavoro denunci che il Contraente non ha adempiuto agli obblighi di cui sopra. La somma predetta sarà pagata solo dopo che l'Ispettorato del Lavoro avrà dichiarato che il Contraente si è posto in regola; in questo caso il Contraente non potrà pretendere alcuna somma, a nessun titolo, per il ritardo nel pagamento delle sue spettanze.

 


 

 

ARTICOLO 36

 

 

ARBITRATO

 

36.1     Si applicano gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

 

 

 


 

ARTICOLO 37

 

 

NORMATIVA

 

37.1     L'attività di cui al contratto è disciplinata, per quanto non previsto dalle clausole in esso riportate, dalle norme del Codice Civile,  dalla Legge dell'ASI e dal Regolamento di Contabilita' ed Amministrazione dell'ASI, nonché da quanto previsto al Capo I, punto a), del presente Capitolato.

 

 


 

D. CONTRATTI DI SERVIZI

 

 

Le norme generali inerenti i contratti industriali dell’ASI, nonché l’articolato standard del testo contrattuale, sono applicabili anche ai contratti di servizi dell’Agenzia.

 

Il contratto terrà conto, nella fraseologia, del diverso oggetto contrattuale.

 

Ad esempio possono essere inseriti in contratto, tra gli altri, i seguenti concetti:

 

OGGETTO

 

...... Le modalità ed i tempi di resa del suddetto servizio sono indicati nell’Allegato Tecnico e di Gestione.

 

Il Contraente, per prestare il servizio richiesto, utilizzerà impianti di sua proprietà appositamente costruiti, impianti preesistenti, infrastrutture, linee di comunicazione, mezzi di calcolo propri o locati, software applicativo, materiali di consumo e manodopera come definito in Allegato Tecnico e di Gestione.

 

Inoltre, il Contraente nella resa del servizio oggetto del contratto utilizzerà anche impianti, apparecchiature, software e servizi di proprietà dell’ASI o forniti dall’ASI.

 

La responsabilità del controllo dell’intera missione appartiene all’ASI, che la eserciterà attraverso persona appositamente delegata (Mission Director) il cui nominativo sarà comunicato per iscritto al Contraente entro dieci giorni dalla firma del contratto.

 

MODALITA’  DI PAGAMENTO

 

I pagamenti al Contraente saranno effettuati dall’ASI, a cadenza bimestrale, su presentazione, da parte del Contraente, della fattura relativa ai servizi prestati nel periodo di riferimento, previo parere scritto emesso dai Responsabili di Programma e Contrattuale sull’andamento del servizio prestato.

 

Alla fattura sarà allegata, al minimo, la seguente documentazione:

·      una sintesi delle attività di assistenza eseguite dal Contraente nel periodo in riferimento, suddivise per programma

·      una specifica dettagliata delle spese indicando, per ciascun programma, le ore/uomo impegnate, i costi relativi e le spese di missione

·      una lista delle missioni eseguite specificando il luogo, la data, la durata, gli scopi ed i nominativi del personale inviato

·      la lista delle altre spese, sia dirette che di supporto, richieste per l’espletamento dei lavori con l’indicazione dettagliata delle singole voci.

 

L’ASI, a mezzo dei Responsabili del contratto, comunicherà la sua approvazione o le sue eventuali motivate obiezioni su detta fattura entro 10 gg. lavorativi dalla sua ricezione.

 

PENALITA’

 

............

Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel raggiungimento dei criteri di successo indicati nell’Allegato Tecnico e di Gestione, sarà assoggettato per ciascun giorno calendariale di ritardo ad una penale, che verrà calcolata dall’ASI, sulla parte di prezzo  relativo al periodo autorizzato.

...............

 

 

MODIFICHE

 

E’ facoltà dell’ASI chiedere e, del Contraente proporre, di variare i servizi e/o le modalità di prestazione dei servizi oggetto del contratto che dovranno eseguirsi in conformità a quanto specificato nell’Allegato Tecnico e di Gestione.

 

 


 

E. EVENTUALI DEROGHE PATTUITE NEL CONTRATTO A FRONTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le norme generali consistono in n. 37 articoli e n. 6 appendici

 

Data

 

 

 

 

Roma,.............

 

 

 

PER IL CONTRAENTE            PER L'A.S.I.

 

 


 

 

APPENDICE A

 

DOCUMENTAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE A

 

 

DOCUMENTAZIONE

 

Il Contraente svilupperà un sistema di documentazione centralizzato per rispondere ai requisiti del Programma dal punto di vista tecnico, programmatico, contrattuale e gestionale.

 

Tale sistema di documentazione fornirà in ogni momento informazioni aggiornate su tutti gli aspetti del lavoro e sullo stato della documentazione emessa.

 

Dovrà inoltre, permettere un immediato accesso alle informazioni e questo specialmente per gli aspetti tecnici e programmatici e per le modifiche al programma.

 

La  documentazione dovrà, su richiesta dell’ASI, essere fornita su supporto informatico oltre che cartaceo.

 

 

Valutazione della documentazione tecnica

 

La valutazione da parte dell’ASI della documentazione tecnica avverrà in accordo con la seguente procedura:

 

Documenti per approvazione (a)

 

I documenti di questa categoria richiedono l’approvazione scritta o la firma contestuale dell’ASI prima del loro uso da parte del Contraente.

 

Essi dovranno essere ricevuti dall’ASI non più tardi di 15 gg. lavorativi prima della data in cui ne è pianificato l’uso o la distribuzione da parte del Contraente. Entro 10 gg. lavorativi dalla data di ricezione, l’ASI notificherà, per iscritto, l’approvazione o il rigetto del documento. Nel primo caso, unitamente alla comunicazione, invierà al Contraente la copertina del documento (cover sheet) firmata; nel secondo, unitamente alla comunicazione, invierà al Contraente una relazione in cui verranno identificati i motivi del rigetto e stabilite le istruzioni per la risottomissione del documento revisionato.

 

Nel caso in cui il documento giudicato insufficiente dall’ASI non sia stato modificato dal Contraente in tempo per evitare ritardi sull’andamento dei lavori, gli eventuali ritardi saranno imputati al Contraente.

 

Nel caso in cui non pervenga al Contraente comunicazione del rigetto del documento da parte dell’ASI entro il termine sovraindicato, gli eventuali ritardi saranno imputati all’ASI.

 

Documenti soggetti a revisione da parte ASI ®

 

I documenti di questa categoria saranno sottoposti all’ASI di norma non più tardi di 15 gg. lavorativi prima della data in cui ne è pianificato l’uso o la distribuzxione da parte del Contraente.

 

Tali documenti potranno essere resi operativi dal Contraente alla data pianificata anche senza attendere gli eventuali commenti dell’ASI.

 

L’ASI, qualora valuti inadeguate alcune parti del documento, ne potrà richiedere l’adeguamento che sarà concordato fra le Parti.

 

Documenti per informazione (I)

 

I documenti di questa categoria non necessitano di alcuna approvazione da parte dell’ASI.

 

 

Documenti a disposizione (D)

 

I documenti di questa categoria, approntati nel corso del programma, saranno disponibili per eventuali verifiche da parte dell’ASI presso l’originatore.

 

Le approvazioni ed i commenti dell’ASI sulla documentazione, così come le informazioni che il Contraente è tenuto a ricevere nel corso dell’opera vanno intesi solo come “autorizzazione a procedere” e pertanto non sollevano il Contraente da nessuno dei suoi obblighi contrattuali.

 

 

Presentazione della documentazione

 

I documenti tecnici saranno forniti all’ASI in modo da permetterne la riproduzione. In particolare le specifiche, i Piani, le procedure ed i Rapporti Tecnici dovranno essere forniti, nel corso del Programma, in n. 2 copie formato UNI 4.

 

I disegni saranno forniti in numero 2 (due) copie.

 

La documentazione tecnica dovrà essere strutturata in modo tale che la copertina contenga l’identificazione del documento nell’ambito del contratto che lo ha generato ed indichi lo stato di approvazione dello stesso. A tal fine, la copertina deve riportare almeno le seguenti informazioni:

n    identificazione del Progetto e della Ditta che emette il documento;

n    titolo del documento e codice di identificazione;

n    indice di emissione e data relativa;

n    numero delle pagine che compongono il documento;

n    firma dell’estensore del documento, per l’ultima emissione;

n    firma, per approvazione del Responsabile di Programma del Contraente e data relativa all’ultima emissione;

n    firma per approvazione dell’ASI, ove applicabile, seguita dall’indice di revisione cui si riferisce l’approvazione.

 

Il secondo foglio individui la storia delle emissioni indicando per ogni emissione:

n    la data di emissione;

n    il numero del Documento, o Documenti, che ha dato origine alla nuova emissione;

n    le pagine interessate alla nuova emissione.

 

Il terzo foglio individui chiaramente lo stato di revisione delle singole pagine che compongono il documento stesso.

 

Il Document Change Notice deve essere allegato al documento qualora non ancora  incorporato nella revisione.

 

L’individuazione della revisione verrà indicata a mezzo di una riga verticale sul margine esterno destro all’altezza della modifica.

 

 

Rapporti di avanzamento

 

Con periodicità almeno trimestrale e comunque ad ogni riunione contrattuale il Contraente dovrà presentare un Rapporto di Avanzamento contenente, per ciascun pacco di lavoro:

 

n    la certificazione dello stato di avanzamento (precedente ed attuale)

n    i punti critici

n    lo stato delle azioni

n    la situazione delle ritenute in sospeso

n    la situazione della documentazione prevista in uscita e consegnata.

 

Rapporto mensile

 

Con periodicità mensile il Contraente dovrà presentare un rapporto contenente lo stato dei punti critici e delle azioni.

 

Lingua

 

La documentazione tecnica potrà essere predisposta in inglese o in italiano secondo le disposizioni impartite dai Responsabili Contrattuali dell’ASI, fatta eccezione per i casi specificatamente concordati durante il corso del programma.

 

 

 

La documentazione relativa allo stato di avanzamento del programma potrà essere in inglese o in italiano, previo accordo tra le Parti.

 

Data

 

Sottoscrizione per accettazione Contraente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE B

 

CONTROLLO DEI LAVORI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE B

 

CONTROLLO DEI LAVORI

 

L’ASI è libera di definire le proprie modalità di controllo delle attività del Contraente.

 

Il controllo delle attività sarà svolto attraverso Riunioni Contrattuali, di lavoro, sorveglianze ed ispezioni.

 

Ove lo ritenesse opportuno, l’ASI potrà partecipare come osservatore a riunioni di lavoro poste in essere dal Contraente.

 

 

Riunioni Contrattuali ASI - Contraente

 

Le Riunioni Contrattuali sono quelle previste dal Piano dei Lavori e sono di norma:

 

n    la Riunione Iniziale

n    le Riunioni di Avanzamento e/o di Consegna e/o di Verifica

n    la Riunione Finale.

 

Tali riunioni sono richieste dal Contraente e convocate dall’ASI e si terranno sotto la direzione dell’ASI ed alle stesse parteciperà personale dell’ASI, del Contraente, ed eventualmente i consulenti delle Parti.

 

E’ facoltà dell’ASI determinare la composizione della propria delegazione presente alle riunioni.

 

L’effettuazione delle riunioni è condizionata dalla fornitura all’ASI, da parte del Contraente, della relativa documentazione descritta in Allegato Tecnico e di Gestione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

 

Nel caso in cui si verifichino ritardi nella presentazione della documentazione, rispetto a quanto sopra specificato, i conseguenti ritardi sull’effettuazione della riunione saranno imputati al Contraente.

 

 

Riunioni di lavoro

 

L’ASI ed il Contraente stabiliranno, di comune accordo, le riunioni tecniche di lavoro che si rendessero necessarie nel corso del programma.

 

 

Sorveglianze ed ispezioni dell’ASI

 

L’ASI, al fine di verificare l’andamento dei lavori commissionati, ha pieno diritto di sorveglianza e ispezione presso il Contraente, i suoi sottocontraenti e, in casi di particolare rilievo, i fornitori.

 

 

L’esercizio del controllo e delle ispezioni lascia intera la responsabilità del Contraente e non limita i diritti dell’ASI di:

 

a)   non accettare la fornitura al momento del collaudo

b)  avvalersi delle clausole di garanzia dopo l’accettazione.

 

Nel corso dei lavori e con un preavviso al Contraente di tre giorni, l’ASI potrà effettuare controlli, verifiche ed ispezioni per fare il punto sulla situazione dei lavori e per verificare le modalità ed i tempi con cui le attività, oggetto del contratto, vengono sviluppate. Il Contraente, per lo scopo suddetto ed in conformità con i regolamenti e le norme di sicurezza/segretezza applicabili, assicurerà l’accesso dei rappresentanti dell’ASI ai suoi laboratori ove il lavoro, oggetto del contratto, viene eseguito.

 

Nell’esercizio delle suddetta facoltà l’ASI potrà avvalersi di propri consulenti appartenenti ad Enti terzi.

 

A tale scopo l’ASI potrà:

 

n    accedere a qualunque documentazione ed informazione tecnica e programmatica inerente l’oggetto contrattuale ed utilizzata come base per il programma. L’accesso a cognizioni o brevetti di proprietà del Contraente o dei Subcontraenti è subordinato al preventivo assenso di quest’ultimi;

n    accedere a tutti gli impianti o aree ove si stiano eseguendo lavori inerenti il programma; l’accesso sarà consentito nell’osservanza delle norme di sicurezza e segretezza militare;

n    partecipare come osservatore a tutte le prove previste dal programma ovunque si tengano;

n    partecipare come osservatore alle riunioni tra Contraente e Subcontraenti ed ai Comitati e Gruppi di Lavoro posti in essere.

 

Il Contraente fornirà ai rappresentanti dell’ASI il supporto idoneo a svolgere i compiti loro affidati ed assicura e garantisce pieni diritti di controllo ASI nei confronti dei sottocontraenti e, in casi di particolare rilievo, nei confronti dei fornitori.

 

Le sorveglianze e le ispezioni presso i fornitori, così come le eventuali visite a carattere conoscitivo, saranno effettuate a date concordate con il Contraente ed in presenza e con la partecipazione del Contraente stesso.

 

Il Contraente sarà responsabile dell’organizzazione di tali sorveglianze ed ispezioni.

 

L’ASI si riserva la facoltà di distaccare proprio personale presso gli impianti del Contraente. Il Contraente fornirà i suddetti rappresentanti dell’ASI il supporto logistico idoneo a svolgere i compiti loro affidati.

 

 

Verbali

 

Al termine di tutte le Riunioni ed Ispezioni verrà predisposto un verbale della Riunione che sarà firmato dai Rappresentanti del Contraente e dell’ASI.

 

Tale verbale, che sarà contraddistinto da un numero progressivo, conterrà di norma la data, il luogo ed il nominativo dei partecipanti alla Riunione, una descrizione sintetica degli argomenti  e delle conclusioni raggiunte, l’individuazione della azioni da svolgere.

 

Il verbale di Riunione sarà considerato chiuso quando sarà stato firmato dai Responsabili di programma e Contrattuale di ogni ente partecipante e sarà stata consegnata copia del verbale ai firmatari.

 

 

Data

 

Sottoscrizione per accettazione del Contraente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1 - Diagramma di flusso per l’approvazione delle proposte di modifica

 

C.2 - esempio Project Directive

 

C.3 - esempio Engineering Change Proposal

 

C.4 - Change processing organizational responsibilities

 

C.5 - risultanze del CRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE D

 

MODIFICHE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice D

 

 

 

MODIFICHE

 

1.   E' facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del presente contratto.

 

Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dai Responsabili di Programma e Contrattuale delle Parti.

 

2.   Il Contraente non potrà in alcun modo procedere a modifiche tecniche, gestionali e programmatiche, senza aver prima aggiornata la documentazione relativa ed aver ottenuto l’approvazione da parte dell’ASI, secondo quanto stabilito nella presente appendice.

 

3.   Il Contraente dovrà, pertanto, mettere in essere una adeguata procedura per la proposizione, valutazione e controllo delle modifiche alla documentazione tecnica e programmatica, alle procedure gestionali ed alla fornitura.

Il controllo dovrà essere tale da garantire, in ogni momento, a tutti gli enti partecipanti al programma, la piena conoscenza dello stato della configurazione effettiva della fornitura e, più in generale, della documentazione tecnica e programmatica applicabile nell’ambito del contratto.

 

4. Tutte le modifiche vengono suddivise nelle seguenti tre classi:

Classe A

Si intendono modifiche di classe A quelle che comportano variazioni ai termini ed     alle condizioni stabilite nel contratto e nei suoi annessi

Classe B

Si intendono modifiche di classe B quelle che non rientrano nella classe precedente e che sono relative a documenti tecnici e programmatici già approvati dall’ASI.

Tali modifiche non riguardano prestazioni, attività, modalità e tempi di attuazione definiti nel contratto e nei suoi allegati, e non comportano oneri di alcuna natura a carico dell’ASI.

Classe C

Si intendono modifiche di classe C quelle che non rientrano nelle classi precedenti e che riguardano modifiche relative a requisiti, progetto ed attività di esclusiva responsabilità del contraente.

5. Descrizione delle procedure di modifica

La proposta di modifica sarà preparata dal Responsabile tecnico dell’attività interessata,  anche quando non risulterà essere il promotore della proposta stessa.

La proposta di modifica  (ECP- Engineering Change Proposal)  sarà esaminata dal Responsabile di Programma che classificherà le proposte secondo le classi di cui al punto precedente e nominerà un Responsabile per la preparazione di tutta la documentazione necessaria per rendere operativa la modifica.

Le proposte di modifica di classe A e B saranno inviate all’ASI per esame.

In particolare quelle di classe A saranno inviate complete di quanto necessita per la preparazione dei relativi atti.

Per l’esame delle proposte di classe A e B è costituito un Comitato misto ASI/Contraente (Change Review Board) composto, di norma, dai Responsabili di Programma (ASI e Contraente) e dai Responsabili Contrattuali e dai Responsabili di Area - Dipartimento - Unità Operativa (limitatamente alle proposte di classe A), e, se necessario, da esperti tecnici di entrambe le Parti. Tale Comitato verrà convocato dalla parte proponente la modifica entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della proposta di modifica e darà il proprio parere consultivo entro 15 giorni lavorativi dalla data di convocazione.

6. Esecutività delle modifiche

Le proposte di modifica di classe A e B saranno esecutive solo dopo la loro formale approvazione da parte dell’ASI.

In particolare:

·                le modifiche di classe A diventano esecutive, al termine delle procedure di modifica contrattuale, come previsto dal contratto

·                le proposte di modifica di classe B diventano esecutive solo dopo la loro approvazione da parte del Responsabile di programma e del Responsabile scientifico dell’ASI (ove nominato)

·                le proposte di modifica di classe C saranno rese operative dal contraente dopo il parere favorevole del proprio Responsabile di programma; le modifiche di classe C saranno comunicate all’ASI, se richiesto.

 

In appendice C. punto 1 viene riportato il diagramma di flusso per l’approvazione delle proposte di modifica.

 

Per tali proposte e per le modifiche approvate, sarà utilizzata una apposita modulistica concordata con l’ASI.

Il Contraente preparerà ed applicherà procedure che permettano di rendere esecutivo quanto sopra.

 

 

 

 

 

 

 

7.   GESTIONE DELLE MODIFICHE

 

L’ASI, approva i Configuration and Data Management Plan (CADM Plan) sottoposti dalle ditte all’Ente per approvazione; in questi sono definiti i dettagli per la gestione, da parte del Contraente stesso, delle modifiche.

 

Le modifiche al dettato contrattuale, ed ai documenti tecnici e programmatici che ne conseguono, possono essere richieste dall’ASI o dal Contraente. In caso che la modifica sia richiesta dall’ASI, questa deve avvenire via Project Directive (P.D.) (App. C., punto 2) firmata dal Program Manager, dal Responsabile Contrattuale e dal Responsabile di Area/Dipartimento/Settore.

 

Il Program Manager è l’iniziatore della P.D. Per i programmi di collaborazione internazionale, il Program Manager può emettere la P.D. solo dopo che il Configuration Control del Product Assurance ASI abbia correlato la stessa con l’Engineering Change Request (ECR), concordata o da concordare con l’Ente internazionale.

 

Il Responsabile Contrattuale firma la P.D., dopo aver verificato gli eventuali impatti della modifica a livello contrattuale.

Il Rresponsabile di Area/Dipartimento/Settore firma la P.D. dopo aver verificato i probabili impatti della modifica sul proprio budget.

Sarà cura del Program Manager mantenere il registro delle P.D., numerate sequenzialmente.

 

In caso che la modifica sia richiesta dal Contraente, o in risposta alla P.D. dell’ASI, il Contraente emetterà una Engineering Change Proposal (ECP) (schema in App.C. punto 3) che verrà inviata in originale al Program Manager ASI, il quale curerà, dopo il visto per presa conoscenza del Responsabile di Area/Dipartimento/Settore:

 

·       la trasmissione in copia della ECP e degli allegati all’Unità Organizzativa Contratti;

·       la trasmissione in copia della ECP e dei soli allegati tecnici al Responsabile del P.A.;

·       la convocazione del Change Review Board (CRB), dopo essersi accertato che la scheda (Cover Sheet) dell’ECP sia riempita correttamente in tutte le sue parti. Sarà comunque sua cura reperire tutte le informazioni mancanti prima della convocazione del CRB.

 

Compito del CRB è:

 

·       esaminare il contenuto tecnico e la pianificazione della modifica proposta ed apportare le eventuali variazioni, anche al fine di assicurare la fattibilità tecnica e programmatica;

·       controllare la fattibilità tecnica e programmatica della modifica;

·       controllare la completezza dell’informazione tecnica, amministrativa e finanziaria contenuta nell’ECP al fine di poter garantire una sollecita valutazione dei costi e trasformazione dell’ECP in Atto Aggiuntivo.

 

Sono, per parte ASI, membri del CRB:

 

·       il Program Manager, che assicura la fattibilità tecnica, valuta gli impatti sui tempi stabiliti per il progetto e verifica, con il Responsabile di Area/Dipartimento/Settore, gli impatti sulla disponibilità economica;

·       il Responsabile Contrattuale, che assicura la conformità della modifica alle leggi ed alle clausole contrattuali;

·       il Responsabile di Product Assurance, che assicura il controllo di configurazione valutando anche gli impatti sull’affidabilità, la sicurezza, la qualità.

 

Le responsabilità dei membri del CRB da parte industriale sono solitamente indicate nel CADM Plan, che viene emesso per un programma specifico. In App. C. punto 4 un tipico esempio di responsabilità industriale.

 

Il CRB è, di norma, costituito come di seguito; la composizione può comunque variare a seconda delle necessità contrattuali.

 

 

                                MEMBRI                           CLASSIFICAZIONE DEL CAMBIO

                                                                                                A1/A2                      B

_______________________________________________________________________

 

     CONTRAENTE

 

      PROGRAM MANAGER                                X                                X

       SYSTEM ENGINEERING                                X                                X

       PROJECT CONTROL                                X                                3

       CADM RESPONSIBLE                                X                                X

       PA RESPONSIBLE                                X                                2

       CONTRACTS RESPONSIBLE                                X                             -

 

      ASI

 

      PROGRAM MANAGER                                X                                X

      PROJECT MANAGER                                1                                1

      PA RESPONSIBLE                                2                                2

      CONTRACTS RESPONSIBLE                                X                             -

 

 

____________________________________________________________________________________

                                1 - Nei programmi in cui vi è il responsabile di progettto

                                2 - Solo per le modifiche alla configurazione del prodotto

                                3 - Quando vengono modificati i tempi senza tuttavia modificare le milestones contrattuali

 

 

 

 

Il CRB deve approvare, modificare o respingere l’ECP dopo confronto con il Contraente. E’ facoltà del CRB chiedere documentazione aggiuntiva; in tal caso la documentazione deve essere integrata a quella già pervenuta unitamente all’ECP. Questo deve chiaramente risultare dal foglio di cui in App. C. punto 5, che farà parte integrante dell’ECP in sede di approvazione o rigetto.

 

In caso di accettazione dell’ECP, il CRB non termina i suoi lavori fino a quando non sia stato negoziato il nuovo testo contrattuale e/o i documenti pertinenti che hanno impatto sull’ECP.

 

In caso di variazioni alla proposta di modifica iniziale, concordata in sede di CRB, il Program Manager ASI richiederà al contraente l’emissione dell’ECP rivisto conseguentemente.

 

Il Program Manager è tenuto ad accertarsi che tale attività sia conclusaa prima che la Commissione di Congruità si esprima sul valore dell’ECP, approvato dal CRB.

 

E’ sempre responsabilità del Program Manager inviare l’ECP all’U.O. Controllo gestione, normative e procedure e all’U.O. Ragioneria, Economato, Bilancio per le verifiche di rispettiva  competenza.

 

Il Program Manager ASI rappresenta il collegamento tecnico con la Commissione di Congruità.

Il verbale della Commissione di Congruità deve chiaramente indicare i documenti in base ai quali la Commissione ha svolto la sua attività.

 

I documenti devono essere indicati con data di emissione e, quando vi è, con indice di emissione/revisione.

 

E’ cura del Program Manager ASI trasferire il verbale del CRB ed il verbale di congruità al Responsabile di Area/Dipartimento/Settore che, ove nulla osti:

 

·       comunicherà alla ditta l’accettazione della modifica; il prezzo congruito verrà comunicato a firma del Direttore Generale;

·       darà all’U.O. Contratti il suo benestare per la formalizzazione dell’Atto Aggiuntivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE E

 

METODOLOGIA DI CONTROLLO DEI COSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA PER IL CONTROLLO DEI COSTI

 

 

 

 

 

 

1)            OBIETTIVO DELLE ATTIVITA’

 

Obiettivo delle attività è  la verifica della corretta imputazione dei costi sostenuti dal Contraente sulla base dei criteri e delle procedure di seguito riportate.

 

 

 

2)            OGGETTO DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA

 

La verifica riguarda i costi, IVA esclusa, delle attività, effettuate dal Contraente per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana, nei termini e alle condizioni stabilite dal presente contratto, imputate in contabilità alla/e commessa/e identificata/e dal/i seguente/i codice/i:

 

CODICE                     DENOMINAZIONE

 

 

 

3)            CRITERI GENERALI E PROCEDURE

 

La metodologia per il controllo dei costi si basa sui criteri generali e procedure di seguito enunciati per ciascuna tipologia di costi di cui al successivo para 4.

 

 

3.1            CRITERI GENERALI

 

I criteri generali, la cui descrizione analitica è  distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

 

 

3.2            PROCEDURE

 

Sulla base dei criteri di cui al precedente punto 3.1 le procedure per lo specifico monitoraggio dei costi sostenuti dal Contraente sono basate sull’acquisizione e verifica dei supporti documentali nonché, ove ritenuto necessario, sull’acquisizione di supporti informativi forniti dai vari responsabili di progetto.

 

La descrizione analitica delle procedure di controllo riguardanti ciascuna tipologia di costo, è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.2 - 4.2.2 - 4.3.2 - 4.4.2 - 4.5.1.2 e 4.5.2.2.

 

 

3.3            DOCUMENTAZIONE

 

Il Contraente ha il compito di predisporre la documentazione necessaria alle verifiche ordinandola in modo da contribuire a rendere il lavoro di accertamento il più efficiente possibile .

 

La documentazione di riferimento di norma è la seguente:

 

·      fatture in fotocopia e/o in originale;

·      ordini in fotocopia e/o in originale;

·      tabulati di contabilità analitica;

·      tabulati di contabilità di magazzino;

·      cedolini riepilogativi mensili delle ore lavorate dal personale impegnato sulla/e commessa/e di contratto;

·      report, in originale, riepilogativi delle ore lavorate dal personale impegnato sulla/e commessa/e di contratto;

·      copie dei contratti e degli eventuali atti aggiuntivi agli stessi, nonchè delle autorizzazioni alle modifiche tecniche, riguardanti i sottocontraenti ;

·      note spese e documenti di spesa, in originale, relativi alle missioni effettuate dal personale per la/e commessa/e di contratto;

·      estratti conto, in originale, emessi da società, eventualmente convenzionate con il Contraente, per la fornitura di servizi ( ad es:  biglietti aereo, treno, pernottamento, autonoleggio, affitto residence, ecc...) sulla/e commessa/e di contratto;

 

Ai successivi punti viene riportata, per ciascuna tipologia di costo, una descrizione più analitica della documentazione.

 

 

 

4)            SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’

 

Lo svolgimento delle attività di verifica avviene presso la sede del Contraente il quale deve provvedere alla logistica necessaria.

Lo svolgimento delle attività di verifica si effettua esaminando la documentazione relativa alle seguenti tipologie di costo:

 

·      LAVORO

·      PRELEVAMENTI DA MAGAZZINO

·      FACILITIES INTERNE

·      VIAGGI E MISSIONI

·      COSTI ESTERNI

 

I costi esterni sono così ripartiti:

 

Ø      Altri Costi ( Other Costs )      

Ø      Costi di Sottocontraenti

Inoltre, per eventuali costi associati ad attività sulla/e commessa/e di contratto per prestazioni e forniture svolte da divisioni, aree o altre strutture facenti parte della stessa società, ma aventi gestioni autonome e separate, sono considerati:

 

Ø      Costi di Sottocontraente se a divisioni, aree o altre strutture è stata affidata la realizzazione di sottosistemi, unità, ecc..;

Ø      Costi Interni interdivisionali / interarea / interstruttura se queste hanno svolto altre attività dirette.

 

 

 

4.1            COSTO DEL LAVORO

 

Ø      Per “costi di lavoro” si intendono i costi delle ore dirette, lavorate dal personale iscritto al libro paga del Contraente, entro la durata contrattuale, imputate alla/e commessa/e di contratto per attività svolte nei centri di costo diretti riconosciuti come tali nell’analisi di congruità dei Costi Orari certificati dall’ASI o, in mancanza, dall’ESA o da altre Istituzioni Pubbliche.

 

Ø      Le ore, classificate “dirette”, sono valorizzate attraverso i Costi Orari certificati da ASI o, in mancanza, dall’ESA o da altre Istituzioni Pubbliche.

 

Ø      In caso di mancanza della certificazione ASI dei Costi Orari, l’utilizzo di altre certificazioni di cui al comma precedente è subordinato al consenso dell’ASI.

 

 

4.1.1                Criterio generale

 

Le ore imputate dal Contraente alla/e commessa/e sono verificate attraverso il controllo incrociato tra le ore di presenza del singolo dipendente, riportate nei cedolini dell’Ufficio del Personale, e le ore dello stesso dipendente rendicontate nei rapporti riepilogativi della struttura addetta al Controllo dei Programmi.

A tal fine è pertanto necessario che nei rapporti riepilogativi della struttura addetta al Controllo dei Programmi siano riportate, oltre alle ore mensili imputate dal dipendente alle commesse esterne ( di vendita ), anche le ore impegnate nelle commesse interne ( ricerca, organizzazione, ecc..) o/e in attività indirette.

Nello specifico dell’applicazione del criterio qualora, relativamente a un dipendente impiegato sulla/e commessa/e di contratto, il numero di ore totali lavorate mensili rilevato dai cedolini riepilogativi dell’Ufficio del Personale risulti inferiore al numero di ore totali mensili rendicontate nel rapporto della struttura addetta al Controllo dei Programmi, il numero di ore imputate sulla/e commessa/e dal Contraente per quel dipendente va diminuito, per tale mese, in percentuale della differenza negativa accertata; qualora la differenza invece risulti positiva o pari a zero, viene accettato il numero di ore imputate dal Contraente sulla/e commessa/e.

 

l’ASI riconosce come accertate solo l’ammontare delle ore lavorate che siano contestualmente verificate nei documenti dell’Ufficio del Personale e in quelli della struttura addetta al Controllo dei Programmi.

È facoltà dell’ASI ritenere accertate le ore che, in mancanza della documentazione di cui sopra dovuta a cause oggettive ( variazioni sul sistema informativo di rilevazione dati, eventi imprevisti e imprevedibili ), siano giustificate da altra documentazione, fatto salvo quanto contenuto nel successivo comma.

 

Qualora da parte dei Responsabili di Programma e a seguito dei controlli, emergano informazioni e documenti che prefigurano una realtà in contrasto con quanto riportato nei documenti di cui ai commi precedenti, si procede ad ulteriori approfondimenti dei controlli su altra documentazione con la disponibilità piena del Contraente.

Le ore sono ritenute non accertate e, perciò, non imputabili alla/e commessa/e di contratto, se, a giudizio dell’ASI, la documentazione a supporto non risulta sufficiente a chiarire il contrasto di cui sopra.

 

Il totale di ore accertate, valorizzate nei modi previsti al secondo e terzo comma del para 4.1., fornisce il costo del lavoro accertato.

 

 

4.1.2                Procedura di rilevazione dati

 

I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:

 

·        rilevazione degli elenchi mensili del personale diretto impegnato sulla/e commessa/e in cui siano riportate le seguenti informazioni minime: cognome, nome, numero di matricola, centro di costo di appartenenza ( eventualmente anche reparto, divisione, direzione ecc.. ), livello contrattuale.

 

·      rilevazione delle ore mensili lavorate dal personale impegnato sulla/e sola/e commessa/e sulla base dei rapporti di controllo riepilogativi vistati dai responsabili dei rispettivi centri di costo;

 

·      rilevazione delle ore complessive mensili lavorate da ciascuna unità di personale impegnato nella/e commessa/e secondo due differenti modalità:

 

Ø      raccolta del numero di ore ordinarie e straordinarie risultanti dai cedolini      riepilogativi mensili forniti dall’Ufficio del Personale;

 

Ø      raccolta del numero di ore complessive mensili risultanti dai rapporti della struttura addetta al Controllo dei Programmi comprendenti tutte le commesse ( esterne e interne ) della società e le attività indirette;

 

·      calcolo automatizzato, effettuato direttamente su foglio elettronico del programma Excel 5.0 utilizzato per la redazione delle tabelle di riepilogo dati, dello scostamento tra le ore dei cedolini e le ore dei rapporti di controllo dei programmi, e diminuzione percentuale, anch’essa in automatico, dell’eventuale differenza negativa accertata.

 

·        aggregazione dei centri di costo nella aree di attività o dei livelli contrattuali nelle figure professionali conformemente a quanto risultante dall’analisi di congruità del Costo Orario di riferimento.

 

·      valorizzazione delle ore accertate sulla/e commessa/e di contratto ai Costi Orari secondo la certificazione di riferimento;

 

·      redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative per anno del costo del lavoro ed aggregazione dei dati rilevati secondo le seguenti modalità:

 

            -per centri di costo diretti o per livelli contrattuali;

            -per aggregazione dei centri di costo diretti o dei livelli contrattuali.

 

 

4.2            PRELEVAMENTI DA MAGAZZINO

 

Relativamente alla determinazione del costo sostenuto dal Contraente per i prelevamenti da magazzino il criterio generale e la procedura di rilevazione dei dati sono di seguito riportati:

 

 

4.2.1                Criterio generale

 

La determinazione dei costi sostenuti relativamente ai prelevamenti da magazzino imputati alla/e commessa/e di progetto è effettuata sulla base della verifica di quelli rendicontati dal Contraente attraverso l’analisi della documentazione di supporto relativa ad un campione di prelevamenti di importo significativo, individuato dal personale ASI addetto al controllo .

I materiali prelevati e riconosciuti imputati alla/e commessa/e di progetto sono valorizzati al costo standard eventualmente adeguato se tale adeguamento risulta giustificato.

 

 

4.2.2                Procedura di rilevazione dati

 

I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:

 

·      individuazione di un campione relativo a prelevamenti di importo significativo.

·      acquisizione della documentazione di supporto relativa al campione (fatture, ordini, buoni di carico e di prelievo);

·      verifica della completezza e della idoneità della documentazione;

·      controllo della valorizzazione dei materiali a costo standard e controllo dell’eventuale adeguamento dello stesso.

·      predisposizione delle tabelle riepilogative per anno sulla base dei tabulati di contabilità di magazzino relativi ai prelevamenti di competenza della/e commessa/e di progetto.

 

 

 

4.3            FACILITIES INTERNE

 

I costi per l’uso di Facilities sono rappresentati, se riconosciuti a imputazione diretta sulla/e commessa/e di progetto, dall’utilizzo dei seguenti impianti interni:

 

TIPO                                       DESCRIZIONE

 

Oltre il tipo e la descrizione degli impianti interni, il Contraente deve indicare la tipologia delle attività per le quali sono stati utilizzati nonché l’unità di misura con cui vanno espresse le quantità da valorizzare.

 

4.3.1                Criterio Generale

 

I costi per uso di Facilities interne sono riconosciuti ad imputazione diretta se previsto dalle certificazioni di riferimento di cui al par. 4.1.

I costi accertati sulla/e commessa/e di progetto sono determinati dal prodotto tra le quantità accertate, espresse in unità di misura di cui al para 4.3. e le tariffe di riferimento di cui al para 4.1.

La rilevazione dei dati avviene secondo le procedure previste all’interno dell’Azienda per ciascuna delle Facilities utilizzate.

Prima dell’inizio dell’attività di controllo il Contraente fornisce all’ASI la descrizione di dette procedure e le modalità di imputazione alla/e commessa/e di progetto ( o alle strutture );

 

 

4.3.2                Procedura di rilevazione dati

 

·      acquisizione della documentazione di supporto ( corrispondenza interna con la quale i responsabili delle Facilities utilizzate comunicano ai responsabili delle strutture ( o commesse ) interessate il rendiconto, per tipo di impianto, per commessa, per mese, delle quantità loro imputate.

 

·      verifica della completezza e della idoneità della documentazione;

 

·      controllo della valorizzazione delle quantità addebitate alla/e commessa/e di progetto;

 

·      predisposizione delle tabelle mensili riepilogative per tipo di Facility;

 

·        redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative annuali del costo delle missioni.

 

 

 

4.4.            VIAGGI E MISSIONI

 

Relativamente alla determinazione dei costi sostenuti dal Contraente per viaggi e missioni il criterio generale e la procedura di rilevazione dei dati sono di seguito riportati:

 

 

4.4.1                Criterio generale

 

I costi per viaggi e missioni sono costituiti dal totale delle spese sostenute a tale titolo dal personale impiegato in quanto riconosciute ammissibili e imputabili alla/e commessa/e di progetto.

Le spese sono ammissibili in quanto necessarie allo svolgimento delle attività e in linea con la economicità della gestione del progetto.

L’imputazione totale o parziale alla/e commessa/e di progetto delle spese dipende dal tipo e dalla quantità delle attività ad essa/e dedicata/e durante la missione.

Eventuali indennità al personale per missione sono riconosciute se previste dal contratto di lavoro e non rientrano nel calcolo dei Costi Orari di riferimento.

Alle spese accertate non si applica il ricarico dell’utile.

 

 

 

4.4.2                Procedura di rilevazione dati

 

I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:

 

·      acquisizione delle note spese in originale;

 

·      Rilevazione completa dei dati risultanti dalle note spese relative alle missioni;

 

·      Raccolta dei dati risultanti dagli estratti conto, in originale, emessi da società per la fornitura di servizi ( ad es:  biglietti aereo, treno, pernottamento, autonoleggio, affitto residence, ecc ).

 

·      verifica della completezza e della idoneità della documentazione;

 

·      analisi, unitamente al personale amministrativo delle Società, delle eventuali problematiche relative alla raccolta dati derivanti dalla documentazione di cui ai due punti precedenti.

 

·      redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative annuali del costo delle missioni.

 

 

 

 

4.5       COSTI ESTERNI

 

Con riferimento al para 4 i costi esterni sono così ripartiti:

 

Ø      Altri Costi ( Other Costs )      

Ø      Costi di Sottocontraenti

 

Per ciascuna di queste due ripartizioni si applicano i criteri e le procedure di seguito riportate.

 

 

 

4.5.1                Altri Costi   ( Other Costs )

 

Con le precisazioni di seguito esplicitate, per “other costs” si intendono i costi esterni, imputati nella contabilità industriale aziendale alla/e commessa/e di progetto, che sono giustificati dalle relative fatture di acquisto.

Non rientrano in questa ripartizione i costi dei sottocontraenti, dei prelevamenti di magazzino e delle missioni in quanto imputati separatamente.

 

 

4.5.1.1             Criterio generale

 

Gli “other costs” sono accertati se oltre all’esito positivo del controllo documentale, sono riconosciuti ammissibili in quanto necessari allo svolgimento delle attività. e in linea con la economicità della gestione del progetto.

Il controllo documentale si effettua riscontrando i costi imputati in contabilità industriale nella documentazione di contabilità generale con la procedura in vigore presso l’Azienda.

Prima dell’inizio dell’attività di controllo il Contraente fornisce all’ASI la descrizione di detta procedura e le modalità di imputazione alla/e commessa/e di progetto ( o alle strutture ).

Il controvalore in Lire italiane degli acquisti in valuta estera è quello stabilito dalla banca o istituto di credito alla data del pagamento o, in assenza di tale dato, dalla quotazione della Banca d’Italia al mese di pagamento.

Agli “other costs” accertati, aggregati nelle voci di costo di cui allo standard ESA PSSA2, sono applicati i ricarichi stabiliti dalle certificazioni di cui al precedente para 4.1.

 

4.5.1.2                         Procedure di rilevazione dati

 

I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:

 

·      raccolta da parte del Contraente dei dati riguardanti i costi esterni di competenza della/e commessa/e di progetto risultanti dai tabulati di contabilità industriale ;

 

·      predisposizione delle tabelle riepilogative per anno dei costi di cui al punto precedente. L’anno di competenza è quello risultante dalla data di contabilizzazione della fattura;

 

·      acquisizione della documentazione ( fatture; ordini di acquisto, ecc..) relativamente ai costi esterni risultanti dai tabulati di contabilità industriale;

 

·      classificazione di ciascun costo secondo lo standard ESA PSSA2;

 

·      esclusione dei costi dei sottocontraenti ( compresi eventuali prelevamenti da magazzino ad essi riferiti ), dei prelevamenti di magazzino e delle missioni essendo questi riportati nelle specifiche ricostruzioni;

·      evidenziazione dei costi imputati e non documentati o documentati parzialmente per i quali necessitano di ulteriori approfondimenti;

 

·      acquisizione ed esame di eventuale documentazione aggiuntiva ;

 

·      verifica dell’esistenza, corrispondenza ed idoneità della documentazione giustificativa di contabilità generale rispetto ai dati già inseriti nelle tabelle riepilogative sulla base della procedura interna;

 

·      verifica delle problematiche emerse dall’esame della documentazione visionata quali ad esempio costi non giustificati, mancanza del riferimento al codice di commessa, mancanza dell’ordine d’acquisto, ..ecc.

 

·      Accertamento delle differenze tra importi rendicontati nei tabulati di contabilità industriale ed importi verificati, in considerazione delle seguenti indicazioni:

 

Ø      richiesta di ulteriori analisi delle sole problematiche relative ai costi di importo superiore ad un valore da stabilire dalle parti di comune accordo;

Ø      analisi a campione delle problematiche relative ai costi di importo inferiore al valore di cui al punto precedente;

Ø      non accettazione degli addebiti posti in contabilità industriale per i quali si ha totale mancanza di documentazione giustificativa anche per importi inferiori al limite indicato nel punto precedente;

4.5.2                SOTTOCONTRAENTI

 

Sono costi di sottocontraenti quelli derivanti al Contraente dalla stipula di contratti con Aziende che, a norma del contratto ASI/Contraente, fanno parte del team industriale.

Relativamente alla determinazione dei costi sostenuti dal Contraente per i contratti stipulati con le Società sottocontraenti il criterio generale e la procedura di rilevazione dei dati è di seguito riportata.

 

 

4.5.2.1             Criterio generale

 

Si applica il criterio descritto nel para 4.5.1.1. fermo restando che il costo accertato non potrà complessivamente superare, per ciascun sottocontraente, l’importo totale contrattuale stipulato. Inoltre al costo accertato non è applicato alcun ricarico.

 

 

4.5.2.2             Procedura di rilevazione dati

 

Le attività relative alla verifica dei costi addebitati dai sottocontraenti beneficiano delle attività di controllo già effettuate sulla documentazione di supporto relativa ai costi esterni comprensiva delle fatture emesse dai sottocontraenti.

Relativamente ai prelevamenti di magazzino è prevista una attività di verifica che in parte si differenzia da quella riportata nel  precedente punto.

 

I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:

 

·      definizione dell’importo contrattuale totale per ciascun sottocontraente sulla base dei contratti e di eventuali atti aggiuntivi stipulati dal Contraente;

 

·      raccolta, nell’ambito delle attività relative ai costi esterni, dei dati riguardanti i costi esterni di competenza dei sottocontraenti impegnati sulla/e commessa/e di contratto risultanti dai tabulati di contabilità industriale.

 

·      predisposizione delle tabelle riepilogative per sottocontraente e per anno dei costi sostenuti e dei dati principali risultanti dai singoli contratti (es.: oggetto del contratto, prezzo, ...)

 

·      acquisizione, nell’ambito delle attività relative ai costi esterni, delle fatture e degli ordini relativi ai sottocontraenti e verifica della corrispondenza di tale documentazione con i dati già inseriti negli appositi schemi;

 

·      richiesta ed acquisizione della documentazione eventualmente mancante;

 

·      verifica di eventuali problematiche a seguito dell’esame della documentazione visionata;

 

·      Redazione delle tabelle riepilogative per sottocontraente e per anno dei costi accertati.

 

 

 

 

4.6            CONCLUSIONI

 

A conclusione delle attività di cui ai paragrafi precedenti i risultati sono riepilogati nelle tabelle standard ESA PSSA2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE F

 

COGNIZIONE E BREVETTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  " A "

 

 

 

              

 

COGNIZIONI E BREVETTI

 

 

 

Sezione "A"

 

COGNIZIONI

 

A.1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo A.5 del presente allegato l'ASI ha il diritto esclusivo di utilizzare, per le proprie necessita' e fini istituzionali, le cognizioni contenute nelle relazioni di cui agli allegati "B" e "C" del contratto e, nella misura in cui siano state ottenute nel corso dell'esecuzione del programma definito nell'Allegato "B" al contratto, le cognizioni:

 

       a) acquisite dal personale ASI;

 

       b) contenute nei documenti necessari alla descrizione dello stato di avanzamento dei lavori;

 

       c) acquisite in occasione del controllo lavori di cui all'art......del contratto.

 

A.2)   L'ASI ha il diritto di pubblicare le cognizioni di cui al paragrafo A.1.

       La facoltà di pubblicare e' riconosciuta anche al Contraente previo accordo con l'ASI.

       All'atto di ciascuna pubblicazione di cognizioni e di relazioni, l'ASI cita i nomi o la ragione sociale del Contraente sempre che quest'ultimo non vi si opponga.

 

A.3)   Nell'ambito di accordi riguardanti lo scambio di cognizioni, conclusi dall'ASI con istituzioni italiane o straniere, l'ASI può trasmettere a queste ultime le cognizioni di cui al paragrafo A.1 salvo motivata richiesta in senso contrario da parte del Contraente.

 

A.4)   Le limitazioni di cui all’Art. .... del contratto vengono meno decorsi due anni dalla scadenza del contratto.

A.5)   Se il Contraente trasmette all'ASI una cognizione brevettabile, l'ASI ed il Contraente si astengono da qualsiasi atto che possa nuocere alla brevettabilità dell'invenzione sino al momento del deposito della prima domanda di brevetto.

 

 

       Sezione  " B "

 

       BREVETTI

 

B.1)   Le invenzioni effettuate e concepite nel corso dell'esecuzione del programma definito nell'Allegato "B" al contratto, appartengono al Contraente soltanto nel caso che il Contraente possa dimostrare di essere pervenuto alle suddette invenzioni sulla scorta di precedenti invenzioni il cui brevetto era già di sua esclusiva proprietà oppure era stato ottenuto in licenza prima della stipulazione di questo contratto e che comunque siano state necessariamente ed  indispensabilmente impiegate nello svolgimento di quella parte della ricerca, oggetto del contratto, che ha portato alla nuova invenzione.

       Ricorrendo tale ipotesi, il Contraente ha diritto di richiedere e di ottenere a suo nome i brevetti necessari a proteggere le invenzioni dopo aver inoltrato all'ASI la relazione di cui al paragrafo B.6 e dopo che l'ASI avrà dato il proprio preventivo benestare per iscritto. Non vengono considerati a questo scopo i brevetti su apparecchiature commerciali eventualmente modificate in maniera irrilevante (Brevetto completivo).

       Il Contraente dopo aver inoltrato all'ASI la relazione di cui al paragrafo B.6 sull'invenzione brevettabile ed avendo ottenuto dall'ASI un benestare preventivo per iscritto, provvederà, a propria cura, nome e spese, a richiedere ed ottenere i brevetti in Italia ed eventualmente anche all'estero, entro il termine di priorità del brevetto, fermo restando il diritto degli inventori ad essere indicati quali autori dell'invenzione.

 

B.2)   In tutti gli altri casi, le eventuali invenzioni effettuate o concepite nel corso dell'esecuzione del programma definito nell'Allegato B al contratto, appartengono in proprietà all'ASI.

 

B.3)   Se in uno o più Paesi il Contraente, a mezzo lettera indirizzata all'ASI, ovvero tacitamente alle condizioni appresso contemplate sub a) e b) rinunzia a chiedere i brevetti di cui al paragrafo B.1 l'ASI può chiedere i brevetti a condizione di informarne il Contraente 

       a) Si presume che il Contraente abbia rinunciato a prendere un qualsiasi brevetto:

 

       quando allo spirare del termine di sei mesi dalla data di inoltro all'ASI della prima relazione sull'invenzione brevettabile non abbia depositato una prima domanda di brevetto o notificato all'ASI la sua intenzione di depositarla;

 

       ovvero quando non abbia proceduto all'effettivo deposito di una prima domanda di brevetto entro il termine di tre mesi dalla data della notifica di cui al comma precedente.

       Trascorso l'uno o l'altro di detti termini, il diritto di depositare domanda di brevetto in tutti i Paesi del mondo, viene trasferito di pieno diritto all'ASI.

 

       b) Si presume che il Contraente abbia rinunciato a depositare domande analoghe di brevetto in tutti i Paesi del mondo eccettuato il paese di primo deposito:

 

       quando, allo spirare del termine di tre mesi dalla data di deposito da lui effettuato dalla prima domanda di brevetto, non abbia depositato domande del genere o notificato all'ASI la sua intenzione di  depositarle;

 

       ovvero quando non abbia proceduto all'effettivo deposito di dette domande entro il termine di tre mesi dalla data della notifica di cui al comma precedente.

 

       Se in uno o più Paesi l'ASI, a mezzo lettera indirizzata alla controparte, rinuncia a chiedere i brevetti di cui al paragrafo B.2 il Contraente può chiedere ed ottenere i detti brevetti a propria cura, nome e spese.

 

B.4)   Il Contraente ha il diritto di cedere, in uno o più Paesi, la domanda di brevetto o i brevetti di cui al paragrafo B.1 a condizione di informarne preventivamente l'ASI e sempre che il cessionario sia disposto ad assumere nei confronti dell'ASI gli obblighi che incombono al Contraente in base al presente allegato.

       Se il Contraente decide di abbandonare, in uno o più Paesi, la domanda di brevetto o i brevetti di cui al paragrafo B.1, deve informarne preventivamente l'ASI la quale può disporre che tali domande di brevetto o brevetti vengano ceduti all'ASI.

B.5)   Se una delle parti rinuncia a mantenere in vigore un brevetto in uno o più Paesi, deve informarne preventivamente per iscritto la controparte, la quale potrà subentrare all'altra assumendo di conseguenza ogni diritto sul brevetto.

 

B.6)   Il Contraente trasmette immediatamente all'ASI una relazione in sei esemplari sulle caratteristiche delle invenzioni di cui al paragrafo B.1 non appena dette invenzioni sono state messe a punto.

 

B.7)   Le descrizioni e i disegni riguardanti l'invenzione da allegare alla domanda di brevetto sono stabiliti di comune accordo tra l'ASI ed il Contraente; i nomi degli inventori debbono essere citati nella domanda di brevetto.

 

B.8)   Sulla domanda di brevetto e sui brevetti di cui al paragrafo B.1 l'ASI usufruisce di pieno diritto, per le necessita' proprie, di una licenza di sfruttamento gratuita, non esclusiva ma irrevocabile. Tale licenza si estende ai lavori, ordinazioni e ricerche effettuati da terzi e per conto e nell'esclusivo interesse dell'ASI; quando si tratta di lavori o di ordinazioni che il Contraente si offra di eseguire, a parità di condizioni, viene a lui accordata la preferenza.

       Allo scopo della tutela dei diritti dell'ASI, il Contraente dovrà fare nella domanda esplicita menzione di riconoscimento del diritto di cui sopra, nonché del diritto dell'ASI per la sublicenza di cui al successivo punto B.9.

 

B.9)   Sulla domanda di brevetto o sui brevetti di cui al paragrafo B.1, l'ASI ha il diritto di concedere sublicenze non trasferibili, per consentire lo sfruttamento dei risultati di una ricerca condotta dall'ASI o da un terzo nel quadro di un programma dell'ASI nella misura in cui la sublicenza risulti necessaria per lo sfruttamento dei risultati di tale ricerca.

       Se i risultati sono tutelati da brevetti, la concessione della sublicenza e' subordinata, qualora il Contraente lo richieda, alla condizione che essi ottengano una licenza o una sublicenza su tali brevetti.

       Se quest'ultima condizione non viene soddisfatta, l'ASI può concedere sublicenze soltanto applicando la seguente procedura:

       1) entro il termine di tre mesi dalla data della domanda di sublicenza, l'ASI si adopera affinché in base a trattativa privata intervenga un accordo tra il richiedente la sublicenza ed il Contraente per la concessione di una licenza;

 

       2) se detto tentativo fallisce, l'ASI prima di concedere o rifiutare la sublicenza, esamina:

 

       se la capacita' tecnica e commerciale del richiedente la sublicenza gli consenta di sfruttare effettivamente le invenzioni di cui si tratta;

 

       se il richiedente la sublicenza non abbia già iniziato, senza alcun diritto ed in mala fede, lo sfruttamento del brevetto.

 

       Se le condizioni precisate non sono soddisfatte, l'ASI notifica al richiedente la sublicenza la sua intenzione di rifiutargli la concessione della medesima.

       L'ASI informa inoltre il Contraente della sua intenzione precisandogliene i motivi. Il richiedente la sublicenza può formulare le sue osservazioni e richiedere una procedura di conciliazione entro il termine di tre mesi dalla data di notifica.

       Se le condizioni precisate sono soddisfatte, l'ASI notifica al Contraente, precisandogliene i motivi, la sua intenzione a concedere la sublicenza e le relative condizioni. Il Contraente può formulare le sue osservazioni o richiedere una procedura di conciliazione entro il termine di tre mesi dalla data della notifica.

       Allo spirare di ciascuno dei termini di tre mesi di cui ai due commi precedenti, o eventualmente quando la procedura di conciliazione e' esaurita, l'ASI decide:

 

       di rifiutare la concessione della sublicenza, nel qual caso esso notifica la sua decisione al richiedente la sublicenza precisandogliene i motivi. L'ASI informa anche il Contraente della sua decisione, precisandogliene i motivi;

 

       ovvero di concedere la sublicenza, nel qual caso ne stabilisce le condizioni e notifica al Contraente la sua decisione precisandogliene i motivi.

 

       Se l'ASI si propone di concedere una sublicenza nei casi sopra contemplati ne stabilisce le condizioni finanziarie dopo averne discusso con il Contraente e il richiedente; qualora tali condizioni vengano contestate da una delle parti, l'interessato può richiedere una procedura di riconciliazione. La procedura di conciliazione sul principio della sublicenza e sulle condizioni della medesima sono, se del caso, riunite.

 

B.10)   Sulle domande di brevetto e sui brevetti depositati da una delle parti in applicazione del paragrafo B.3 o ceduti ad una di esse, in applicazione dei paragrafi B.4 e B.5, la controparte usufruisce di una licenza di sfruttamento gratuita, non esclusiva ma irrevocabile, con il diritto di concedere sublicenze.

 

B.11)  Le spese per il deposito, la concessione, il mantenimento in vigore e la tutela dei brevetti sono a carico del Contraente se presi in applicazione del paragrafo B.1, mentre sono a carico dell'ASI se presi in applicazione del paragrafo B.2.

       Tuttavia, se una delle parti ha esercitato a nome proprio i diritti ad essa conferiti dai paragrafi B.3, B.4 e B.5 dovrà:

 

       sostenere le spese per il deposito, la concessione, il mantenimento in vigore e la tutela dei brevetti, dovute successivamente al trasferimento del loro diritto di depositare domande di brevetto o dei loro diritti sulle domande di brevetto o sul brevetto;

 

       rimborsare all'altra parte le spese proporzionali per il deposito e per la concessione dei brevetti ceduti.

 

B.12)  I canoni di licenza o di sublicenze sulle domande di brevetto o sui brevetti di cui alla presente sezione appartengono all'ASI o al Contraente a seconda della proprietà dei brevetti.

 

B.13)  Per tutta la durata del presente contratto, l'ASI ed il Contraente si informano reciprocamente per iscritto sull'ambito della materia oggetto della ricerca definita nell'allegato "B" al presente contratto:

 

       di qualsiasi deposito, da essi effettuato, di brevetti diversi da quelli contemplati nella presente sezione;

 

       di qualsiasi licenza o sublicenza concessa da una delle parti;

 

       di qualsiasi brevetto appartenente ad un terzo, sul quale ottenessero una licenza o una sublicenza;

       dell'assistenza di qualsiasi brevetto appartenente ad un terzo di cui venissero a conoscenza qualora tali brevetti possano ostacolare lo sfruttamento delle cognizioni contemplate nella sezione "A" o dei brevetti contemplati nella presente sezione.

 

       Sezione  " C "

 

       DISPOSIZIONI GENERALI

 

      

C.1)   Le norme del presente allegato ‑ Sezione B ‑ si applicano sino allo spirare dei diritti connessi ai brevetti ai quali esse si riferiscono.

       Esse si applicano anche alle invenzioni in corso di realizzazione al momento della risoluzione e o della scadenza del contratto.

 

C.2)   Si considera come invenzione brevettabile, di cui ai paragrafi B.1 e B.2 del presente allegato, qualsiasi invenzione avente attinenza con il campo delle ricerche definito nell'allegato B fatta dai ricercatori preposti alla ricerca durante il periodo della ricerca stessa o in un periodo di tempo immediatamente successivo con un minimo di due mesi ed un massimo di sei mesi.

 

 

 

PER IL CONTRAENTE PER L'ASI

 

 

 

Roma,